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Golpe ai danni dell'Italia? Su caso Geithner esposto Biancofiore in Procura
- Roma, 21 mag. - La deputata FI Michaela Biancofiore, "in qualita' di componente del Parlamento italiano e di cittadino della Repubblica italiana", annuncia di essersi recata in Procura a Roma "per depositare un esposto contro ignoti per le parole pronunciate e confermate dall'ex Segretario di Stato del Tesoro americano, Timothy F. Geithner, in merito ad un supposto 'golpe bianco' ai danni dell'Italia e dell'allora legittimo presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ultimo presidente eletto democraticamente nelle urne dal popolo sovrano italiano". In merito, alle 16 presso la sala stampa della Camera, terra' anche una conferenza stampa, "nel corso della quale verra' consegnato l'estratto del libro di Gheithner e spiegato l'esposto ai sensi del codice penale", cui partecipera' anche il senatore FI Augusto Minzolini "che intende sottoscrivere in calce l'esposto, che verra' poi sottoposto a tutti i componenti della Camera e del Senato che vorranno avere l'onesta' intellettuale e l'orgoglio di co-intestarsi una battaglia in difesa della sovranita' nazionale, che non puo' passare in un colpevole disinteresse di tutti gli italiani, specie quelli piu' autorevoli". Nell'esposto, si legge ancora nella nota diffusa dalla Biancofiore, "sono messe in particolare evidenza le gravi parole del Segretario USA che afferma testualmente 'ni non possiamo sporcarci le mani con il suo sangue', che non e' altro che il sangue degli italiani. Le parole del Segretario del Tesoro Usa evidenziano profili da parte dei cosi' citati '0fficials' - 'funzionari europei' - indubbiamente di rilievo 'penale' contro 'l'indipendenza dello Stato', 'usurpazione di potere politico' e, appunto, 'attentato contro gli organi costituzionali dello Stato italiano'". Per cui la deputata FI chiede che "costoro vadano immediatamente individuati".
Tasi 2014, doppia scadenza nei comuni ritardatari
Con le nuove indicazioni fornite dal governo in materia di Tasi si aggiunge un ulteriore capitolo al pagamento delle imposte sugli immobili a giugno. Come già detto nelle pagine di Pensioni Oggi nei giorni scorsi per sapere se i contribuenti dovranno presentarsi alla Cassa il 16 Giugno bisognerà attendere il 1° Giugno. I Comuni, infatti, hanno tempo fino al 23 maggio prossimo per approvare le delibere che dovranno essere pubblicate sul sito del Dipartimento delle finanze entro il 31 maggio.
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Se la delibera non viene approvata, il pagamento slitta al 16 settembre per le seconde case (data però ancora da confermare in via definitiva), e direttamente al 16 dicembre per la prima casa. L'appuntamento è fissato al 16 Giugno solo nei comuni che avranno approvato le delibere entro il 23 Maggio (attualmente sono solo 514 su oltre 8mila i comuni in cui già si conoscono le delibere). Qui è disponibile l'elenco dei Comuni che hanno provveduto a pubblicare le aliquote "in tempo".
Le Regole per il pagamento della Tasi sulla Prima Casa - Per chi possiede solo un'abitazione principale non di lusso, quindi non più soggetta ad Imu, la Tasi è l'unica imposta patrimoniale dovuta (la base imponibile è infatti la stessa dell'Imu, ossia la rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per 160) anche per le pertinenze, fino ad un massimo di tre e una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (cantine e soffitte, box, posti auto scoperti). L'aliquota massima applicabile è pari al 2,5 per mille ma i comuni possono, nella loro autonomia, decidere di alzarla sino al 3,3 per mille per finanziare detrazioni per le categorie economicamente piu' disagiate. I Comuni in questo campo hanno mano libera: possono stabilire le aliquote e le detrazioni come meglio credono: sulla base del numero degli occupanti, in base ai metri quadri, relativamente al quartiere, in riferimento al reddito o altro, senza alcun limite alle ipotesi praticabili.
In ogni caso per la gran parte dei Comuni la Tasi sulla prima casa sarà rinviata a dicembre. Com'è noto infatti, per gli immobili adibiti ad abitazione principale, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata entro il termine del 16 dicembre 2014 in tutti i casi in cui i Comuni non abbiano pubblicato la delibera di pagamento sul sito del Dipartimento delle finanze entro il 31 maggio 2014. Per verificare se il Comune ha preso o meno le decisioni in materia occorre, dunque, consultare la banca dati a questo indirizzo: www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC/sceltaregione.htm
Le Regole per il pagamento della Tasi sugli altri immobili - Per chi possiede più di un appartamento, altre pertinenze che non rientrano tra quelle esenti, o immobili commerciali, la Tasi si pagherà a Giugno solo nei Comuni "puntuali" con le decisioni. Nei comuni ritardatari la prima rata della Tasi si pagherà entro il 16 settembre; e il saldo dell'imposta, sarà, invece, entro il 16 dicembre. Ma su questi immobili si dovrà pagare anche l'Imu che non subisce spostamenti (acconto quindi il 16 Giugno e saldo il 16 dicembre). In questo caso la prima rata dell'Imu deve essere versata sulla base dell'aliquota prevista per il 2013.
