A seguito del correttivo approvato dal Parlamento risultano dunque salvaguardati 11mila lavoratori collocati in mobilità o nello speciale trattamento edile a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, ovvero da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, previa esibizione della documentazione attestante la data di avvio della procedura concorsuale, anche in mancanza dei predetti accordi, a condizione che siano cessati dall'attività lavorativa entro il 2014 e che maturino il diritto alla pensione, secondo le vecchie regole pensionistiche, entro 36 mesi dal termine della mobilità o del trattamento edile. A tutti gli interessati viene concessa la possibilità di maturare il requisito contributivo per il diritto a pensione anche attraverso il versamento dei contributi volontari ma solo con riferimento ai 36 mesi successivi al termine della fruizione dell'indennità di mobilità o dello speciale trattamento edile. Ad esempio un lavoratore che termina la mobilità il 31.12.2016 con 38 anni di contributi e 58 anni di età potrebbe, tramite il versamento della contribuzione volontaria, raggiungere i 40 anni di contributi necessari a centrare il diritto a pensione in tempo utile per entrare in salvaguardia e pensionarsi in anticipo.
Gli altri profili di tutela
Per gli altri profili di tutela (autorizzati alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione in possesso o meno di un versamento volontario alla data del 6 dicembre 2011, lavoratori cessati dal servizio a seguito di accordi individuali o collettivi, anche con incentivo all'esodo, o per via unilaterale, lavoratori in congedo straordinario ai sensi dell'articolo 42, co. 5 del Dlgs 151/2001 per assistere figli disabili e lavoratori con contratti a tempo determinato) non si registrano mutamenti: a seconda dei profili dovranno maturare la decorrenza della pensione entro il il 72^ mese successivo all'entrata in vigore del Dl 201/2011 o entro l'84^ mese successivo ossia entro il 6 gennaio 2018 oppure entro il 6 gennaio 2019 (si veda la tavola sottostante per dettagli più precisi). Restano esclusi, pertanto, sia i lavoratori che nel 2011 avevano fatto ricorso ai permessi mensili per assistere parenti disabili ai sensi dell'articolo 33, co. 3 della legge 104/92 sia i lavoratori stagionali o agricoli il cui rapporto di lavoro a tempo determinato si è concluso entro il 31.12.2011.
La Legge di Bilancio sarà pubblicata nei prossimi giorni in Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2017. A quel punto gli interessati dovranno presentare istanza di accesso, a pena di decadenza, entro il 2 marzo 2017 presso l'Inps o alla direzione territoriale del lavoro secondo le istruzioni che saranno a breve fornite dall'Inps e dal Ministero del Lavoro. L'ottava salvaguardia sarà l'ultimo provvedimento di questa natura provvedendo la stessa legge di bilancio alla soppressione del Fondo destinato a questo specifico scopo previsto dall'articolo 1, co. 235 della legge 228/2012: dal prossimo 1° maggio 2017 chi è infatti disoccupato involontario, è invalido, assiste disabili o effettua lavori gravosi ed avrà almeno 30 o 36 anni di contributi e 63 anni di età potrà fruire dell'APE Sociale, un sussidio di accompagnamento alla pensione interamente pagato dallo Stato entro un limite massimo di 1.500 euro lorde al mese.
Approfondimenti: Controlla Se Entri nell'Ottava Salvaguardia