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I dipendenti dei ministeri e degli enti locali che hanno già perfezionato i requisiti della legge Fornero potrebbero essere collocati in prepensionamento secondo il decreto 95 del 2012.

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Le prime misure annunciate dal governo Renzi potrebbero finalmente entrare nel vivo. L'operazione di spending review annunciata nei giorni scorsi dal commissario Cottarelli che prevedeva il prepensionamento di oltre 85 mila dipendenti pubblici per liberare risorse dello Stato inizia ad essere vagliata dei ministri del nuovo esecutivo. E per iniziare il ministro della Funzione pubblica, Marianna Madia, ha rispolverato quella norma che consente di mandare in pensione i dipendenti pubblici che hanno maturato la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo le previgenti regole, entro il 31 dicembre 2014; regola contenuta nel decreto spending review approvato da Monti nell'estate del 2012 (d l95/2012).

Il provvedimento, che in gran parte è rimasto inattuato, serviva per gestire i dipendenti dichiarati in soprannumero dall'amministrazione di appartenenza in esito a specifici piani di riduzione del personale approvato dall'amministrazione; altrimenti questi soggetti sarebbero stati avviati alla mobilità e infine al licenziamento. 

Nella relazione tecnica che accompagnava il decreto 95/2012 erano anche stati conteggiati i possibili interessati e i risparmi conseguibili per lo Stato. Numeri importanti. Nella relazione si individuavano 11 mila persone nelle pubbliche amministrazioni centrali di cui 5.600 nei soli ministeri e 13 mila negli enti locali.

Non tutti però avrebbero i requisiti per andare in pensione con le vecchie regole: secondo le stime della Ragioneria dello Stato in questa condizione, avendo già maturato i requisiti entro il 2011, si troverebbero 6 mila lavoratori di Ministeri ed enti pubblici e 2mila lavoratori appartenenti alle pubbliche amministrazioni locali. In tutto dunque solo 8mila persone.

A questi si dovrebbero aggiungere circa altre 2.000 persone che avrebbero maturato i requisiti dal 2012 in poi, sempre con le vecchie regole.

La misura indicata dal decreto 95/2012 è stata sfruttata sino ad oggi solo in parte. Secondo il sottosegretario alla Pubblica Amministrazione Rughetti, a livello locale sono già stati autorizzati prepensionamenti nel Comune di Novara.

Numeri più significativi per ora interessano solo Inps ed INAIL: gli enti infatti hanno programmato esuberi in prepensionamento rispettivamente per 3.200 e 1.100 persone per un totale di circa 4.000 lavoratori.


Ed è proprio su questi numeri che Renzi vorrebbe accelerare sfruttando una norma già prevista dai precedenti esecutivi ed eventualmente ampliando la platea dei possibili interessati. Nei prossimi giorni si attende quindi una circolare della Funzione pubblica che dovrebbe fornire indicazioni utili per le altre amministrazioni. 

La Madia tuttavia si è spinta anche oltre. Secondo il Ministro si potrebbe anche immaginare di fare uscire i dipendenti anziani per rimettere in servizio giovani. La misura in questo caso dovrà essere attentamente vagliata sotto il profilo finanziario in quanto il meccanismo non andrebbe a ridurre gli oneri per il bilancio dello Stato.

La platea dei beneficiari del taglio delle tasse per gli ultimi otto mesi dell'anno sarà inferiore a quella annunciata dal governo.

I lavoratori interessati dal prossimo taglio del cuneo fiscale previsto per maggio saranno tra  9 e 9,5  milioni di lavoratori dipendenti. Resta comunque confermato l'aumento medio di 80 euro mensili nelle buste paghe dei dei lavoratori. Bonus che potrà raggiungere anche i 90 euro nella fascia di reddito compresa tra i 20 e i 23.000 euro, quella cioè in cui le detrazioni IRPEF incidono maggiormente sul reddito.

Resta ancora da sciogliere il nodo sulle coperture. Fonti vicino alla Presidenza del Consiglio rassicurano:" le coperture ci sono, in gran parte verranno della spending review, ma non necessariamente tutto" ha affermato nei giorni scorsi il sottosegretario all'Economia Pierpaolo Baretta.

Secondo l'esecutivo infatti si potrebbero utilizzare le risorse derivanti dalla minor spesa per interessi da effetto spread. Le principali coperture al decreto, che vedrà la luce verosimilmente entro metà aprile, verranno da un taglio agli acquisti di beni e servizi nelle pubbliche amministrazioni, da cui si dovrebbe racimolare circa un miliardo nel 2014, e dai trasferimenti alle aziende di autotrasporto e alle imprese in generale con risparmi pari a  0,5 miliardi di euro.

