![Notizie](/components/com_k2/images/placeholder/category.png)
Notizie
P. a.: Renzi, con ricambio generazionale 15mila posti in piu'
Grasso: al piu' presto stop vitalizio a senatori condannati
Comune Agrigento: si e' dimesso il sindaco Zambuto
Mose, Orsoni si e' dimesso La scelta dopo il pressing del Pd
Riforma Pensioni, proroga dell'opzione donna e anticipo. Ecco le possibili misure
Ancore poche ore prima di sapere le decisioni definitive del Consiglio dei ministri in materia pensionistica. {div class:article-banner-left}{/div}
Dopo la smentita di ieri del ministro della Funzione Pubblica Marianna Madia sull'introduzione dei prepensionamenti per i lavoratori del pubblico impiego cresce dunque l'attesa in vista del Cdm che si terrà alle 17. Secondo il documento presentato ieri dalla Madia ai sindacati e anticipato dal quotidiano "Il Messaggero" tutto il pacchetto sulla previdenza sarebbe contenuto nell’articolo 4 della bozza del disegno di legge delega. Il provvedimento prevederebbe l'estensione del regime sperimentale donna, attualmente disciplinato dall'articolo 1, comma 9 della legge 243/04, in favore di tutti i lavoratori, pubblici e privati. Si potrà pertanto andare in pensione a 57 anni con 35 di contributi per i lavoratori dipendenti e a 58 anni sempre con 35 di contributi per gli autonomi sino al 2018. L’assegno in questo caso sarà interamente calcolato con il metodo «contributivo», ossia in base ai contributi versati con una perdita che, com'è noto, può superare anche i 30% di quanto il lavoratore avrebbe percepito con il calcolo tradizionale.
Per gli statali ci sarà anche un’altra possibilità di pensionamento anticipato. Potrebbe essere estesa loro la norma contenuta nell'articolo 24, comma 15-bis del dl 201/2011 che consente di attenuare - attualmente solo per i lavoratori del settore privato - i rigidi requisiti della Fornero. Anche gli statali che abbiano raggiunto la vecchia quota 96 entro il 31.12.2012 potranno lasciare a 64 anni invece dei 66 anni e 3 mesi. Le lavoratrici potranno andare in pensione a 64 anni qualora abbiano maturato entro il 31 dicembre 2012 un’anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data avessero un’età di almeno 60 anni.
La mobilità obbligatoria inoltre non sarà tra sedi fino a 100 chilometri ma a una distanza minore come indicato ieri dalla Madia. Confermata invece l'abolizione dei trattenimenti in servizio per chi è ancora in ufficio oltre l'età pensionabile anche se si lavora ancora sui tempi di rispetto dei contratti in corso. Mentre l'incentivo della contribuzione piena al part-time al 50% per i dipendenti che si trovano a 5 anni dai requisiti di pensionamento dovrebbe arrivare con il disegno di legge delega di riforma della Pa.
Altro...
Assegni familiari 2014, l'inps aggiorna i redditi dal 1° luglio
Per la corresponsione degli assegni familiari, l’ INPS ha aggiornato i limiti dei redditi sulla base della rivalutazione del prezzi al consumo dell’ 1,1% rilevati dall’ Istat.
{div class:article-banner-left}{/div}
Le nuove tabelle sono state diffuse dall’ INPS con la circolare n. 76/2014 ed andranno in vigore dal 1 Luglio 2014 fino al 30 Giugno 2015.
La prestazione è prevista per lavoratori e dipendenti con fasce prestabilite di reddito ed è posta in relazione al numero ed alla composizione del nucleo familiare. La relativa domanda va presentata al proprio datore di lavoro utilizzando l’ apposito modello Anf/Dip al quale vanno anche presentate, entro 30 giorni dall’ evento, le eventuali variazioni. In caso di lavoratore addetto a servizi domestici,operaio agricolo a tempo determinato,lavoratore iscritto alla gestione separata la domanda va presentata all’ Inps.
