L'aggiornamento fa seguito alla modifica apportata all'articolo 72 del decreto legge 34/2020 ad opera della legge di conversione numero 77/2020 in vigore dallo scorso 19 luglio 2020. La disposizione da ultimo richiamata ha, infatti, esteso dal 31 luglio al 31 agosto 2020 il termine per la fruizione da parte dei genitori del congedo speciale sino a 30 giorni (15+15) per accudire i figli in conseguenza della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole causata dalla crisi epidemiologica da COVID-19. Essendo il congedo fruibile in alternativa al bonus baby-sitting l'estensione del primo si riverbera anche sul secondo (fermo restando gli altri requisiti e condizioni per la fruizione).
Spese sino al 31 agosto 2020
Il beneficio potrà essere utilizzato in due modi: 1) per acquistare servizi di baby-sitting sino al 31 agosto 2020 mediante il tradizionale Libretto Famiglia (le spese dovranno essere comunicate sulla piattaforma delle prestazioni occasionali entro il 31 dicembre 2020); 2) per pagare l'iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia, sempre per il periodo dalla chiusura dei servizi educativi scolastici al 31 agosto 2020. In tal caso il beneficio non sarà cumulabile con il buono nido per i periodi temporali corrispondenti e sarà corrisposto direttamente al richiedente mediante accredito su conto corrente bancario o postale, accredito su libretto postale, carta prepagata con IBAN o bonifico domiciliato presso le poste, secondo la scelta indicata all’atto della domanda.
Si rammenta che con il DL "Rilancio" (DL 34/2020) il legislatore ha raddoppiato l'importo erogabile da 600 a 1.200 euro (e da 1.000 a 2.000 euro per le categorie sicurezza, difesa e soccorso pubblico e per il settore sanitario, pubblico e privato accreditato). E' usufruibile esclusivamente dai genitori di figli che alla data del 5 marzo 2020 abbiano un'età inferiore a 12 anni (si prescinde dall'età anagrafica se trattasi di figli con handicap in situazione di gravità iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni assistenziali) e a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa (ad esempio, NASPI, CIGO, indennità di mobilità, ecc.) o altro genitore disoccupato o non lavoratore. L'importo, inoltre, non aumenta in presenza di più figli minori in quanto è ancorato al nucleo familiare.