L'esperto Risponde

La rubrica di consulenza ai lettori sulle principali questioni previdenziali

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

Franco Rossini 14/07/2022 Previdenza

I pensionati titolari di una pensione in regime di salvaguardia possono conseguire una pensione aggiuntiva sulla base dei contributi versati dopo il pensionamento o per l'attività professionale eventualmente svolta con iscrizione alla cassa professionale.


Invia un Quesito

Se sei già registrato esegui il login oppure registrati ora

Invia


Con la collaborazione di

Franco Rossini
Consulente con specializzazione in diritto del lavoro e della previdenza

Bruno Benelli
Collaboratore Confals e autore di numerosi saggi ed approfondimenti in materia previdenziale.

Carmine Diotallevi
Formatore Spi Cgil, ex dipendente Inpdap con pluriennale esperienza sulle previdenza del pubblico impiego

Dario Seghieri
Esperto in previdenza sociale, da anni autore di libri e di articoli su diversi siti web di settore.

Rossini V

Rossini V

Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

Dott. Rossini buongiorno. Sono nato il 20 gennaio 1952 e sono un esodato di Banca Antonveneta dal 1° marzo 2009. Al momento della sottoscrizione dell'accordo di esodo avrei maturato il diritto alla pensione a gennaio 2012 (ossia al compimento dei 60 anni di età, avendo maturato un'anzianità contributiva pari a 38 anni) con finestra gennaio 2013 (come dichiarato dall'INPS). Con la riforma delle finestre del Governo precedente la mia finestra si è spostata a febbraio 2013 (come dichiarato dall'INPS su mia richiesta). La riforma dell'attuale governo ha aggiunto 3 mesi per l'allungamento delle aspettative di vita. Vorrei sapere se con i miei requisiti mantengo il diritto alla pensione e le tempistiche sopra richiamate (maturazione del diritto gennaio 2012 e erogazione della pensione da febbraio 2013) oppure se la riforma Fornero incide su alcuni dei miei requisiti relativi sia alla maturazione del diritto che all'erogazione della pensione. In attesa di una Sua risposta La saluto cordialmente. Gianfranco

Buongiorno, sono nato il 29/06/1952 e sono andato in mobilità nell'ottobre 2010 per una durata di 3 anni, quindi fino ad ottobre 2013. Secondo le precedenti leggi sulle Pensioni dovrei andare in pensione nell'agosto 2013 con coefficiente 96 (60 anni + 36 di contributi), pur compiendo nel giugno 2013 61 anni. Vorrei cortesemente sapere quale destino mi aspetta, ossia se posso andare in pensione nell'agosto 2013. Giulio

Sono nato nel luglio 1952 compirò 60 anni il prossimo luglio 2012. Attualmente sono in mobilità dal 8.6.2009 e fino al 31.5.2012. A questa data avro maturato una anzianità di lavoro di 39 anni e 3 mesi. Potrò andare in pensione con la vecchia normativa di quota 96 : 60 anni più almeno 36 anni di contributi, non rientrando con la data di compimento di età nel requisito del periodo di fruizione della mobilità?. O devo essere considerato un esodato avendo firmato un accordo aziendale collettivo e rientrare nella data del 31.12.2013 del Milleproroghe? Grazie Luciano

Vorrei sollevare una provocazione: sono un povero esodato che rischia di non rientrare nella salvaguardia per mancanza delle risorse stanziate. Mi chiedo e domando a Lei: alla luce degli scandali sui rimborsi elettorali dove è stato dimostrato (c'è n'era bisogno?) che i politici di turno si spartiscono i nostri soldi per interessi personali, non pensa ragionevolmente che questi debbano rinunciare moralmente alla prossima tranche pari a 100milioni di rimborsi e destinarli a coprire noi poveri cristi che non sappiamo che fine faremo? Ma come ci tratta questa gente? Possibile che io, mia moglie e i miei figli dobbiamo pagare il conto dei viaggi dei faccendieri, tesorieri o dei furbetti del quartierino di turno? Io sono nero di rabbia. Corrado da Vicenza

Buonasera Dott. Rossini, appartengo alla categoria degli esodati Bancari ( M. P. S . ) - nato il 2 / 9 / 1953 . Sono In esodo dal 1 ° gennaio 2009 ed a carico del Fondo di solidarietà VO CRED. L' erogazione dell' assegno cesserà il 30 settembre 2013 mentre la Banca provvederà a versare i contributi fino alla data del 30 maggio 2013 data in cui maturerò i 40 anni di lavoro e relativa contribuzione. Avrei maturato il diritto alla pensione in data 1 ° Ottobre 2013 ( come evidenziato dalla lettera dell'INPS con la quale mi comunicava l'accoglimento della richiesta per l'assegno straordinario per il sostegno del reddito - categoria VO CRED ). La riforma Maroni - 2010 - spostava la finestra ( almeno credo - non ho ricevuto nessuna comunicazione al riguardo ) al 1 giugno 2014 .... e la D.ssa Fornero - con la Sua riforma - ha aggiunto ulteriori mesi dovuti all' aspettativa di vita. Secondo La Sua esperienza posso ritenermi un soggetto salvaguardato e quindi usufruire della previgente disciplina -andando in pensione giugno/settembre 2014 ..... oppure (NoN oso pensarci) !! La ringrazio per l'attenzione che vorrà dare alla presente e, con l'occasione, Distintamente saluto.
Massimo

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati