La quarantena è malattia
I chiarimenti seguono le istruzioni già contenute nel messaggio n. 2584/2020 in cui è stato precisato che il periodo di sorveglianza sanitaria (la c.d. quarantena), per il contrasto alla diffusione del virus COVID-19, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico e che i periodi in questione non sono da computare per il raggiungimento del limite massimo previsto per il comporto nell’ambito del rapporto di lavoro (periodo durante il quale il lavoratore assente dal lavoro ha diritto alla conservazione del posto). A questi soggetti viene, quindi, riconosciuta l’indennità di malattia (con la correlata contribuzione figurativa), sulla base del settore aziendale e della qualifica del lavoratore più l’eventuale integrazione retributiva, dovuta dal datore di lavoro, secondo gli specifici contratti di riferimento (con la conseguente copertura contributiva). Ciò significa che il lavoratore avrà, di regola, diritto al 50% della retribuzione a cominciare dal 4° giorno e per i primi venti giorni, e nella misura di 2/3 dal 21° giorno in poi, oltre l'integrazione datoriale. L'Inps ha recentemente precisato, peraltro, che la tutela sussiste a condizione che il lavoratore non svolga attività di smart-working (in quanto l'attività lavorativa non sarebbe compatibile con l'indennità di malattia).
Ai fini del riconoscimento della tutela c.d. quarantena il lavoratore deve produrre il certificato di malattia attestante il periodo di quarantena nel quale il medico curante dovrà indicare gli estremi del provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica. Qualora al momento del rilascio del certificato il medico non disponga delle informazioni relative al provvedimento, queste dovranno essere acquisite direttamente dal lavoratore interessato presso l’operatore di sanità pubblica e comunicate successivamente all’Inps mediante i consueti canali di comunicazione (posta ordinaria o PEC).
Lavoratori Fragili
Una specifica tutela è stata prevista nei confronti dei lavoratori dipendenti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992) o in possesso di una condizione di rischio per immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o terapie salvavita (c.d. lavoratori in condizione di fragilità). In tali fattispecie, il periodo di assenza dal servizio prescritto nel certificato di malattia è equiparato a degenza ospedaliera. Per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale Inps, si applica quindi la decurtazione ai 2/5 della normale indennità in assenza di familiari a carico.
Conguagli
Il documento spiega che l'Inps sta procedendo al riconoscimento dell’indennità c.d. quarantena e dell’indennità ai lavoratori “fragili” e che, pertanto, i datori di lavoro potranno conguagliare nel flusso Uniemens gli importi anticipati ai propri dipendenti per tali eventi. Sussistendo un vincolo di bilancio in questa prima fase sarà possibile conguagliare esclusivamente gli eventi con prognosi che si sia conclusa entro il 30 settembre 2020 mentre occorreranno successive istruzioni per i conguagli riferiti a periodi successivi alla predetta data. A questo fine nel flusso Uniemens sono stati istituiti tre nuovi codici evento (MV6, MV7 e MV8) che i datori di lavoro potranno utilizzare per conguagliare gli importi.
Documenti: Messaggio inps 3871/2020