Contributi, Sospensione estesa anche alle imprese del settore florovivaistico

Nicola Colapinto Martedì, 26 Maggio 2020
I chiarimenti in una nota dell'Inps a seguito dell'entrata in vigore della legge 27/2020 di conversione del DL "Cura Italia".
Le imprese del settore florovivaistico potranno beneficiare della sospensione del pagamento dei contributi previdenziali in scadenza tra il 30 aprile ed il 15 luglio 2020. Lo rende noto, tra l'altro, l'Inps nel messaggio numero 2162/2020 ad illustrazione delle novelle apportate dalla conversione in legge del DL 18/2020 (Dl "Cura Italia") avvenuta con la legge numero 27/2020 in vigore dallo scorso 30 Aprile 2020.

Tre le novità in arrivo in materia di sospensioni contributive con i recenti provvedimenti legislativi.

Librerie

In primo luogo la legge di conversione numero 27/2020 ha introdotto tra i soggetti beneficiari della sospensione degli adempimenti informativi e contributivi di cui all'articolo 61, co. 1 dell'originario decreto legge 18/2020, anche gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite. Pertanto anche questi soggetti beneficiano della sospensione del versamento dei contributi previdenziali in scadenza nel periodo originariamente stabilito dal predetto articolo 61, co. 1 (cioè dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020). 

Settore florovivaistico

L'articolo 78, comma 2-quinquiesdecies, del citato decreto-legge, nel testo modificato dalla legge di conversione n. 27/20, ha introdotto una nuova sospensione dei contributi previdenziali ed assistenziali per le imprese del settore florovivaistico con scadenza legale di adempimento e di versamento nell’arco temporale dal 30 aprile 2020 (data di entrata in vigore della legge n. 27/2020) al 15 luglio 2020 compreso. Il versamento della contribuzione sospesa andrà effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020. A ben vedere questa sospensione sembra non possa beneficiare della proroga al 16 settembre 2020 prevista nel recente DL Rilancio per via del mancato richiamo della disposizione in discussione (salvo modifiche in corso di conversione in legge del decreto).

Nella sospensione sono ricompresi i versamenti relativi ai piani di rateazione concessi dall’Istituto, alle note di rettifica, nonché agli atti di recupero da accertamento amministrativo o di vigilanza le cui scadenze ricadano nel periodo dal 30 aprile 2020 al 15 luglio 2020.

Settore sportivo

Infine l'articolo 127 del DL 34/2020 (DL Rilancio) ha esteso la sospensione contributiva contenuta nell'articolo 61, co. 5 del DL 18/2020 dal 31 maggio 2020 al 30 giugno 2020 per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche. Gli organismi sportivi, in sostanza, potranno beneficiare della sospensione del versamento dei contributi previdenziali in scadenza tra il 2 Marzo 2020 ed il 30 Giugno 2020 (con posticipo del versamento dei contributi sospesi al 16 settembre 2020 grazie al DL Rilancio).

L'Inps ricorda che la sospensione opera per le aziende con dipendenti, anche in relazione ai contributi dovuti al fondo di tesoreria (quote di trattamento di fine rapporto lavoro) o con collaboratori nonché per le aziende agricole assuntrici di manodopera.

Segui su Facebook tutte le novità su pensioni e lavoro. Partecipa alle conversazioni. Siamo oltre cinquantamila

Documenti: Messaggio Inps 2162/2020

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati