Naturalmente l'evoluzione normativa ha avuto riflessi anche sulla possibilità per il lavoratore di computare il periodo di servizio civile svolto ai fini pensionistici. In particolare sino al 31 dicembre 2005, ai volontari impiegati in periodi di servizio non armato e di servizio sostitutivo civile prestato a seguito di riconoscimento dell'obiezione di coscienza, veniva riconosciuto l'accredito dei contributi figurativi direttamente dall'Inps in quanto tale periodo era equiparato al servizio militare; e agli interessati veniva apposta specifica annotazione sul foglio matricolare. Lo stesso trattamento era riconosciuto, per tutto il periodo di durata del servizio, a coloro che sono stati avviati al servizio civile nel corso del 2005 e hanno continuato l’attività nel corso dell’anno 2006. I volontari avviati al servizio civile dal 1° gennaio 2006 sono stati soggetti all'obbligo contributivo verso la gestione separata INPS con oneri a carico interamente del Fondo nazionale del servizio civile; sono stati iscritti alla Gestione Separata per tutto il periodo di durata del servizio civile anche coloro che hanno iniziato il servizio nel corso dell’anno 2008 e hanno proseguito l’attività nell’anno 2009. I volontari avviati, invece, al servizio civile dal 1° gennaio 2009 in poi possono ottenere il riconoscimento del periodo a fini previdenziali esclusivamente tramite il riscatto oneroso a carico dell'interessato.
Pertanto dal 1° gennaio 2009 il tempo impiegato nell'espletamento del servizio civile, che non sia coperto da altra contribuzione, può essere riscattato dai soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, alla gestione separata, nonchè dagli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria proponendo domanda all'Inps. Gli oneri sono a totale carico dell'assicurato e possono essere versati all'Inps in un'unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione. Il riscatto può essere effettuato a condizione che sussista almeno un contributo obbligatorio nella gestione pensionistica in cui viene chiesto il riscatto e che per tali periodi non sia già presente contribuzione a qualsiasi titolo accreditata in favore dell'assicurato (cfr: messaggio inps 14174/2009). Le modalità di determinazione dell'onere risentono della collocazione temporale dei periodi da riscattare: se trattasi di periodi afferenti ad anzianità da valutare con il sistema retributivo il criterio di calcolo sarà quello della riserva matematica; ove il periodo di riscattare ricada nel sistema contributivo il criterio è quello dell'aliquota percentuale (art. 2, co. 5 Dlgs 184/1997).
Pur non essendoci un termine specifico per procedere al riscatto nella valutazione sull'opportunità dello strumento bisogna ricordare che gli oneri vengono determinati sulla base delle ultime retribuzioni percepite. Quindi tanto prima si chiede il riscatto tanto minore sarà, almeno in linea generale, il costo che l'interessato dovrà sborsare per vedere l'accredito del periodo sul proprio conto assicurativo, dato che le retribuzioni ad inizio carriera risultano generalmente inferiori a quelle che si raggiungono al momento del pensionamento. Naturalmente il periodo riscattato è utile tanto ai fini della misura che ai fini del diritto sia della pensione di vecchiaia che della pensione anticipata. Quanto sopra descritto vale anche successivamente all'entrata in vigore del Dlgs 40/2017 con cui il legislatore ha introdotto il cd. servizio civile universale (Dlgs 40/2017) modificando i criteri di svolgimento del servizio civile (qui ulteriori indicazioni).