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La riforma pensionistica del 2011 ha abolito il sistema delle pensioni di anzianità e delle quote e le finestre mobili. Ma i lavoratori salvaguardati continuano a dover fare i conti con il vecchio e problematico sistema di pensionamento.

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Sono tanti i quesiti dei lettori che ci chiedono quali sono le modalità di accesso alla pensione con specifico riguardo ai lavoratori salvaguardati. La stratificazione delle Riforme che si sono susseguite in questi ultimi anni ed un cantiere sempre aperto su questo tema infatti non fanno altro che alimentare incertezze e dubbi. Vediamo dunque in questo articolo di riassumere le modalità di pensionamento a cui sono soggetti.

Prima di tutto va fatta una premessa. Le regole riguardanti il pensionamento sono state modificate dal 1° Gennaio 2012 con la Riforma del Dl 201/2011 (che ha abolito le pensioni di anzianità e disapplicato le finestre mobili) ma gli oltre 130 mila lavoratori che sono rientrati o che rientreranno nella categoria dei "salvaguardati" nei prossimi tempi manterranno le vecchie regole, piu' favorevoli. Quelle vigenti sino al 31.12.2011. Si tratta dunque di una deroga, un'eccezione, che viene riconosciuta ai lavoratori che si trovano in condizione di fragilità economica e sociale. 

Gli interessati hanno infatti lasciato (o perso) il posto di lavoro prima del 31.12.2011; e per costoro l'allungamento dell'età pensionabile disposta con il Dl 201/2011 avrebbe comportato anni di vuoto economico insostenibile. Il beneficio tuttavia è riconosciuto non tout court ma solo in favore dei soggetti che, in base alle vecchie norme, erano piu' prossimi alla pensione (qui gli ulteriori dettagli sulle categorie ammesse in base a ciascuna salvaguardia).

Dato che in favore di questi soggetti rivive la vecchia disciplina pensionistica appare utile avere ben chiare le sue regole per comprendere quando si potrà andare in pensione.

Vediamo prima di tutto le regole per l'accesso alla pensione di anzianità per il periodo 2012-2019, termine entro il quale la maggior parte dei salvaguardati maturerà la pensione.

Dipendenti - La vecchia normativa vede il mantenimento delle cd. quote. Le quote sono determinate dalla somma dell'età del lavoratore e dei contributi maturati. Per i dipendenti pubblici e privati (uomini e donne) nel 2012 i requisiti da perfezionare sono quota "96" con un minimo di 60 anni e 35 di contributi. Quindi per accedere alla pensione di anzianità si possono far valere 60 anni e 36 anni di contributi oppure 61 anni e 35 anni di versamenti. Dal 1° gennaio del 2013 i requisiti si alzano di un anno e vengono anche adeguati alla stima di vita Istat (3 mesi).

Pertanto da questa data in poi, è necessario raggiungere quota "97,3", con un'età minima di 61 anni e 3 mesi ed almeno 35 di contributi. Dal 2016 in poi ci sarà un ulteriore adeguamento alla stima di vita Istat pari, è ancora una stima non ufficiale, a 4 mesi. Da questa data in poi sarà dunque necessario perfezionare quota 97,7 ed un'età minima di 61 anni e 7 mesi di età (oltre a 35 anni di contributi).

Ad esempio un lavoratore salvaguardato nato nel gennaio 1953 che può vantare 36 anni di contributi a gennaio 2014 maturerà i requisiti per la pensione di anzianità nell'Aprile 2014: per quella data avrà infatti 61 anni e 3 mesi di età e la somma età e contributi supererà quota 97,3 (36+61 e 3 mesi = 97,3). 

Gli autonomi - Le stesse regole valgono anche per artigiani, commercianti e agricoltori per i quali le quote sono però più alte (96, 97 e 98) e comportano un'età minima più alta di un anno. Quindi nel 2012 sono necessari 61 anni e quota 97 (ed almeno 35 di contributi); nel triennio 2013-2016 diventano "98,3" e 62 anni e 3 mesi di età; e dal 2016 salgono a "98,7" e 62 anni e 7 mesi di età.

Per tutto il periodo 2012-2019 resta sempre possibile accedere alla pensione di anzianità, indipendentemente dall'età anagrafica, con i 40 anni di contributi (2080 settimane), si tratta dei cd. "quarantisti" che possono pertanto accedere alla pensione anche con età inferiori a 60 anni e senza alcuna penalità a condizione però di aver raggiunto il solo requisito contributivo.

Il raggiungimento della quota per la pensione di anzianità è facilitato dal fatto che si tiene conto anche delle frazioni di età e di contribuzione, fermo restando che complessivamente quest'ultima non può essere inferiore a 35 anni. Supponiamo, tanto per fare un esempio, che un lavoratore dipendente possa far valere al 31 luglio 2012 60 anni e 6 mesi di età e una contribuzione di 35 anni e 6 mesi. In questo caso matura alla stessa data (31 luglio 2012 ) il requisito per la pensione di anzianità con la quota "96". Il conteggio sarà effettuato in modo tale da utilizzare anche le frazioni minime con arrotondamenti fino al terzo decimale sia dell'età che dell'anzianità contributiva. Per il raggiungimento di una determinata quota non si potrà utilizzare, però, la contribuzione figurativa per disoccupazione e malattia. Fermo restando che gli stessi periodi saranno considerati utili per maturare i 40 anni di contribuzione, sempre che senza di essi si raggiunga la soglia minima dei 35 anni.

Pensione di vecchiaia - Piu' semplici invece le regole per la pensione di vecchiaia. Gli uomini del settore privato e pubblico e le donne del settore pubblico accedono alla prestazione di vecchiaia con 65 anni e 20 di contributi dal 2012 che salgono a 65 anni e 3 mesi dal 2013 e passano a 65 anni e 7 mesi dal 2016. L'incremento è sempre legato alla stima di vita che com'è già detto è di 3 mesi nel 2013 e di 4 mesi nel 2016. Scalini molto piu' ripidi per le donne del settore privato che all'indomani dell'approvazione della legge 111/2011 avrebbero dovuto dal 2014 scontare il lento e progressivo adeguamento dell'età pensionabile a quella degli uomini. Questi infatti i requisiti per la vecchiaia: 60 anni nel 2012; 60 anni e 3 mesi nel 2013; 60 anni e 4 mesi nal 2014; 60 anni e 6 mesi nel 2015; 61 anni ed un mese nel 2016; 61 anni e 5 mesi nel 2017; 61 anni e 10 mesi nel 2018 e 62 anni e 8 mesi nel 2019.

Le finestre mobili - Con la vecchia disciplina restano in vigore anche le finestre mobili introdotte con il Dl 78/2010. Per i lavoratori dipendenti sono pari a 12 mesi dalla data di maturazione del requisito; per gli autonomi sono invece pari a 18 mesi. Ancora piu' lunghe quelle per i quarantisti che dal 2012 scontano un differimento di un mese, di due mesi dal 2013 e di tre mesi dal 2014.

La complessità della normativa previgente può essere chiarita dalle seguenti tabelle.

P. Anzianità (quote) Lavoratori dipendenti Lavoratori Autonomi
Anno Età* Contributi* Quota Età* Contributi* Quota
2011-2012 60 35 96 61 35 97
2013-2015 61 anni e 3 mesi 35 97,3 62 anni e 3mesi 35 98,3
2016-2018 61 anni e 7 mesi 35 97,7 62 anni e 7 mesi 35 98,7
dal 2019 61 anni e 11 mesi 35 98,1 62 anni e 11 mesi 35 99,1
Finestra 12 mesi 18 mesi

* Valori al di sotto dei quali non è possibile scendere. Cio' significa che la quota può essere raggiunta tramite la somma di 61 anni e 35 contributi oppure 60 anni e 36 contributi. Ma non tramite la somma di 59 anni e 37 o 62 anni e 34 di contributi.

Pensione di Anzianità (40 anni  di contributi)
Tipologia Requisito contributivo 2012-2019 Finestra 2012 Finestra 2013 Finestra 2014 in poi
Dipendenti 40 anni 13 mesi 14 mesi 15 mesi
Autonomi 40 anni 19 mesi 20 mesi 21 mesi

Pensione di vecchiaia Uomini e Donne Pubblico Impiego Donne settore Privato
2012 65 anni 60 anni
2013 65 anni e 3 mesi 60 anni e 3 mesi
2014 65 anni e 3 mesi 60 anni e 4 mesi
2015 65 anni e 3 mesi 60 anni e 6 mesi
2016 65 anni e 7 mesi 61 anni ed 1 mese
2017 65 anni e 7 mesi 61 anni e 5 mesi
2018 65 anni e 7 mesi 61 anni e 10 mesi
2019 65 anni e 11 mesi 62 anni e 8 mesi
Finestra 12 mesi

Ai pensionati che hanno utilizzato i canali telematici l'Inps chiederà via internet i dati relativi ai redditi 2013. Da luglio l'istituto invierà un sollecito su carta a chi non ha risposto.

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I pensionati che hanno già utilizzato il canale telematico Inps in passato potranno inviare all'istituto previdenziale, anche tramite i Caf e i professionisti abilitati, i documenti per effettuare la verifica dei requisiti reddituali o per le prestazioni assistenziali.