Dal 1° Luglio pertanto fino al limite minimo di reddito annuo di Euro 14.354,66 per un nucleo familiare standard composto da 3 persone (Marito,Moglie,Figlio) l’importo dell’ assegno Familiare è di Euro 137,5 al mese. Le variazioni incrementative del reddito fanno diminuire l’importo dell’ assegno: con un reddito di 20.096 euro l’importo, sempre per una famiglia composta da 3 persone è di 97,98 euro.
Rivolta nel Pd: Mineo replica a Renzi, non ho mai posto veti
Aumenta a maggio la cassa integrazione straordinaria
Il mercato del lavoro italiano presenta ancora molte difficoltà. Lo dimostrano i dati diffusi ieri dall'Inps che certificano l’ aumento delle ore della cassa integrazione straordinaria:+31,4% rispetto a Maggio 2013. Meglio la cigo che cala nell'industra del 38% sull'anno precedente e quella in deroga (-10,6%).
{div class:article-banner-left}{/div}
Si ricorda che la Cassa integrazione Guadagni Straordinaria (GIGS) è uno strumento finalizzato a fronteggiare gravi crisi delle aziende mediante supporti salariali; la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (GICO) prevede delle integrazioni salariali per riduzioni delle attività lavorative classificate temporanee; la Cassa Integrazione Guadagni in deroga (GIGD) estende le prestazioni a tutti i lavoratori subordinati, compresi apprendisti, lavoratori a domicilio e lavoratori con contratti di somministrazione.
Complessivamente a maggio sono state richieste 96,4 milioni di ore da parte delle imprese che fanno registrare una diminuzione del 3,9% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Da gennaio a maggio sono state richieste circa 488 milioni di ore di cassa integrazione e la cifra complessiva ricalca i dati del 2013, anche se con una lieve contrazione che interessa maggiormente il settore dell’ Industria rispetto a Commercio ed Edilizia che incrementano le loro richieste.
Pensione anticipata, dall'inps via libera al ricalcolo delle penalizzazioni
L'istituto di previdenza ha precisato, con il messaggio inps 5280/2014, le modalità per l'istanza di ricalcolo del trattamento pensionistico da parte dei titolari di pensione anticipata che hanno visto il proprio trattamento decurtato per effetto della penalizzazione di cui all'articolo 24, comma 10 del Dl 201/2011.
{div class:article-banner-left}{/div}
La legge Fornero ha infatti previsto che, qualora l'accesso al pensionamento anticipato avvenga a un'età inferiore a 62 anni, si applica un taglio dell'1% per ogni anno d'anticipo rispetto ai 62, elevato al 2% per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto ai 60 anni. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quater del Dl 216/2011 convertito con legge 14/2012, in via temporanea, sino al 31 dicembre 2017 le penalità non troveranno applicazione qualora la contribuzione derivi da: prestazione effettiva di lavoro, astensione obbligatoria per maternità, assolvimento degli obblighi di leva, infortunio, malattia, Cig ordinaria.
I periodi utili ad escludere le penalizzazioni sono stati però successivamente estesi, nel corso del 2013, fino a ricomprendere i periodi di assenza per la donazione di sangue e di emocomponenti, quelli derivanti da congedi parentali di maternità e paternità, i congedi e permessi mensili concessi ai genitori di portatori d'handicap e i periodi di prolungamento del congedo parentale fruiti entro l'ottavo anno di vita del bambino. Ciò può determinare la necessità di un ricalcolo delle prestazioni anticipate "decurtate" già poste in pagamento prima delle intervenute novità legislative.
L'Inps precisa quindi che i titolari di pensione anticipata nel regime misto, liquidata con la riduzione dell’importo del trattamento pensionistico, possono presentare istanza per la rideterminazione dello stesso e la corresponsione dei relativi arretrati. In favore di tali soggetti deve essere riconosciuto il ricalcolo della pensione con effetto dal 1° novembre 2013 per le donazioni di sangue e i congedi maternità e paternità e dal 1° febbraio 2014 per i permessi relativi a portatori di handicap e prolungamento di congedo parentale nel caso di pensioni anticipate con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello della maturazione dei contributi.