Immobili in Affitto - Nei Comuni che hanno pubblicato le delibere saranno chiamati alla cassa a giugno anche gli inquilini per pagare la Tasi. La legge prevede, infatti, che una quota sia a carico di chi occupa l'appartamento, o l'immobile commerciale, sia in affitto sia a titolo di comodato gratuito. Unica eccezione i contratti con durata entro i tre mesi nel corso dell'anno. In questo caso, infatti, il pagamento spetta solo al proprietario. La legge mette a carico dell'inquilino una quota tra il 10 e il 30% dell'imposta e non è prevista la possibilità di rivalersi sul proprietario se l'inquilino non paga. E' prevedibile, quindi, che nella stragrande maggioranza dei casi la quota dell'inquilino sia del solo 10%. La certezza, però, può darla solo la delibera comunale.
Si ricorda che per il pagamento della Tasi va utilizzato il modello F24 come previsto per l'Imu. I codici di pagamento sono diversi per cui anche chi deve pagare per un solo immobile dovrà compilare due righi. E' possibile utilizzare anche per la Tasi eventuali crediti d'imposta per i quali si è deciso di optare per la compensazione.
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Acconto Tasi 2014, le regole per il pagamento di Giugno
Il pagamento della Tasi per i Comuni che avranno stabilito le aliquote e le detrazioni entro il 23 Maggio dovrà essere effettuato entro il 16 Giugno. Nei soli Comuni ritardatari l'acconto per le abitazioni diverse dalle principali si pagherà a Settembre.
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La Tasi è il Tributo Comunale per i Servizi Indivisibili con cui le Amministrazioni Comunali provvedono al pagamento delle spese per il mantenimento dei Servizi erogati ai cittadini. Ai sensi dell'art. 1 - comma 639 - della legge 147/2013, il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa l’abitazione principale così come definita ai fini Imu, e di aree scoperte edificabili e non , a qualunque uso adibiti con l'esclusione delle aree scoperte accessorie o di pertinenza di locali tassabili, non operative e delle aree comuni condominiali.
Si ricorda peraltro che questo Tributo non si applica ai terreni agricoli; l'Agenzia delle Entrate con il provvedimento 41/E/2014, ha infatti fissato la regola generale che l’Imu sostituisce l’Irpef e le relative addizionali sul reddito dominicale del terreno anche nel caso in cui per il 2013 fosse dovuta esclusivamente la mini Imu.
Il calcolo della Tasi a differenza di quanto accadeva per l'Imu, è piu' complesso perchè bisogna conoscere l'aliquota (e le eventuali detrazioni) previste dal Comune in cui è situato l'immobile. L'aliquota va applicata (come per l'IMU) sulla rendita catastale, rivalutata del 5% e moltiplicata per 160.
L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il Comune potrà, con specifica delibera: ridurre, azzerare o rideterminare l’aliquota rispettando però il vincolo per cui la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu, per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all’aliquota IMU massima statale al 31.12.2013 (10,6‰). Per il 2014 l’aliquota massima della TASI non può superare il 2,5‰ (per i fabbricati rurali l’1‰); solo per finanziare maggiori detrazioni per le fasce deboli è stato anche previsto l'aumento ulteriore fino allo 0,8 per mille (cd. super-Tasi). In questo modo le aliquote massime possono raggiungere il 3,3 per mille sulle abitazioni principali o l'11,4 per mille per le altre abitazioni.
Dato che il presupposto dell'Imposta è in sostanza la presenza e l'utilizzo del territorio comunale, sono tassati sia i possessori che gli utilizzatori di un Immobile. Nel caso che l’unità Immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal proprietario, sia l'inquilino che il proprietario stesso, sono tenuti al pagamento in misura diversa e in maniera autonoma: l'occupante (inquilino) verserà fra il 10% ed il 30% dell’ammontare complessivo della TASI nella misura stabilita dal Comune; il possessore (titolare del diritto reale "proprietario") verserà la differenza. In caso di leasing l’imposta è dovuta dal locatario. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà - usufrutto - uso - abitazione o superficie.
La Tasi andrà versata con modello F24 oppure con bollettino di conto corrente postale. Le scadenze a regime sono il 16 Giugno per la prima rata e il 16 Dicembre per la seconda nei Comuni che hanno provveduto entro il 23 Maggio all'approvazione delle delibere per quest'anno; per i Comuni che non rispetteranno questa data il pagamento slitterà a Settembre secondo quanto annunciato dal Governo. Probabilmente la nuova data sarà il 16 Settembre e varrà per le sole abitazioni diverse da quelle principali (queste ultime invece pagheranno tutta l'imposta al 16 Dicembre, sempre in caso di ritardo dei Comuni nelle approvazione della delibera). Sul punto si attende ora di conoscere il provvedimento ufficiale del Governo.
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