I pensionati destinatari di prestazioni collegate al reddito o assistenziali riceveranno infatti un messaggio di posta elettronica che li inviterà a comunicare, entro il 30 giugno, le informazioni relative ai redditi 2013 per certificare il possesso dei requisiti alla fruizione dei benefici. L'avviso interesserà coloro che l'anno scorso hanno trasmesso online la dichiarazione reddituale o di responsabilità.

Collegandosi al sito internet dell'Inps, sezione «servizi online», «servizi per il cittadino» l'interessato potrà accedere alla sezione del portale dedicata alle verifiche reddituali: dopo aver proceduto all'autenticazione potrà immediatamente comprendere se la sua posizione necessita di essere integrata con alcune informazioni. In tal caso l'Inps mediante un apposito modulo consentirà l'invio della documentazione richiesta.

Dal prossimo luglio inoltre, chi non avrà comunicato i dati tramite internet,riceverà su carta, la richiesta della presentazione delle dichiarazioni riguardanti la situazione reddituale o le prestazioni assistenziali con l'indicazione dell'ultimo termine utile entro cui fornire le informazioni. 

In mancanza di comunicazione delle informazioni entro i termini previsti, l'Inps è autorizzato a sospendere le prestazioni nel corso dell'anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere resa la dichiarazione, oltre all'obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite.

La Tasi dovrà essere pagata in due rate che scadono il 16 giugno e il 16 dicembre, mentre l'acconto 2014 per gli immobili diversi dall'abitazione principale dovrà essere calcolato con l'aliquota base dell'1 per mille.

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Secondo le principali modifiche introdotte dalle Commissioni Finanze e Bilancio della Camera al decreto "Salva-Roma ter" in materia di tasse sul mattone, la Tasi dovrà essere pagata in due rate che scadono il 16 giugno e il 16 dicembre (sulla falsariga di quanto è acccaduto per l'Imu), mentre l'acconto 2014 per gli immobili diversi dall'abitazione principale dovrà essere calcolato con l'aliquota base dell'1 per mille, qualora i comuni non abbiano deliberato una diversa aliquota entro maggio.

Queste le novità in sede di esame della legge di conversione del decreto legge 16/2014, che approda questa settimana in Aula per la discussione generale. Il chiarimento sul calendario evita quella "libertà di date" prevista nella legge di stabilità che avrebbe chiamato i contribuenti alla cassa sei volte all'anno ma complica le modalità di pagamento per milioni di cittadini. I Comuni avranno sino al 31 luglio per fissare le aliquote.

La previsione di un siffatto meccanismo non è al riparo di storture e complessità. La prima è che dalla fissazione dell'acconto con aliquota standard sono escluse le abitazioni principali, pertanto nei Comuni che non decidono le aliquote entro maggio, i contribuenti saranno chiamati a pagare l'intera soluzione a dicembre. 

Con riguardo alla seconde case, solo per quest'anno, il versamento della prima rata sarà effettuato con l'aliquota base Tasi dell'1 per mille qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014.

I contribuenti dovranno quindi conguagliare a dicembre l'eventuale il saldo sulla base delle aliquote approvate dai singoli enti entro il 31 luglio 2014. Ma tale previsione rischia di determinare il pagamento in acconto di somme non dovute che quindi dovranno essere poi restituite al contribuente. 

L'aliquota standard, infatti, chiede l'1 per mille a tutti, ma in molti Comuni i sindaci non potranno applicarla perchè l'Imu è già al 10,6 per mille e tale pagamento comporterebbe che milioni di contribuenti sarebbero chiamati a versare a giugno un'imposta che dovrà loro essere restituita.

Dal prossimo anno poi, per provare a semplificare la vita a cittadini e imprese, il versamento della'acconto sulla Tasi sarà effettuato sulla base dell'aliquota dei 12 mesi precedenti, mentre il saldo dovrà tenere conto degli atti pubblicati dal comune entro il 28 ottobre.  Il contribuente che voglia liberarsi del pagamento in una unica soluzione potrà effettuare un unico pagamento entro il 16 giugno.

Insomma come nel 2012, il cambio delle regole in corsa rischia di essere fonte di errori e incertezze anche per gli addetti ai lavori.

Oltre alle modalità di pagamento, ancora non risulta chiaro se saranno disponibili i bollettini Tasi precompilati che i Comuni dovrebbero inviare ai contribuenti (operazione complessa per la mancanza di dati e informazioni sugli occupanti degli immobili) e restano dei dubbi sul calcolo del tributo in presenza di più proprietari (qui si dovrà chiarire se la Tasi dovrà essere determinata in base alla quota di ciascun proprietario, come per l'Imu) nonchè di come ripartire l'onere tra inquilino e proprietario. 

