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Tasi 2014, niente Imu sugli immobili assimilati ad abitazione principale
I Comuni, con proprio regolamento possono assimilare ad abitazione principale l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili e le abitazioni concesse in comodato.
Kamsin Le abitazioni assimilate all'abitazione principale hanno il vantaggio di essere escluse dall'Imu ma soggette alla Tasi, con l'eccezione delle abitazioni di lusso. E' questa la regola generale che dovrebbe guidare i contribuenti ai fini della corretta applicazione della normativa in materia di Imu e Tasi. Ciò perchè, com'è noto, le abitazioni principali sono, nella maggior parte dei casi, esenti dall'Imu e soggette solo al pagamento della Tasi.
Le abitazioni assimilate per legge all'abitazione principale sono: a) le unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; b) gli alloggi sociali, come definiti dal Dm 22 aprile 2008 del ministero dei Trasporti; c) la casa coniugale assegnata al coniuge con provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; d) un'unica unità immobiliare appartenente al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e al personale appartenente alla carriera prefettizia, per la quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
Non solo. Il Comune, infatti, può assimilare all'abitazione principale con proprio regolamento: a) l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non sia locata; b) l'abitazione concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. E' venuta meno invece la possibilità per i Comuni di assimilare all'abitazione principale l'immobile posseduto in Italia, da cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, (a condizione che non risulti locato), in modo che gli effetti della TASI siano equivalenti a quelli dell'IMU sulla prima casa che è stata pagata fino al 2012. L'agevolazione è stata differita al 2015 con il Dl 47/2014, spetta ope legis e ed è riservata ai soggetti "già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza".
Discorso diverso per gli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli altri enti di edilizia residenziale pubblica. La legge non prevede infatti l'assimilazione all'abitazione principale (e dunque questi immobili dovranno pagare l'Imu con aliquota ordinaria) ma precisa che gli immobili in questione hanno diritto all'applicazione delle detrazioni, stabilite dal Comune, per l'abitazione principale. Inoltre tali alloggi potrebbero avere anche le caratteristiche di alloggio sociale e quindi essere, dal 1° gennaio 2014, esenti da Imu e soggetti a Tasi. Se, al contrario, non le hanno saranno soggetti ad Imu con aliquota ordinaria, ma spetterà lo stesso la detrazione per abitazione principale. In altri termini tali immobili saranno soggetti a Tasi, anche nel caso in cui siano alloggi sociali; diversamente saranno soggette sia a Imu sia a Tasi. Ai fini Imu pagheranno con aliquota ordinaria (ma con una detrazione di 200 euro) mentre ai fini Tasi saranno considerate come "altri immobili", con quota Tasi a carico dell'assegnatario occupante.
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Evasione, Il Mef dice basta con i condoni
"L'efficacia della strategia di contrasto alla evasione fiscale passa sicuramente attraverso la decisione di non fare piu' ricorso allo strumento dei condoni". E' quanto si legge nel Rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, pubblicato ieri dal Mef ed anticipato ier dal ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan. Kamsin "In passato, la frequenza e l'ampia portata dei provvedimenti di condono, una vera e propria costante del nostro Paese, ha generato nei contribuenti il diffuso convincimento di poter beneficiare, in futuro, di sensibili sconti sui tributi evasi, contribuendo cosi' a minare la credibilita' dello Stato, soprattutto nei confronti dei contribuenti onesti, la cui attitudine alla assolvimento puntuale degli obblighi tributari e' stata scoraggiata". Nella storia tributaria italiana, si legge ancora nel Rapporto, "costanti sono stati i condoni tributari: dall'Unita' a oggi ve ne sono stati oltre 80".
Secondo il documento del Mef "in una ottica comparatistica, gli svantaggi derivanti dalla utilizzo degli istituti perdonistici tributari sono di gran lunga superiori". Infatti "un condono deve contenere, per essere appetibile, uno sconto significativo delle sanzioni previste", inoltre "attenuare le sanzioni equivale a lanciare messaggi al contribuente razionale di incentivo ad evadere, nel medio, lungo ed anche breve periodo, tenuto conto anche delle basse probabilita' di essere effettivamente controllati in futuro".
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Riforma Pa, un anno in meno per le specializzazioni in medicina
Un anno in meno per la formazione specialistica degli specializzandi medici. Il Decreto legge sulla Pa aumenta da 3.300 a 5.000 i posti nelle scuole di specializzazione per la formazione dei futuri medici.
Kamsin Si riduce di un anno la durata delle scuole di specializzazione medica a partire dall'anno accademico 2014-2015. E si autorizza un incremento di 6 milioni per il 2014, di 40 milioni per il 2015 e di 1,8 milioni per il 2016, che farà salire da 3.300 a 5.000 i posti nelle scuole di specializzazione. E' quanto prevede in sintesi l'articolo 15 del Decreto legge di Riforma della Pubblica Amministrazione con cui il governo mira ad incrementare le risorse in favore degli specializzandi medici.
Dal prossimo anno dunque gli specializzandi resteranno un anno in meno in corsia a tutto vantaggio delle Casse dello Stato che risparmieranno diversi denari. Le modalità di riduzione dei corsi saranno tuttavia predisposte tramite un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (di concerto con il Ministro della salute) che dovrà essere adottato entro il prossimo 31 dicembre.
E' prevista anche una normativa transitoria. Gli specializzandi già in corso dovranno optare tra il nuovo ordinamento didattico e quello previgente, ad esclusione dei soggetti che inizino nel suddetto anno accademico 2014-2015 l'ultimo anno di specialità, per i quali resta fermo l'ordinamento previgente. Cambia anche l'importo massimo per la copertura delle spese di segreteria per la partecipazione ai concorsi di ammissione (secondo quanto previsto dalla legge 183/2011): viene quantificato per l'aspirante specializzando in un contributo di 100 euro.
La legge poi incrementa, nella misura di 6 milioni di euro per il 2014, di 40 milioni per il 2015 e di 1,8 milioni per il 2016, le risorse per il trattamento economico in favore dei medici in formazione specialistica. Alla copertura del relativo onere si provvede: per il 2014, impiegando quota parte delle entrate che dalle contabilità speciali scolastiche - non più alimentate dal 2013 - sono versate, in ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, all’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate ai capitoli dello stato di previsione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca relativi alle spese di funzionamento delle scuole; per il 2015, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica; per il 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università.
Con le risorse disponibili, al netto dell’incremento disposto, per il prossimo anno accademico potrebbero essere finanziati circa 3.300 contratti, mentre con le risorse aggiuntive si garantisce la copertura di 5.000 contratti.
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