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L'Aran fornisce le linee guida sulla fruizione dei permessi retribuiti. I permessi non possono essere fruiti ad ore a meno che siano concessi per l'assistenza a persone portatrici di handicap gravi.

L'Aran ha diffuso il manuale contenente le linee guida per la fruizione dei permessi retribuiti. L'agenzia ricorda che sulla base dei contratti nazionali i permessi retribuiti sono classificabili in quattro categorie: il lutto, il matrimonio; la partecipazione a concorsi ed esami; e per particolari ragioni personali.

In linea generale il documento precisa che i permessi possono essere cumulati dal lavoratore senza che ciò riduca ferie e tredicesima prevista dai contratti nazionali collettivi. I permessi inoltre non possono essere fruiti ad ore a meno che siano concessi per l'assistenza a persone portatrici di handicap gravi.

In caso di matrimonio, sia civile che religioso, il lavoratore può fruire di un permesso di 15 giorni consecutivi che comprendono anche i festivi, permesso che può essere duplicato in caso di nuovo matrimonio di vedovi e divorziati. 

Per la partecipazione a concorsi ed esami i dipendenti possono fruire fino ad 8 giorni l'anno; questi permessi possono essere peraltro cumulati con quelli concessi per il diritto allo studio e vanno riconosciuti solo per il giorno di sostentamento dell'esame a prescindere dall'orario di servizio, senza comprendere quindi né gli eventuali viaggi e gli spostamenti, né i tempi per la preparazione all'esame. I permessi possono essere riconosciuti per qualsiasi tipologia di concorso e la richiesta deve essere presentata entro i 7 giorni antecedenti la data prevista per l'esame. 

Per quanto riguarda i permessi concessi per lutto l'ARAN precisa che il tetto massimo è fissato in tre giorni consecutivi per evento a condizione che questo riguardi il coniuge (compreso quello separato, ma non il divorziato) o il convivente, i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo grado. I tre giorni devono essere fruiti in modo consecutivo comprendendo anche le eventuali festività.

L'ente pubblico non può opporsi alla frizione neppure nel caso in cui dipendente chiede di spostare l'avvio; l'ente inoltre non può diminuire il periodo di fruizione ai lavoratori part time.

I permessi per specifici motivi personali possono essere concessi entro il tetto massimo di tre giorni per anno di servizio e il datore di lavoro può motivatamente rifiutare la concessione degli stessi qualora sussistano comprovate esigenze di servizio. I dipendenti devono presentare con congruo anticipo la domanda allegando la documentazione necessaria a indicare le ragioni per la fruizione.

Secondo le linee guida non c'e' alcuno spazio per la contrattazione decentrata integrativa in questo ambito. Inoltre i dipendenti a tempo determinato non possono fruire dei permessi retribuiti disciplinati dai contratti nazionali salvo che in caso di matrimonio.

L'Inps fornisce le istruzioni per richiedere gli incentivi sostitutivi della piccola mobilità ai datori. 

L'Inps ha definito con la circolare 32/2014 le disposizioni operative per inviare le istanze per i datori di lavoro che intendono richiedere il bonus contributivo di 190 euro al mese introdotto nel 2013 con il DM 264 del 19 aprile 2013 per compensare la mancata proroga della possibilità di iscrizione alle liste di mobilità per i lavoratori licenziati da aziende fino a 15 dipendenti (cosiddetta piccola mobilità).

Nel documento l'Inps specifica che le domande dovranno essere inviate entro il 12 aprile. 

Il beneficio spetta ai datori di lavoro che nel 2013 hanno assunto lavoratori licenziati nei 12 mesi precedenti da aziede che occupano meno di 15 dipendenti per giustificato motivo oggettivo legato a riduzione, trasformazione e cessazione di attività o di lavoro.

Ammessi anche i lavoratori che avevano cessato il rapporto con risoluzione consensuale in sede di conciliazione successiva al preavviso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 7 comma 7 della legge 604 1996.

L'incentivo economico spetta in caso di assunzione a tempo indeterminato o a termine, a tempo pieno o parziale anche se a scopo di somministrazione ed è pari a 190 euro mensili. Il datore può ottenere il bonus anche in caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro avviato nel 2013 e già agevolabile secondo il dm 264; e in caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto instaurato prima del 2013 con lavoratori iscritti nelle liste della piccola mobilità.

La circolare 32/2014 ricorda che il datore di lavoro deve aver comunque garantito al lavoratore agevolato interventi di formazione professionali sul posto di lavoro, formazione che dovrà essere dimostrata in caso di avviamento della verifica da parte dell'organo ispettivo.

Per fruire del beneficio il datore inoltre deve essere in regola con il pagamento dei contributi, rispettare gli obblighi di sicurezza sul lavoro e quelli previsti dai contratti nazionali regionali ed aziendali, ove sottoscritti. Deve rispettare i criteri della riforma Fornero ed è soggetto alla regola de minimis. Infine l'agevolazione non spetta qualora il datore di lavoro sia un'impresa in difficoltà.

L'agevolazione ha una durata pari a 12 mesi in caso di contratto a tempo indeterminato e di 6 mesi in caso di rapporto a termine. Qualora quest'ultimo sia di durata inferiore a 6 mesi, il bonus spetta per una misura e durata proporzionalmente ridotte e commisurate al contratto.

Se si proroga o si trasforma a tempo indeterminato un rapporto precedentemente agevolato, l'incentivo spetta per un periodo complessivo massimo rispettivamente di 6 e 12 mesi.  Qualora invece contratto agevolato sia sottoscritto in forma part time il beneficio è proporzionalmente ridotto.

Ai comuni spetterà la possibilità di introdurre le detrazioni necessarie per non superare gli effetti della vecchia Imu. 

In molti comuni il rischio di rimpiangere il conto della vecchia Imu potrebbe essere concreto soprattutto sulle case che hanno un valore più basso.

È l'effetto dell'introduzione della nuova Tasi che non prevede le detrazioni che nell'Imu cancellavano l'imposta per oltre 5 milioni di abitazioni principali di valore basso e la diminuiva in modo importante anche per quelle di valore medio. L'Imu 2012 escludeva del pagamento infatti tutte le case fino 53 mila euro di valore catastale, una somma però che poteva alzarsi in caso di presenza di figli conviventi sotto i 26 anni concedendo una boccata d'ossigeno a moltissime famiglie italiane.

Ora invece la Tasi chiede un obolo a tutti i contribuenti: se con l'Imu un appartamento con 53 mila euro di reddito catastale non pagava nulla, ora dovrà sborsare, ad aliquota standard, ben 53 euro. Ma le cose rischiano di andare anche peggio in quanto molti comuni, per far quadrare i conti, hanno portato le aliquote vicino o in linea con il massimo valore consentito dalla legge (fissato al 2,5 per mille). Insomma un contribuente che nel 2012 era esente dall'Imu quest'anno rischia di pagare oltre 100 euro.

In verità l'esecutivo ha aggiunto nel decreto legge Salva Roma la possibilità di introdurre un'aliquota aggiuntiva pari allo 0,8 per mille da applicare sulle abitazioni principali oppure sugli altri immobili (altrimenti da dividere tra queste due categorie) per consentire ai Comuni di reintrodurre le detrazioni base.

In pratica i Comuni potranno portare l'aliquota sulla prima casa sino al 3,3 per mille oppure quella per gli altri immobili all'11,4 per mille superando i limiti massimi del 2,5 e 10,6 per mille. Ammessa anche la possibilità di spalmare a metà l'aumento sulle prime case e sulle seconde case. 

È questa ipotesi a cui sta già lavorando, ad esempio, il Comune di Bologna che vorrebbe applicare la super Tasi all'abitazione principale portando l'aliquota al 3,3 per mille e finanziando una detrazione base di 200 euro.

I sindaci potrebbero però anche finanziare detrazioni diverse a seconda dell'aumentare del valore dell'immobile. Ad esempio i Comuni potrebbero riservare sconti maggiori alle rendite catastali più basse e farle diminuire all'aumentare della rendita catastale.

Ma l'incremento della Tasi per finanziare le detrazioni è solamente un'opzione e dunque non è detto che i primi cittadini la introdurranno. E inoltre, se lo faranno, ci sarà inevitabilmente una ulteriore frammentazione della disciplina della tassazione degli immobili a livello locale in quanto ciascun comune avrà le sue regole, le sue aliquote e le sue detrazioni. Insomma per i contribuenti i problemi non sono destinati a diminuire.

Il budget stanziato per il 2014 è pari a 1,7 miliardi contro i 2,7 messi a disposizione nel 2013.

Le risorse stanziate della Cassa Integrazione in Deroga per quest'anno si stanno rapidamente esaurendo, consumate dal periodo di crisi. È lo stesso titolare del dicastero di via Veneto, Poletti a denunciarlo. Per quest'anno le risorse sono pari a 1,7 miliardi, un miliardo in meno rispetto alla stessa spesa stanziata per l'anno scorso. Ed è proprio su questo miliardo che Giuliano Poletti chiede di provvedere al Ministero dell'Economia e a Palazzo Chigi. 

