La sospensione dell'adeguamento riguarderà i requisiti per la pensione di vecchiaia (66 anni e 7 mesi) e della pensione anticipata standard (42 anni e 10 mesi di contributi; 41 anni e 10 mesi le donne). Che dunque resteranno fermi sino al 31.12.2020 salvo ulteriori proroghe. Non guadagnano la sospensione dell'adeguamento, invece, i lavoratori precoci nei confronti dei quali dal 2019 il requisito contributivo ridotto salirà dai 41 anni attuali a 41 anni e 5 mesi di contributi.
La mappa sottostante, elaborata da PensioniOggi.it, consente di comprendere le modifiche proposte dall'esecutivo con l'emendamento alla legge di bilancio che si appresta ad essere votato al Senato. Qui ulteriori dettagli sulla proposta governativa.
Non ci sarà, invece, alcun beneficio per gli altri lavoratori comprese le platee degli attuali apisti social nel profilo dedicato ai lavoratori disoccupati, agli invalidi, ai caregivers e neanche per coloro che, rientrando nei lavori gravosi, hanno ottenuto l'ape sociale: dal 2019 l'età per la pensione di vecchiaia salirà a 67 anni (sia per gli uomini che per le donne) mentre quella per l'anticipata raggiungerà i 43 anni e 3 mesi di contributi e a 42 anni e 3 mesi per le donne.
Per ora l'emendamento del Governo non ha sostenuto neanche l'ampliamento delle categorie dell'Ape sociale. L'esecutivo ha, come noto ha indicato (qui i dettagli) la volontà di irrobustire il beneficio contributivo per le donne (passando dagli attuali sei mesi per ogni figlio ad un anno entro il tetto massimo di 2 anni) e di estendere l'ape sociale (da 63 anni e 36 di contributi) anche nei confronti delle altre quattro categorie, sopra descritte, che avranno titolo ad ottenere la sospensione del prossimo adeguamento della speranza di vita. Tali modifiche saranno però sostenute dal Governo solo una volta accertati i risparmi sulle attuali risorse stanziate per l'Ape sociale. Dunque occorrerà attendere.
Modifiche marginali per i sindacati, soprattutto per la Cgil, che chiedeva un'esenzione più robusta e non limitata a poche fasce di lavoratori e che si è sfilata dalla discussione annunciando una mobilitazione nazionale per il 2 dicembre. Non è detto che da qui a dicembre la discussione parlamentare non imbarchi ulteriori correttivi e limature.
L'esonero dal prossimo adeguamento sarà esteso anche ai lavori usuranti e notturni con riferimento ai requisiti per il pensionamento di vecchiaia e anticipato standard.
L'articolo conferma che l'adeguamento della speranza di vita sarà sospeso nei confronti delle 15 attività definite gravose già anticipate nei giorni scorsi da PensioniOggi.it (le undici dell'Ape sociale più altre quattro categorie tra cui agricoli, marittimi, pescatori e siderurgici) a condizione che tali attività risultino svolte per almeno sette anni negli ultimi dieci prima del pensionamento unitamente ad un requisito contributivo minimo di 30 anni. La sospensione dell'adeguamento riguarderà i requisiti per la pensione di vecchiaia (66 anni e 7 mesi) e della pensione anticipata standard (42 anni e 10 mesi di contributi; 41 anni e 10 mesi le donne).
Guadagnano l'esonero dal prossimo adeguamento anche i lavoratori addetti alle mansioni usuranti e notturni di cui al Dlgs 67/2011 con riferimento ai requisiti per la pensione di vecchiaia e per la pensione anticipata. Per ottenere l'esonero tali soggetti dovranno aver svolto l'attività usurante o notturna per almeno sette anni negli ultimi dieci antecedenti il pensionamento o, in alternativa, per almeno metà della vita lavorativa fermo restando un requisito contributivo minimo di 30 anni. Si rammenta che gli usuranti e notturni hanno già ottenuto sino al 2026 con la scorsa legge di bilancio la sospensione dell'adeguamento dei requisiti di pensionamento agevolato (le cd. quote). Dunque l'intervento del Governo è volto ad allineare la normativa per evitare di disparità di trattamento tra queste categorie di lavoratori con riferimento ai requisiti per la vecchiaia e l'anticipata standard, una questione che era stata già evidenziata nei giorni scorsi da PensioniOggi.it. I lavoratori coinvolti nella sospensione dell'adeguamento sono quindi più delle 15 categorie più volte citate.
No alla sospensione per i lavoratori cd. precoci
Le modifiche presentano tuttavia anche alcuni elementi controversi. In particolare la sospensione dell'adeguamento non interesserà il requisito contributivo ridotto per i lavoratori precoci (che dunque dal 2019 passerà da 41 di contributi a 41 anni e 5 mesi) nè sarà esteso ai titolari dell'Ape sociale al momento del pensionamento. Ciò significa che gli addetti alle mansioni gravose già titolari dell'ape sociale dovranno attendere i 67 anni per andare in pensione (continuando cioè a percepire sino a tale età l'indennità di Ape sociale anzichè la pensione). Inoltre con riferimento ai dipendenti pubblici il termine di erogazione della buonuscita inizierà a decorrere, comunque, dall'età di 67 anni, dunque con uno slittamento di cinque mesi,
Da segnalare, poi, che il beneficio della sospensione dell'adeguamento alla speranza di vita non sarà erogato automaticamente ma servirà un'apposita domanda da parte del lavoratore e l'accertamento dei requisiti dell'Inps. Sarà un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio, a fissare le caratteristiche delle quattro professioni che avranno diritto all'agevolazione nonchè alle procedure di presentazione della domanda di accesso al beneficio e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'ente previdenziale. La sospensione dall'adeguamento, inoltre, riguarderà il solo scatto del 2019: dunque dal 2021, salvo correzioni in corso d'opera, i requisiti riprenderanno a salire anche con riferimento alle predette mansioni.