A seguito del correttivo approvato dalla Camera risultano dunque salvaguardati 11mila lavoratori collocati in mobilità o nello speciale trattamento edile a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, ovvero da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, previa esibizione della documentazione attestante la data di avvio della procedura concorsuale, anche in mancanza dei predetti accordi, a condizione che siano cessati dall'attività lavorativa entro il 2014 e che maturino il diritto alla pensione, secondo le vecchie regole pensionistiche, entro 36 mesi dal termine della mobilità o del trattamento edile. A tutti gli interessati viene concessa la possibilità di maturare il requisito contributivo per il diritto a pensione anche attraverso il versamento dei contributi volontari ma solo con riferimento ai 36 mesi successivi al termine della fruizione dell'indennità di mobilità o dello speciale trattamento edile. Ad esempio un lavoratore che termina la mobilità il 31.12.2016 con 38 anni di contributi e 58 anni di età potrebbe, tramite il versamento della contribuzione volontaria, raggiungere i 40 anni di contributi necessari a centrare il diritto a pensione in tempo utile per entrare in salvaguardia e pensionarsi in anticipo.
Gli altri profili di tutela
Per gli altri profili di tutela (autorizzati alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione in possesso o meno di un versamento volontario alla data del 6 dicembre 2011, lavoratori cessati dal servizio a seguito di accordi individuali o collettivi, anche con incentivo all'esodo, o per via unilaterale, lavoratori in congedo straordinario ai sensi dell'articolo 42, co. 5 del Dlgs 151/2001 per assistere figli disabili e lavoratori con contratti a tempo determinato) non si registrano mutamenti: a seconda dei profili dovranno maturare la decorrenza della pensione entro il il 72^ mese successivo all'entrata in vigore del Dl 201/2011 o entro l'84^ mese successivo ossia entro il 6 gennaio 2018 oppure entro il 6 gennaio 2019 (si veda la tavola sottostante per dettagli più precisi). Restano esclusi, pertanto, sia i lavoratori che nel 2011 avevano fatto ricorso ai permessi mensili per assistere parenti disabili ai sensi della legge 104/92 sia i lavoratori stagionali o agricoli il cui rapporto di lavoro a tempo determinato si è concluso entro il 31.12.2011.
Dal punto di vista amministrativo una volta che la legge sarà approvata definitivamente gli interessati dovranno presentare istanza di accesso, a pena di decadenza, entro il 1° marzo 2017 presso l'Inps o alla direzione territoriale del lavoro.
Approfondimenti: Controlla Se Entri nell'Ottava Salvaguardia