Infine, con riferimento alle pensioni ai superstiti liquidate con penalizzazione, l'istituto indica che anche i titolari di pensione ai superstiti possono presentare domanda di riesame e si potrà operare la depenalizazione della pensione stessa qualora il decesso del titolare della pensione anticipata si sia verificato in vigenza delle disposizioni in esame.
Tasi 2014, le regole per il pagamento dell'acconto sulle prime case
Con l'avvicinarsi della scadenza del 16 giugno, nei comuni cd. puntuali, i contribuenti sono chiamati a prestare attenzione alle delibere approvate dai municipi al fine di evitare errori nel pagamento dell'acconto.
{div class:article-banner-left}{/div}
Nella Tasi la definizione di abitazione principale è, per espressa previsione di legge, quella valevole ai fini Imu. Deve pertanto trattarsi dell'abitazione posseduta dal contribuente nella quale egli risieda anagraficamente e dimori abitualmente, insieme ai suoi familiari; in presenza poi di due abitazioni in possesso ciascuna di uno dei due coniugi, con residenze separate, ubicate nello stesso comune, solo una delle due può essere considerata abitazione principale. L'altra sarà assimilata come altro immobile e dunque, in via generale, sarà soggetta sia a Imu che a Tasi, seppure con il vincolo dell'aliquota massima non superiore al 10,6 per mille (11,4 per mille in caso di Super Tasi).
L'aliquota base della Tasi per le abitazioni principali è per tutti gli immobili pari all'1 per mille e, nel 2014, non può superare il 2,5 per mille. Per quest'anno tuttavia i comuni possono elevare l'aliquota massima sino al 3,3 per mille a condizione che vengano finanziate misure di favore per i contribuenti, tali da rendere il carico della Tasi sull'abitazione principale non superiore all'Imu pagata nel 2012. In questa ipotesi, quindi, nei comuni che si sono avvalsi della facoltà di superare il tetto massimo di legge dell'aliquota devono essere state adottate apposite detrazioni sostanzialmente equivalenti a quelle vigenti ai fini Imu nel 2012.
Secondo l'ordine dei Commercialisti di Milano per comprendere se gli immobili assimilati all'abitazione principale ai fini Imu rientrino nella medesima nozione dettata nella Tasi è necessario vagliare attentamente la delibera comunale. In assenza di specificazioni nella delibera, si ritiene che le assimilazioni ope legis previste in materia di Imu possano essere estese anche nella Tasi. Pertanto sarebbe possibile equiparare all'abitazione principale: 1) gli immobili delle cooperative a proprietà indivisa; 2) gli alloggi sociali; 3) l'ex casa coniugale assegnata in sede di separazione o divorzio; 4) l'immobile non locato dei soggetti appartenenti alle forze armate e degli altri soggetti indicati nella norma.
Complesse poi le regole in caso di divorzio o separazione legale dei coniugi. Infatti se la casa assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento o divorzio, è assimilata all'abitazione principale ai fini del pagamento della Tasi le regole si complicano non di poco.
Infatti dato che i soggetti passivi della Tasi sono i possessori e i detentori, che se non coincidono nella stessa persona sono tenuti singolarmente al pagamento del nuovo tributo nelle misure fissate dal Comune si dovrebbe arrivare alla conclusione che anche nel caso di specie trovi applicazione la regola generale di ripartizione del tributo tra possessore e detentore, cioè tra coniuge assegnatario e non assegnatario. Quindi in caso di comproprietà l'imposta, calcolata con l'aliquota prevista per l'abitazione principale, dovrà essere pagata da entrambi i coniugi in base alle rispettive quote di possesso (a cui computare anche l'eventuale detrazione riconosciuta dal Comune in caso di Super Tasi). Il Ministero delle Finanze invece, in risposta ad uno specifico quesito ha affermato che «il coniuge è titolare del diritto di abitazione e, indipendentemente dalla quota di possesso dell'immobile, è il solo che paga la Tasi con l'aliquota e la detrazione, eventualmente prevista, per l'abitazione principale". Dubbi questi che, secondo l'ordine dei Commercialisti di Milano, potrebbero trovare una soluzione solo nel regolamento comunale.