Dal 1° maggio 2017 gli invalidi dal 74% in su sia lavoratori dipendenti, anche del pubblico impiego, che autonomi iscritti presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti) ad eccezione degli assicurati presso le casse professionali privatizzate potranno godere dell'APE agevolato se in possesso di 63 anni di età e 30 anni di contributi e dell'uscita a 41 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica se hanno lavorato almeno 12 mesi effettivi entro il 19° anno di età (cd. quota 41). Nessuna agevolazione, quindi, sarà riconosciuta agli invalidi con una percentuale di invalidità inferiore al 74% o per chi vanta meno di 30 anni di contributi: costoro potranno al massimo optare per l'APE volontaria, sempre a partire dal 63° anno di età (unitamente a 20 anni di contributi, un requisito contributivo più basso e a condizione che la pensione, al netto della rata di restituzione dell'anticipo richiesto non risulti inferiore a circa 702 euro al mese), pagandosi però interamente di tasca propria l'anticipo pensionistico con una decurtazione ventennale sulla pensione finale. Un'operazione da valutare con attenzione solo dopo aver compreso l'entità della decurtazione.
L'Ape agevolato, lo si rammenta, consiste in un sussidio a carattere assistenziale interamente a carico dello stato il cui importo è commisurato al valore della prestazione pensionistica a cui il lavoratore avrebbe diritto al momento dell'accesso al sussidio entro un tetto massimo di 1.500 euro al mese. Senza alcun riflesso sulla pensione futura. In sostanza un invalido con una pensione maturanda di 1.200 euro lorde potrebbe chiedere il sussidio, dal prossimo 1° maggio 2017 al perfezionamento di 63 anni di età, pari a 1.200 euro ed attendere il raggiungimento della normale età anagrafica di vecchiaia, 66 anni e 7 mesi per accedere alla pensione vera e propria. Se l'invalido avesse diritto ad una pensione di 1.800 euro al mese l'importo del sussidio sarà pari a 1.500 euro lorde ma il pensionando, secondo quanto dichiarato dal Sottosegretario Tommaso Nannicini lo scorso novembre, potrà chiedere il finanziamento dell'eccedenza tra il valore massimo del sussidio e la pensione maturanda (300 euro). Con oneri di restituzione del prestito più contenuti. L'operazione non riconoscerà contribuzione figurativa sul conto assicurativo dell'interessato.
Queste due novità si aggiungeranno agli istituti già attualmente previsti dalla normativa vigente in favore dei lavoratori invalidi. In particolare al beneficio riconosciuto dall'articolo 80, co. 3, della legge 388/2000 che attribuisce ai lavoratori dipendenti con un grado di invalidità civile superiore al 74% (non uguale, si presti attenzione) una maggiorazione contributiva pari a 2 mesi per ogni anno di lavoro svolto entro un massimo di 5 anni nell'arco della vita lavorativa. Tale maggiorazione potrà, peraltro, essere fatta valere al fine di raggiungere i 41 anni di contributi ove l'invalido, come appena indicato, abbia svolto almeno 12 mesi di lavoro prima del 19° anno di età. I lavoratori dipendenti del settore privato in possesso di contribuzione al 31 dicembre 1995 continueranno, inoltre, a poter godere della possibilità di uscire al raggiungimento di 60 anni (55 anni le donne) ove abbiano una invalidità previdenziale superiore o uguale all'80% (ai sensi dell'articolo 1, co. 8 del Dlgs 503/1992) più gli adeguamenti alla speranza di vita e alle cd. finestre mobili.
Approfondimenti: APE Sociale, APE volontario, Quota 41