Rispetto alla prima condizione ne potranno fare parte i lavoratori dipendenti, anche del pubblico impiego, nonchè i lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) in possesso di contribuzione al 31 dicembre 1995, che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età. Questa definizione riprende in parte quella varata all’epoca dalla legge 449/1997 in cui si erano definiti precoci, tra l'altro, coloro che possedevano 12 mesi di contribuzione corrispondenti a lavoro effettivo. In definitiva il lavoratore per rispettare tale parametro dovrà conteggiare la sola contribuzione obbligatoria versata in costanza di un rapporto di lavoro con esclusione, pertanto, della contribuzione figurativa (si pensi ad esempio alla contribuzione accreditata a seguito del servizio militare), della contribuzione volontaria e quella riscatto. Data la formulazione della norma dovrebbe comunque risultare possibile, per il lavoratore, utilizzare la contribuzione da riscatto derivante da periodi corrispondenti a lavoro effettivo (si pensi ai periodi non coperti per omissioni contributive o lavorati all’estero). In tal modo se mancasse qualche settimana di contribuzione per via di una omissione contributiva il lavoratore potrebbe riscattare tramite la rendita vitalizia il periodo al fine di acquisire l'anzianità necessaria per conseguire il beneficio in parola. Restano esclusi dalla misura, ovviamente, i lavoratori iscritti presso forme di previdenza obbligatorie di natura privata come i liberi professionisti (avvocati, commercialisti) nonchè gli iscritti presso l'Inpgi ma anche i lavoratori iscritti alla gestione separata dell'Inps.
Quanto alla seconda condizione i lavoratori dovranno riconoscersi in alcuni specifici profili di tutela fissati per ora in via generale dalla legge di bilancio. In particolare si tratta dei lavoratori dipendenti che si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di conciliazione obbligatoria (ex art. 7, della legge 604/1966), hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante (es. mobilità o naspi) da almeno tre mesi; i lavoratori dipendenti o autonomi che assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, co. 3 della legge 104/1992; i lavoratori dipendenti o autonomi con una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento; i lavoratori dipendenti compresi nelle undici professioni individuate nella tabella allegata alla tavola sottostante che svolgono, al momento del pensionamento, da almeno sei anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo oppure risultino lavoratori addetti a mansioni usuranti o notturni come già individuati dal Dlgs 67/2011 (si veda: lavori usuranti).
Quanto all'ultima condizione è utile ricordare che il beneficio suddetto viene riconosciuto nell'ambito di programmate risorse di bilancio: 360 milioni di euro per l'anno 2017, di 550 milioni di euro per l'anno 2018, di 570 milioni di euro per l'anno anno 2019 e di 590 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie, la decorrenza dei trattamenti sarà differita nel tempo.