Questo strumento, infatti, consente dal 1° gennaio 2013 di cumulare gratuitamente i periodi assicurativi non coincidenti presenti in tutte le gestioni previdenziali dell'Inps (Ago, Ex-Inpdap, Ex-Enpals, compresa la gestione separata) al fine di perfezionare i requisiti contributivi per la pensione di vecchiaia (vale a dire i 20 anni di contributi). Ma presenta due limiti che ne hanno, di fatto, segnato sino ad oggi il proprio destino: 1) non può essere esercitato se è stato raggiunto un diritto autonomo in una delle gestioni interessate al cumulo (cioè, in sostanza, se sono stati raggiunti i 20 anni di contributi in una singola gestione previdenziale); 2) non può essere utilizzato per raggiungere i requisiti contributivi per la pensione anticipata (cioè i 42 anni e 10 mesi di contributi), ma solo per il pensionamento di vecchiaia.
La norma approvata dal Consiglio dei Ministri comporterà il superamento dei due limiti appena citati. Il cumulo potrebbe essere utilizzato, pertanto, anche se è stato raggiunto un diritto a pensione in una delle gestioni coinvolte nel cumulo e, di grande importanza, anche per raggiungere i requisiti contributivi utili per il conseguimento della pensione anticipata. Si renderà così di fatto superflua la totalizzazione nazionale, un istituto che attualmente penalizza i lavoratori perchè, pur essendo gratuito, prevede spesso una penalità sull'assegno frutto del ricalcolo con il contributivo.
A seguito dell'accordo, ad esempio un lavoratore con 38 anni di contributi nel Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (o in una gestione pubblica) ed altri 4 anni e 10 mesi nella Gestione Separata non coincidenti temporalmente potrebbe sommarli ed uscire con la pensione anticipata a 42 anni e 10 mesi di contributi senza alcun onere e con garanzia di mantenere intatto il sistema di calcolo e, quindi, il reddito pensionistico. Ciascuna gestione, precisa infatti l'accordo siglato il 28 settembre, calcolerà l'importo pro quota dell'assegno secondo le proprie regole di calcolo. Attualmente, invece, nel caso esposto l'interessato si trova di fronte ad una scelta ardua: effettuare la totalizzazione nazionale perdendo parte dell'assegno pensionistico a causa del sistema di calcolo contributivo oppure, se non vuole rimetterci sull'assegno, attendere il compimento di 66 anni e 7 mesi di età, dilatando l'età di pensionamento.
Tale possibilità, precisa l'accordo quadro, potrà essere esercitata senza oneri da tutti gli iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti, autonomi e degli iscritti alla gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. Saranno pertanto interessati tutti i lavoratori dipendenti (anche del pubblico impiego), gli autonomi e gli iscritti alla gestione separata (dovrebbero restare esclusi gli autonomi iscritti alle casse libero Professionali). Viene dunque confermato lo stesso perimetro previsto dalla disposizione di cui all'articolo 1, comma 228 e ss. della legge 228/2012.
Il medesimo risultato potrebbe essere assicurato anche attraverso una modifica alla totalizzazione nazionale consentendo che ciascuna gestione previdenziale eroghi il pro quota rispettando le regole di calcolo proprie di tale gestione. E dunque non ricalcolando più l'assegno con il sistema contributivo, come avviene attualmente. Ma dato il testo dell'accordo riteniamo più probabile che la modifica avvenga sullo strumento coniato nel 2012. Si rammenta che non dovrebbe esserci alcuna modifica per quanto riguarda la ricongiunzione (onerosa) dei contributi dato che il cumulo è uno strumento giuridico completamente diverso. La ricongiunzione sposta, infatti, i contributi da una cassa all'altra, con la possibilità per l'interessato di guadagnare una pensione anche più elevata per effetto del trasferimento ove le regole di calcolo dell'assegno siano più favorevoli rispetto alla gestione uscente; con il cumulo, invece, i contributi restano in ciascuna gestione previdenziale la quale erogherà il proprio pezzetto di assegno secondo le proprie regole.