Nel silenzio del legislatore restava in dubbio, invece, la facoltà di utilizzare il suddetto strumento per ragguagliare il requisito contributivo agevolato per i cd. lavoratori precoci, i 41 anni di contribuzione. Il DPCM risolve in senso positivo tale questione consentendo anche a tali soggetti la facoltà di sommare i periodi contributivi non coincidenti temporalmente frutto di lavoro dipendente o autonomo, anche se svolto presso le casse professionali, per raggiungere il requisito contributivo suddetto. Nello specifico, il citato articolo 2 del DPCM, prevede che il requisito contributivo ridotto può essere raggiunto "cumulando i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi e degli iscritti alla gestione separata (...), e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103".
Ad esempio un lavoratore precoce con 30 anni di contributi nella gestione pubblica ed altri 11 nel Fpld potrà sommare tale contribuzione per uscire con 41 anni di contributi (30 + 11). Ciascuna gestione previdenziale erogherà il pro quota secondo le rispettive regole di calcolo e retribuzioni di riferimento sulla base della contribuzione accreditata presso la gestione. Ovviamente per avvalersi dell'uscita anticipata il soggetto dovrà risultare in possesso di almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del 19° anno di età e rientrare in uno dei quattro profili di tutela previsti dalla legge di bilancio (disoccupato a seguito di licenziamento, invalido non inferiore al 74%, soggetto che assiste un parente disabile, o soggetto impiegato in lavori gravosi o in lavori usuranti). Pari facoltà viene riconosciuta, peraltro, dall'altro DPCM sull'ape sociale, il sussidio di accompagnamento alla pensione, per integrare i requisiti contributivi ivi richiesti (cioè i 30 o i 36 anni di contributi) anche, se in quel caso, il cumulo non opera nei confronti delle forme di previdenza dei liberi professionisti (si veda qui per un approfondimento). Si tratta certamente di una novità positiva che consente di non penalizzare quei soggetti che hanno avuto carriere lavorative miste nell'ottica di dare pari dignità a tutti i lavori.
Tornando ai lavoratori precoci va detto che il requisito contributivo di 41 anni sarà oggetto dei futuri adeguamenti alla speranza di vita Istat che scatteranno a partire dal 1° gennaio 2019. L'adeguamento in questione sarà noto entro la fine di quest'anno e probabilmente sarà inferiore a quello ipotizzato negli scenari demografici Istat 2007 e 2011 che davano rispettivamente un incremento di 4 e 5 mesi. Ciò perchè in questi ultimi anni la speranza di vita media degli italiani si è ridotta e dunque la crescita complessiva dovrebbe essere più contenuta rispetto a quanto preventivato. Dal 2019, inoltre, gli adeguamenti saranno biennali, dunque scatteranno nel 2021, nel 2023 e così via.