Pensioni, diritto a pensione entro il 2015 per beneficiare della settima salvaguardia

Franco Rossini Venerdì, 30 Ottobre 2015
I lavoratori dovranno verificare la data di maturazione del diritto a pensione secondo la disciplina ante Fornero per comprendere se saranno o meno inclusi nella settima salvaguardia.
Il deposito ufficiale della legge di stabilità conferma il ritorno in carreggiata della precedente disciplina pensionistica, quella Ante fornero. Chi infatti sarebbe riuscito a centrare la decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2017 con la vecchia normativa potrà infatti, a condizione di rientrare nei vari profili di tutela previsti dalla settima salvaguardia (autorizzati ai volontari entro il 2011, cessati dal servizio entro il 2011 e lavoratori che nel 2011 fruivano del congedo per assistere figli con gravi disabilità), fare domanda all'Inps per pensionarsi anticipatamente rispetto alla legge Fornero.

Considerando l'esistenza della finestra mobile di 12 mesi nella vecchia normativa i lavoratori dipendenti per partecipare alla nuova salvaguardia devono pertanto aver maturato il quorum 97,3 con un minimo di 61 anni e 3 mesi unitamente a 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2015, oppure i 40 anni di contributi entro il 30 Settembre 2015 (per i quarantisti la finestra mobile era infatti pari a 15 mesi). Oppure ancora 65 anni e 3 mesi (60 anni e 6 mesi le donne del settore privato) unitamente a 20 anni di contributi entro il 31 dicembre 2015. Solo per il comparto scuola il termine ultimo per la maturazione dei requisiti, anche con 40 anni di contributi, è portato al 31 dicembre 2015 (i lavoratori iscritti alla gestione pubblica, al Fondo speciale Ferrovie e al Fondo Quiescenza Poste possono comunque raggiungere i 40 anni di contributi anche entro il 5 ottobre 2015).

Requisiti leggermente più elevati per gli autonomi o per chi utilizza contribuzione mista valorizzando eventuali spezzoni contributivi presenti nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Nei loro confronti il quorum da raggiungere si innalza da 97,3 a 98,3 con un minimo di 62 anni e 3 mesi di età unitamente a 35 anni di contributi, mentre restano invariati gli altri requisiti. In tutti i casi, inoltre, i requisiti vanno raggiunti con sei mesi di anticipo rispetto a quanto sopra indicato dato che la finestra mobile è di sei mesi più lunga rispetto ai lavoratori dipendenti. 

Situazione invece diversa per chi si trova nel profilo dedicato alla mobilità in cui entrano questa volta anche gli edili e le aziende fallite. Per entrare in salvaguardia basta centrare un diritto a pensione, determinato con i requisiti sopra esposti, entro un anno dal temine dell'indennità di mobilità a condizione che il rapporto di lavoro sia cessato entro il 31 dicembre 2012. Oppure entro il termine dell'indennità di mobilità se il rapporto di lavoro è cessato dopo il 31 dicembre 2012 ma entro il 31 dicembre 2014. Per questo profilo non c'è il vincolo della decorrenza entro il 6 gennaio 2017, pertanto, in astratto è possibile la maturazione del requisito dopo il 31 dicembre 2015 qualora, ad esempio, la mobilità sia terminata dopo il 31 dicembre 2014. In tale circostanza, però, i requisiti sopra indicati dal 2016 dovranno essere adeguati alla speranza di vita determinando uno slittamento di ulteriori 4 mesi. 

Per ulteriori dettagli sulla vecchia normativa pensionistica.

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