Il Cumulo dei Periodi assicurativi
L'articolo 1, co. 195 della legge 232/2016 (legge di bilancio per il 2017) ha rivisto in senso estensivo a partire dal 1° gennaio 2017 il perimetro di applicazione del cumulo dei periodi assicurativi già introdotto dall'articolo, 1, comma 239 della legge 228/2012 dal 1° gennaio 2013. Il cumulo è un meccanismo particolare, in aggiunta alla ricongiunzione e alla totalizzazione, per valorizzare la contribuzione mista, ovvero quella contribuzione accreditata in più casse della previdenza obbligatoria frutto di carriere lavorative discontinue. La norma citata consente al lavoratore la possibilità di cumulare i periodi assicurativi accreditati presso differenti gestioni, senza oneri a suo carico, per il riconoscimento di un'unica pensione da liquidarsi secondo le regole di calcolo previste da ciascun fondo e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento. Dunque a differenza della ricongiunzione il cumulo non opera alcun trasferimento della contribuzione da una gestione previdenziale all'altra e, a differenza di quanto accade normalmente con la totalizzazione nazionale, il cumulo non prevede il passaggio al sistema contributivo.
Destinatari
Dal 1° gennaio 2017 il cumulo contributivo è esercitabile dai lavoratori iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi (commercianti, artigiani, coltivatori diretti e mezzadri) e dagli iscritti alla gestione separata dell'Inps, oltre che dagli iscritti alle forme sostitutive ed esclusive della medesima (ex Inpdap, ex Enpals, Fondo Volo, Fondo Elettrici, Fondo Telefonici eccetera) nonchè anche dagli iscritti alle casse professionali (es. Cassa Forense, Cassa dei Dottori Commercialisti eccetera). Con riguardo a questi ultimi soggetti le regole per l'esercizio del cumulo mantengono alcune caratteristiche specifiche illustrate nella Circolare Inps 140/2017 in particolare per l'erogazione della pensione di vecchiaia (qui ulteriori dettagli).
I requisiti
Al pari della totalizzazione nazionale, il cumulo deve interessare tutti e per intero i periodi contributivi non coincidenti accreditati presso le diverse gestioni assicurative menzionate (non è possibile, in altri termini, un cumulo parziale cioè diretto a valorizzare solo la contribuzione in alcune gestioni); inoltre è necessario che gli assicurati non risultino già titolari di un trattamento pensionistico diretto in una delle gestioni interessate dal cumulo stesso (comprese le casse professionali). Dal 1° gennaio 2017, per effetto delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2017 il cumulo è ammesso anche qualora gli interessati abbiano perfezionato i requisiti per il diritto a un trattamento pensionistico autonomo in una delle casse coinvolte nel cumulo (cfr: Circolare Inps 60/2017).
I trattamenti erogati tramite il cumulo
A seguito delle modifiche apportate dalla legge 232/2016 attraverso il cumulo dei periodi assicurativi è possibile conseguire sia la pensione di vecchiaia che la pensione anticipata al perfezionamento dei requisiti previsti dalla Legge Fornero. Ad esempio il cumulo può essere utilizzato per liquidare una pensione di vecchiaia all'età di 67 anni ove il lavoratore ha 15 anni di contributi nella gestione separata e 5 nell'AGO; oppure nel caso l'interessato ha 20 anni nell'AGO e 10 nella gestione separata cioè ha già raggiunto un autonomo diritto a pensione in una delle gestioni interessate al cumulo. In entrambi i casi il lavoratore otterrà la liquidazione della pensione al perfezionamento dei requisiti anagrafici più elevati tra quelli previsti per i singoli fondi interessati al cumulo previsti per il conseguimento della pensione di vecchiaia.
Del pari il cumulo può essere utilizzato per liquidare una pensione anticipata al perfezionamento di 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne) a prescindere dall'età anagrafica. Si immagini, ad esempio, un assicurato di 62 anni che ha svolto 25 anni di lavoro dipendente nel settore pubblico ed altri 18 anni alle dipendenze di un datore privato. Periodi tutti non coincidenti da un punto di vista temporale. Ebbene dal 1° gennaio 2017 questi può sommare tali periodi (25+18=43) ed andare in pensione dato che ha ragguagliato il requisito contributivo minimo per la pensione anticipata. L'istituto può essere, peraltro, utilizzato anche per integrare il requisito contributivo ridotto di 41 anni di contributi in favore dei cd. lavoratori precoci, un'estensione particolarmente importante (si veda qui).
Da segnalare che a seguito dell'introduzione della Pensione con «Quota 100» e «Quota 102» il cumulo può essere esercitato anche per perfezionare i requisiti contributivi richiesti per tale prestazione (38 anni di contributi). In tal caso, a differenza di quanto sopra riferito, il cumulo può avere ad oggetto esclusivamente la contribuzione presente nelle gestioni pubbliche (Inps) con esclusione, pertanto, della contribuzione accreditata presso le casse professionali.
Il cumulo consente, inoltre, la liquidazione della pensione di inabilità e di una pensione indiretta mentre non prevede la possibilità di conseguire l'assegno ordinario di invalidità. La tavola sottostante elaborata da PensioniOggi.it riepiloga le caratteristiche dell'istituto.
Le Regole di calcolo
L'importo della pensione è determinato dalla somma dei pro-quota, tante quante saranno le gestioni interessate: ciascuna determinerà il trattamento in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni. Ciò significa che, a differenza della totalizzazione, la pensione verrà liquidata con il sistema retributivo ove applicabile, fermo restando, in ogni caso, che, per i periodi successivi al 1° gennaio 2012, dovrà essere utilizzato solo il sistema contributivo.
L'articolo 1, comma 246 della legge 228/2012 prevede, infatti, che per la determinazione del sistema di calcolo, ai fini dell’accertamento dell’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995 e quindi del sistema di calcolo da applicare (retributivo sino al 2011 o sino al 1995 a seconda della presenza o meno di almeno 18 anni di contribuzione al 31.12.1995), occorre avere riguardo all'anzianità contributiva complessivamente maturata nelle diverse gestioni assicurative. L’accertamento dell’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995 dovrà essere effettuato, pertanto, tenendo conto della contribuzione complessiva maturata dall’interessato nelle gestioni interessate al cumulo purché tali periodi non siano sovrapposti temporalmente. Fermo restando che che la quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 viene calcolata comunque con il sistema di calcolo contributivo. Questa regola non vale però ove il cumulo abbia ad oggetto periodi assicurativi tra Casse Professionali e le gestioni Inps: la contribuzione versata nella cassa professionale non può, infatti, essere utilizzata per determinare i 18 anni di anzianità contributiva presente al 31.12.1995 e, quindi, per ottenere il calcolo retributivo sino al 2011 sul pro quota Inps.
Si rammenta che a differenza del diritto a pensione, la misura (cioè quanto effettivamente erogato) sarà calcolata prendendo tutti i periodi assicurativi accreditati, indipendentemente dalla loro eventuale coincidenza con altri periodi risultanti nelle diverse gestioni.
La domanda
L'avvio alla pensione in regime di cumulo è attivato a domanda dell'interessato (o dei suoi superstiti) presso l'ente previdenziale dove risulta accreditata l'ultima contribuzione; quest'ultimo attiverà il procedimento nei confronti degli altri enti dove il lavoratore avrà dichiarato di possedere ulteriore contribuzione. Il pagamento della pensione sarà a carico dell'Inps, che richiederà i pro-quota alle gestioni interessate.
Nel Sistema interamente contributivo
Si rammenta che per i lavoratori la cui pensione sia calcolata con il sistema contributivo, il cumulo dei periodi assicurativi è regolato dal D.lgs. n. 184/1997. Qui sono disponibili ulteriori dettagli.
Documenti: Articolo 1, commi 239-242 legge 228/2012; Circolare Inps 120/2013; Circolare Inps 140/2013; messaggio inps 7145/2015; Messaggio inps 15738/2013; Messaggio inps 1094/2016; Circolare Inps 60/2017; Circolare Inps 140/2017; Messaggio Inps 1867/2020; Messaggio Inps 2053/2020; Messaggio inps 2575/2021