Più limitato il contributo pagato dal settore difesa che dovrebbe essere individuato in circa 100- 200 milioni indipendentemente dal fatto di un ridimensionamento del programma di acquisto degli F35. Punto sul quale peraltro ancora non si riesce a comprendere esattamente qual'è la posizione del governo. 

La più importante novità introdotta con il decreto legge Poletti è l'eliminazione della causale dal contratto a tempo determinato. Dallo scorso 21 marzo i datori di lavoro possono effettuare assunzioni a termine senza dover indicare le ragioni di carattere tecnico produttivo organizzativo o sostitutivo. 

Si tratta certamente di una novità significativa che tuttavia opera solo nel settore privato. Nel settore pubblico, infatti, è rimasto in vigore l'articolo 36 del Dlgs 165/2011 che obbliga alle Pa di indicare sempre le esigenze di carattere temporaneo o eccezionali che danno luogo al rapporto di lavoro a termine.

In sostanza per il datore di lavoro pubblico non ci sono grandi cambiamenti rispetto alle innovazioni che si sono prodotte nel settore privato. 

Nelle pubbliche amministrazioni resta in vigore l'obbligo di dover motivare in modo circostanziato la temporaneità oppure l'eccezionalità dell'esigenza per la quale si ricorre a contratti a tempo determinato.

Sono altri invece gli aspetti del decreto Poletti che hanno effetti anche con riguardo ai contratti a tempo determinato stipulati dalle Pa. Si tratta in particolare del nuovo regime delle proroghe secondo cui le pubbliche amministrazioni possono posticipare per otto volte la scadenza dell'assunzione di un lavoratore a termine a condizione tuttavia che si riferiscano alla stessa attività lavorativa. Resta fermo tuttavia il limite di durata di 36 mesi.

Anche per quanto riguarda il tetto del 20 per cento di dipendenti assunti con contratti a termine rispetto all'organico complessivo non dovrebbero esserci particolari problemi dato che il settore scuola è escluso da questa misura e vige il limite individuato dell'articolo 9 comma 28 del DL/78 2010 che prevede che le amministrazioni possono avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Sono comunque esclusi da questo limite i contratti a tempo determinato che sono stati stipulati per sostituire personale assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro, i lavoratori stagionali o coloro che hanno più di 55 anni. 

Le società innovative potranno beneficiare di detrazioni e deduzioni delle spese di investimento in un limite di 2,5 milioni di euro.

Dopo diversi mesi di attesa il 20 marzo scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 30 gennaio 2014 che contiene le nuove norme attuative relative alle agevolazioni fiscali individuate dall'articolo 29 del DL 179/2012 per coloro che effettuino investimenti in startup innovative. 

Come si ricorderà il decreto era l'ultimo passo necessario per rendere operativa questa disciplina. I soggetti interessati, è noto, sono le società di capitali di diritto Italiane non quotate costituite anche in forma cooperativa in possesso dei requisiti per essere qualificate come società innovative ai sensi del DL 179/2012 ed iscritte al Registro delle Imprese nella sezione speciale.

I benefici - Per i soggetti IRPEF l'agevolazione consiste in una detrazione dall'imposta lorda di un importo pari al 19 per cento degli investimenti effettuati fino ad un massimo annuo di 500.000 euro per i periodi d'imposta 2013-2016.

La somma massima detraibile annua quindi sarà pari a 95 mila euro. La detrazione, laddove di ammontare superiore all'imposta lorda di periodo al netto delle eventuali altre detrazioni spettanti al soggetto, potrà essere riportata a nuovo entro il terzo periodo d'imposta successivo.

Per quanto riguarda i soggetti Ires invece viene prevista una deduzione dal reddito complessivo per un importo pari al 20% degli investimenti effettuati fino ad un massimo annuo di 1,8 milioni di euro sempre con riferimento ai periodi d'imposta 2013-2016. La deduzione massima raggiunge quindi i 360 mila euro.

La deduzione tuttavia può essere effettuata solo entro i limiti di reddito imponibile netto di periodo, cioè al netto delle eventuali perdite fiscali pregresse, e l'eventuale eccedenza non utilizzata può essere riportata a nuovo entro il terzo periodo d'imposta successivo.

L'investimento può essere effettuato direttamente o indirettamente tramite Organismi di Investimento Collettivi o di altre società di capitali a condizione che i soggetti investano prevalentemente in start-up innovative. Il criterio della prevalenza si considera rispettato laddove i soggetti, al termine dell'esercizio, detengano titoli di tali società per un valore almeno pari al 70% del valore totale dei propri investimenti.

Il decreto attuativo prevede inoltre che la startup innovativa non possa ricevere investimenti annui superiori a 2,5 milioni di euro. La norma al riguardo è particolarmente severa.  Prevede infatti che, laddove la startup riceva nel medesimo esercizio investimenti complessivi superiori a tale soglia, gli investitori perdano del tutto il diritto all'agevolazione, cioè anche con riferimento agli investimenti pari o inferiori a tale soglia.

Il decreto prevede inoltre che la fruizione del beneficio fiscale è condizionata al mantenimento dell' investimento nella startup per almeno due anni. Per limitare gli abusi l'eventuale cessione anche parziale dell'investimento prima del decorso dei 2 anni comporta la decadenza del beneficio e l'obbligo per il soggetto di restituire le imposte risparmiate all'origine con la maggiorazione di interessi legali. Il contribuente decade dal beneficio anche laddove la startup perda i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal DL 179 2012.

Con l'entrata in vigore del decreto legge Poletti viene meno la necessità di giustificare anche le proroghe dei contratti a termine.

È entrata in vigore la norma che elimina per tutti i rapporti a tempo determinato l'obbligo di indicare le esigenze di carattere tecnico organizzativo produttivo per le quali il datore di lavoro ha stipulato un contratto a tempo. È quanto ha stabilito il decreto legge Poletti dl 34/2014 entrato in vigore lo scorso 21 marzo.

La nuova normativa semplifica gli oneri delle imprese eliminando i dubbi interpretativi ed i vari contenziosi giudiziari che potevano derivare dall'apposizione di una causale non chiara.

Sappiamo tutti infatti quanto era difficoltoso per i datori giustificare quelle esigenze tecnico produttive che avevano indotto il datore ad apporre il termine al contratto. Esigenze spesso oscure o fittizie che esponevano il datore al rischio di essere portato in tribunale.

Dal 21 marzo quindi via libera alla semplificazione del contratto a tempo determinato. Il datore dovrà da questa data esclusivamente verificare se il rapporto di lavoro rispetta il massimo di durata prevista dalla legge, fissato in 36 mesi, e stabilire se rientra nei nuovi limiti quantitativi fissati dalla legge, pari al 20 per cento dell'organico (con alcune eccezioni individuabili nei contratti stipulati per esigenze di carattere sostitutivo oppure stagionale).

Insomma il datore dovrà effettuare una semplice operazione aritmetica per verificare che l'incidenza dei rapporti a termine, rispetto all'organico complessivo dei dipendenti dell'azienda, sia mantenuta al di sotto del 20%.

Il limite dei 36 mesi è comunque non assoluto in quanto restano ferme le norme individuate dal decreto legislativo 368/2001 che consentono alla contrattazione collettiva la facoltà di individuare un arco temporale più ampio. Anche il limite del 20 per cento dell'organico complessivo può essere derogato attraverso la contrattazione collettiva.

Viene modificata anche in maniera significativa la gestione delle proroghe del contratto. Infatti se fino a pochi giorni fa il datore poteva prorogare il contratto solo una volta e sempre che questa fosse dovuta a ragioni oggettive, dal 21 marzo la proroga diventa del tutto libera. Cioè non più condizionata alla sussistenza di alcuna ragione oggettiva. Inoltre  il numero delle proroghe ammesse sale fino ad 8 fermo restando l'obbligo di rispettare sempre il tetto massimo di 36 mesi.

Considerando che con la proroga non trovano applicazione gli stop and go, cioè gli intervalli minimi di tempo tra un contratto e l'altro, il datore potrà liberamente gestire il contratto articolandolo come meglio crede a seconda delle sue esigenze.

Il decreto legge Poletti non modifica invece la disciplina dei rinnovi che come sappiamo presuppongono, al contrario delle proroghe, la scadenza di un contratto precedente e la stipula di uno nuovo. In tal caso alla fine di un contratto a termine sarà possibile stipularne uno nuovo solo a condizione che sia trascorso un intervallo minimo di tempo pari a 10 o 20 giorni a seconda se il contratto scaduto avesse rispettivamente una durata inferiore o superiore a sei mesi.

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