La questione
Come noto l'articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995 ha stabilito per i lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie a far data dal 1° gennaio 1996 e privi di anzianità contributiva precedente, un massimale annuo della base contributiva e pensionabile, annualmente rivalutato dall'ISTAT, sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tale massimale viene applicato anche nel caso di opzione al sistema contributivo dai soggetti in possesso di contribuzione al 31.12.1995. L'articolo 21 del Dl 4/2019 ha previsto che, i lavoratori pubblici nel regime contributivo, cioè privi di contribuzione al 31.12.1995 per cui non risultano attivate forme pensionistiche complementari compartecipate dal datore di lavoro, possano optare per essere esclusi dal meccanismo del massimale contributivo (qui i dettagli).
La novella si applica al personale in regime di diritto pubblico il cui rapporto di lavoro è regolato dall’ordinamento di appartenenza in regime di trattamento di fine servizio (TFS) e risulta, pertanto, al momento escluso dalle forme pensionistiche complementari compartecipate dal datore di lavoro. Di conseguenza possono esercitare l'opzione: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili; avvocati e procuratori dello stato; personale delle carriere diplomatica e prefettizia; personale Militare e delle forze di Polizia di Stato; il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; il personale della carriera dirigenziale penitenziaria; professori ed i ricercatori universitari assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato; altre categorie di dipendenti per il cui trattamento giuridico le norme legislative rinviano ad una delle categorie sopra richiamate.
In questa ipotesi l'interessato può chiedere la disapplicazione del massimale con la conseguenza che l'amministrazione pubblica verserà, pertanto, i relativi contributi previdenziali anche sulla quota di reddito eccedente la cifra di 102.543 euro (valore dell'anno 2019). Si tratta di una novità da tenere in considerazione perchè consente di raggiungere una pensione più elevata.
La domanda
La domanda di esclusione dal limite del massimale contributivo deve essere formulata a pena di decadenza:
1) per dipendenti in servizio alla data del 29.01.2019 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 4/2019): entro sei mesi dal 29.01.2019, se negli anni precedenti la retribuzione imponibile ai fini pensionistici ha superato (si ritiene anche solo una volta) il massimale contributivo (termine ultimo 29.07.2019); entro sei mesi dalla data del superamento del massimale, se negli anni precedenti al 29.01.2019 la retribuzione imponibile ai fini pensionistici non ha superato il massimale contributivo;
2) per i dipendenti assunti a decorrere dal 30.01.2019 (giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 4/2019): entro sei mesi dalla data di assunzione o dalla data di superamento del massimale.
Il massimale contributivo è disapplicato a decorrere dal periodo retributivo successivo alla data dell’opzione. L’opzione deve essere esercitata utilizzando il relativo modulo “AP136” pubblicato sul sito internet Inps.
Documenti: Circolare Inps 93/2019