Saranno 15mila gli ingressi per lavoro stagionale nel 2014 secondo quanto stabilito dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri dello scorso 12 marzo 2014 concernente i flussi di ingresso dei lavoratori stranieri per essere impiegati in attività stagionali.

Il numero dei lavoratori che è stato dimezzato rispetto al 2013 riguarda i lavoratori provenienti da: Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina e Tunisia.

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Nell'ambito della quota, 3mila posti sono stati riservati dal governo ai lavoratori extracomunitari che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

Per l'Expo di Milano vengono previsti altri 2mila posti per l'ingresso di lavoratori subordinati non stagionali. Dalle ore 9 del 4 aprile è possibile precompilare le domande di nulla osta all'assunzione di lavoratori non comunitari per lavoro stagionale e altre tipologie per l'anno 2014 all'indirizzo: https://nullaostalavoro.interno.it/Ministero/index2.jsp. fino al 31 dicembre 2014.

La domanda di nulla osta è accolta se siano trascorsi i venti giorni previsti per la trattazione senza che lo Sportello unico per l'immigrazione abbia dato risposta negativa, se lo straniero sia già stato autorizzato nell'anno precedente per lavorare presso lo stesso datore e se nell'anno precedente sia stato assunto e abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno.

Questa settimana è stato depositato in Senato il ddl con le cinque deleghe su ammortizzatori, servizi al lavoro, semplificazione, contratti di lavoro e maternità.

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Il disegno di legge delega per la Riforma del mercato del lavoro e degli ammortizzatori sociali è arrivato Giovedì in senato. Tra le misure sulle quali il governo chiede di poter legiferare c'è la   creazione di una Agenzia nazionale per l'Impiego a cui verrà affidata la gestione delle politiche attive e passive del lavoro con la compartecipazione dello Stato, Regioni e Province autonome e con il coinvolgimento delle parti sociali.

E poi la tanto annunciata riforma degli ammortizzatori sociali con la creazione di un sistema di garanzia universale previsto in favore di tutti lavoratori. L ' ammortizzatore universale riconoscerà tutele uniformi a tutti coloro che perdono il posto di lavoro, anche in forma non subordinata e terrà maggiormente in considerazione la contribuzione accreditata in favore del lavoratore.

Punto di forza del ddl è comunque la riforma dei contratti che dovrà vedere la nascita di un Testo Unico dei rapporti di lavoro nonchè l'introduzione di un nuovo contratto a «tutele crescenti».

Sulla questione la delega mira ad ottenere un riordino complessivo dei contratti di lavoro esistenti per renderli più coerenti con le esigenze del mercato, obiettivo che potrà essere raggiunto anche attraverso una modifica dell'articolo 18 per consentire maggiore libertà di licenziamento ai datori di lavoro almeno nella prima fase del rapporto lavorativo. La delega dovrà essere esercitata, su proposta del ministro del lavoro, entro sei mesi dall'entrata in vigore del ddl.

Ancora il ddl prevede l'introduzione, eventualmente sperimentale, di un compenso minimo orario applicabile a tutti i rapporti aventi a oggetto una prestazione di lavoro subordinato; la possibilità di estendere il ricorso alle prestazioni di lavoro accessorio (voucher) per le attività lavorative discontinue e occasionali, in tutti i settori produttivi, attraverso l'elevazione dei limiti di reddito (attualmente fissati a 5 mila euro annui) e assicurando la piena tracciabilità dei buoni lavoro.

Infine, il ddl prevede l'abrogazione di tutte le norme che disciplinano le singole forme contrattuali, incompatibili con il nuovo T.u., al fine di eliminare duplicazioni normative e difficoltà interpretative e applicative.

Nella delega vi sarà anche una maggiore tutela alla maternità. Con la garanzia della corresponsione dell'indennità anche a favore delle lavoratrici iscritte alla gestione separata, in particolare quelle a progetto, che attualmente vedono subordinato il loro diritto all'effettivo versamento dei contributi da parte del committente in misura sufficiente alla maturazione del diritto stesso. 

Alcune semplificazioni dovrebbero toccare anche i datori di lavoro. Che dovrebbero ottenere lo snellimento delle informazioni da fornire ai Centri per l'Impiego in caso di instaurazione e cessazione del rapporto di lavoro oltre ad un alleggerimento di tutti quegli obblighi documentali previsti nel corso dello svolgimento del rapporto lavorativo.

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