I lavoratori in questione dovranno produrre istanza all'Inps di accertamento delle condizioni entro il prossimo 15 luglio 2017 ove raggiungano, anche in via prospettica, i requisiti richiesti entro la fine del 2017. A tal fine occorre riportare gli estremi del verbale rilasciato dalle commissioni sanitarie competenti in materia di accertamento dell’invalidità civile, nonché allegare il relativo verbale. Oltre al verbale è necessario compilare una dichiarazione sostitutiva in cui l'interessato indica la sussistenza dei requisiti o la loro maturazione entro la fine del 2017 (si può maturare entro la fine dell'anno sia il requisito anagrafico di 63 anni necessario per l'APe social, sia il requisito contributivo di 30 anni o 41 anni per i cd. lavoratori precoci). Oltre all'istanza di verifica occorre altresì, al perfezionamento di tutti i requisiti (o contestualmente alla domanda di verifica ove i requisiti siano già perfezionati), produrre la domanda di accesso alla prestazione.
L'Inps ha fornito anche alcuni chiarimenti indicando che la titolarità di una pensione di invalidità civile (es. assegno mensile o pensione di inabilità civile) non è di ostacolo alla concessione dell'APe sociale (anche se, naturalmente, occorrerà verificare che il reddito percepito tramite l'APe social non faccia venir meno il requisito reddituale per il mantenimento della prestazione di Invciv). Mentre non sono state fornite delucidazioni con riguardo ai soggetti titolari di assegno ordinario di invalidità: costoro essendo titolari di un trattamento pensionistico diretto potrebbero risultare esclusi dall'APe social. Tuttavia si potrebbe anche ammettere, al pari di quanto avviene per le prestazioni contro la disoccupazione, la facoltà di opzione al trattamento più favorevole. Il punto dovrà essere chiarito nei prossimi giorni. Ancora per quanto riguarda gli invalidi l'Inps spiega che le maggiorazioni contributive previste dall'articolo 80, co. 3 della legge 388/2000 in favore dei lavoratori invalidi possono essere utilizzate ai fini del perfezionamento di 41 anni di contributi (per i cd. precoci) mentre non possono utilizzate per integrare i 30 anni di contributi necessari all'APe social.
L'Ape agevolato, lo si rammenta, consiste in un sussidio a carattere assistenziale interamente a carico dello stato il cui importo è commisurato al valore della prestazione pensionistica a cui il lavoratore avrebbe diritto al momento dell'accesso al sussidio entro un tetto massimo di 1.500 euro al mese. Senza alcun riflesso sulla pensione futura. Non si tratterà cioè di una pensione vera e propria in quanto non sarà tecnicamente reversibile ai superstiti (che potranno però ottenere una pensione indiretta) e sarà pagato per 12 mesi l'anno (contro le 13 mensilità di una pensione). In definitiva un invalido con una pensione maturanda di 1.200 euro lorde potrà chiedere un sussidio pari a 1.200 euro dal 63° anno ed attendere il raggiungimento della normale età anagrafica di vecchiaia, 66 anni e 7 mesi quando arriverà alla pensione vera e propria.
Approfondimenti: APE Sociale, Quota 41