Si tratta complessivamente del quarto adeguamento dopo i precedenti avvenuti nel 2013, nel 2016 e nel 2016 che hanno fatto registrare incrementi rispettivamente pari a tre, quattro e cinque mesi. Per la prima volta dal suo debutto il meccanismo, quindi, non farà registrare alcun incremento nel bennio 2021-2022. Ciò in quanto la variazione della speranza di vita all'eta' di sessantacinque anni e relativa alla media della popolazione residente in Italia corrispondente alla differenza tra la media dei valori registrati negli anni 2017 e 2018 e il valore registrato nell'anno 2016 è stato praticamente nullo (per l'esattezza c'è stato un incremento di 0,021 decimi di anno che arrotondato corrisponde però ad una variazione pari a zero).
Per la vecchiaia occorreranno 67 anni
Per i lavoratori la notizia è positiva perchè certifica che sino al 31 dicembre 2022 non ci saranno incrementi degli altri requisiti anagrafici e contributivi che attualmente non hanno beneficiato di alcuna sospensione per legge, in primis quelli per il pensionamento di vecchiaia. Per la pensione di vecchiaia sino al 2022 occorrerà, quindi, continuare a soddisfare un requisito anagrafico tondo di 67 anni (unitamente, di regola, ad almeno 20 anni di contributi). Per gli addetti ai lavori gravosi con almeno 30 anni di contributi che hanno acquisito uno sconto strutturale di cinque mesi sull'età pensionabile (dovuto alla sospensione dell'ultimo adeguamento scattato il 1° gennaio 2019) la notizia significa la conferma di un'età pensionabile di 66 anni e 7 mesi sino al 2022. Per quota 100 il problema non si pone atteso che il requisito anagrafico di 62 anni non era adeguabile alla speranza di vita. Nessuna variazione di sorta, in tal caso, si sarebbe potuta verificare nell'ultimo anno di validità della misura (2021).
Per i contributivi puri viene convalidato sino al 2022 il canale di uscita a 64 anni unitamente a 20 anni di contribuzione effettiva (a condizione che il rateo pensionistico non risulti inferiore a 2,8 volte il valore dell'assegno sociale) e quello a 71 anni unitamente a 5 anni di contribuzione effettiva. Il mancato adeguamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia comporta poi l'invarianza sino al 2022 anche dei requisiti anagrafici per l'assegno sociale (che, pertanto, anch'esso resterà congelato a 67 anni).
Niente di nuovo, invece, per la pensione anticipata che con il DL 4/2019 ha beneficiato dell'esenzione dall'applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita sino al 31 dicembre 2026: i requisiti contributivi resteranno pari a 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne, 41 anni per i cd. lavoratori precoci (questa prestazione, però, sconta da quest'anno una finestra mobile di tre mesi dalla maturazione dei requisiti). Pure per i notturni e gli usuranti che vanno in pensione con le vecchie quote di cui al Dlgs 67/2011 non cambia nulla: anche nei loro confronti il legislatore aveva già previsto la sospensione degli adeguamenti sino al 2026.
Gli altri comparti
Effetti (positivi) anche per il comparto difesa e sicurezza, l'unico comparto che non aveva beneficiato di alcuna sospensione dei requisiti anagrafici e contributivi. Nel biennio 2021-2022 l'età pensionabile di vecchiaia non aumenterà (coinciderà, in sostanza, con il limite anagrafico per la cessazione del servizio relativo al grado e alla qualifica dell'assicurato aumentato di un anno) così come resteranno confermati i requisiti anagrafici e contributi per la pensione di anzianita': 58 anni e 35 anni di contributi (con finestra mobile di 12 mesi) oppure 41 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica (con una finestra mobile di 15 mesi dalla maturazione dei predetti requisiti). Anche per la totalizzazione nazionale continuerà ad essere necessario un requisito anagrafico di 66 anni e 20 di contributi (con una finestra mobile di 18 mesi) oppure 41 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica (con finestra mobile di 21 mesi dalla maturazione dei requisiti).
Misura della pensione
La buona notizia dovrebbe tradursi anche nella sostanziale invarianza sino al 31 dicembre 2022 dei coefficienti di trasformazione, cioè quei valori che traducono in rendita la parte contributiva dell'assegno. Questi parametri sono, come noto, agganciati alla speranza di vita per cui il congelamento del prossimo adeguamento avrà risvolti positivi anche su questo fronte. Per la conferma definitiva occorre, però, attendere un apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze che certificherà l'entità dei coefficienti di trasformazione per il biennio 2021-2022.
Documenti: DM 5.11.2019