Nel frattempo i sindacati lanciano l'allarme: "per chiudere il 2013 mancano 600 milioni e poi bisognerà affrontare il 2014 che non si preannuncia un anno migliore. In quasi tutte le regioni i fondi sono esauriti ma continuano a pervenire domande da parte di aziende e lavoratori. Il governo deve rapidamente procedere allo sblocco dei fondi" ha affermato Simoncini coordinatore degli assessori regionali al lavoro.

L'ammortizzatore introdotto nel 2008 come misura anticrisi sta purtroppo diventando sempre più un salvagente universale per far fronte a quelle richieste da parte delle imprese escluse dai requisiti per l'accesso alla Cassa integrazione normale.

È un dato di fatto questo ben evidente al responsabile della Uil Angeletti che vuole vederci chiaro sulla preannunciata riforma degli ammortizzatori sociali contenuta nel disegno di legge delega presentato dal Matteo Renzi: "chiediamo di essere consultati in tempo utile dal governo per capire quali saranno le novità". Il nuovo ammortizzatore sociale dovrebbe, secondo le intenzioni di Renzi, vedere la luce nel 2016 e sostituire gli attuali sostegni in materia di Aspi e Mini-Aspi e soprattutto estendere la tutela anche nei confronti dei lavoratori non subordinati. 

I sindacati vogliono anche comprendere i dettagli del decreto che dovrebbe limitare l'utilizzo della Cassa integrazione guadagni in deroga fino alla sua scomparsa, prevista, per l'appunto, nel 2016. Il governo dovrebbe infatti approvare un decreto contenente una stretta sui requisiti e durate più brevi rispetto a quelle attuali.

La misura contenuta nel decreto casa 2014, la tassa piatta è quasi sempre più conveniente del prelievo Irpef.

Con il decreto legge 47/2014, il governo ha abbassato l'aliquota della cedolare secca sugli affitti a canone concordato al 10 per cento, quella prevista per le locazioni a canone libero rimane invece fissa al 21 per cento.

Secondo le stime delle Acli per i locatori che hanno già stipulato un contratto a canone convenzionato la nuova aliquota comporterà quindi un risparmio d'imposta del 5 per cento. Tradotto in soldoni significa circa 180 euro l'anno in meno in tasse per quei canoni mensili sino a 300 euro. 

È chiaro invece che chi deve stipulare un nuovo contratto di locazione dovrà fermarsi un attimo ed effettuare le consuete valutazioni di convenienza. Qui vale un principio generale: chi stipula un contratto a canone concordato deve mettere in conto di ottenere una cifra inferiore rispetto ai valori di mercato, ma consegue il vantaggio di pagare tasse ridotte sul reddito di locazione. 

Insomma il conduttore che voglia stipulare un nuovo contratto di locazione dovrà capire se lo sconto riferito alla cedolare secca sia sufficiente a compensare la riduzione del canone che potrebbe essere ottenuto in regime libero.

Secondo i calcoli del Patronato Acli, immaginando un affitto in regime di libero mercato a 1.000 euro al mese il locatore potrebbe comunque ottenere un vantaggio fiscale accontentandosi di un canone in regime concordato anche pari a 900 euro al mese. Prima della modifica il proprietario non avrebbe avuto interesse invece a stipulare un contratto a canone concordato inferiore a 950 euro al mese. La mini cedolare quindi può rendere più conveniente gli affitti convenzionati superiori a 900 euro al mese.

La soglia è solo indicativa precisano le Acli. Ad incidere sul concordato sono gli accordi locali tra sindacati degli inquilini ed associazioni della proprietà che individuano il range entro cui deve essere definito il canone concordato. Le condizioni possono in realtà cambiare anche all'interno della stessa città. Quindi bisogna fare attenzione ai calcoli.

Ma un dato è certo. La cedolare secca al 10 per cento può comportare vantaggi sia al proprietario che può pagare meno tasse sia al conduttore che può ottenere un prezzo più basso. E un ulteriore fattore che potrebbe stimolare il ricorso al concordato è la crisi economica che in molte città ha limitato gli affitti di mercato rendendo il canone concordato più competitivo. Senza contare che anche i comuni possono determinare la convenienza o meno della cedolare con l'introduzione di agevolazioni e rincari su Imu e Tasi.

La nuova cedolare secca - La cedolare secca, prevista nel decreto sul fisco municipale nel 2011, sostituisce l'Irpef. Le aliquote previste all'inizio erano pari al 21 per cento sui canoni liberi e del 19 per cento su quelli concordati. Dal 2013 l'aliquota del concordato è stata ridotta al 15 per cento e da quest'anno passa al 10 per cento.

Il locatore che opta per la tassa piatta deve comunicarlo con raccomandata all'inquilino e deve rinunciare all'aggiornamento del canone Istat. La tassa piatta inoltre può essere applicata solo sulle locazioni abitative stipulate da privati con inquilini persone fisiche.

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