L'esperto Risponde

La rubrica di consulenza ai lettori sulle principali questioni previdenziali

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

Franco Rossini 14/07/2022 Previdenza

I pensionati titolari di una pensione in regime di salvaguardia possono conseguire una pensione aggiuntiva sulla base dei contributi versati dopo il pensionamento o per l'attività professionale eventualmente svolta con iscrizione alla cassa professionale.


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Con la collaborazione di

Franco Rossini
Consulente con specializzazione in diritto del lavoro e della previdenza

Bruno Benelli
Collaboratore Confals e autore di numerosi saggi ed approfondimenti in materia previdenziale.

Carmine Diotallevi
Formatore Spi Cgil, ex dipendente Inpdap con pluriennale esperienza sulle previdenza del pubblico impiego

Dario Seghieri
Esperto in previdenza sociale, da anni autore di libri e di articoli su diversi siti web di settore.

Rossini V

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Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

Buongiorno, sarei grata di sapere quando riuscirò ad andare in pensione. Rientro nei lavoratori precoci perchè ho iniziato a lavorare nel 1972 con 17 anni e compirò i 40 anni di contributi il 24 agosto 2012. Dovrò lavorare solo 1 anno e 1 mese in più o molto di più ??? Ringrazio e saluto cordialmente Raffaella

 

Dal 1° Gennaio 2013 il requisito contributivo minimo per le lavoratrici donne si innalza e sarà pari a 41 anni e 5 mesi e dal 1° Gennaio 2014 sarà di 41 anni e 6 mesi. Anche se per poco, non maturerà quindi il diritto alla pensione nel 2013 e dovrà attendere Marzo 2014. Ricordo che la disposizione sui precoci congela la penalizzazione per tutti coloro che, indipendentemente dalla data di inizio del lavoro, maturano i requisiti contributivi minimi per il pensionamento anticipato entro il 31 Dicembre 2017. L'unica condizione è che il maturato contributivo minimo sia raggiunto solo tramite prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.

Sono una lavoratrice dipendente del settore pubblico. Sono esausta e vorrei andare in pensione ma ho 56 anni e quasi 36 anni di contributi. Ho letto dai vostri accurati esperti che è ancora in vigore una possibilità di andare in pensione a 57 anni. E' vero? Grazie per il Servizio Pubblico che svolgete in momento disastroso come questo.

Sì la lettrice ha ragione: potrà accedere al pensionamento sperimentale però non prima di aver raggiunto i 57 anni di età. La riforma Fornero (art. 24, comma 14, primo periodo, Dl 201/2011 come convertito dalla Legge 214/2011) lascia infatti in vigore  invariato il regime sperimentale per le lavoratrici previsto dall’articolo 1, comma 9, della legge n. 243/2004.

Tale regime prevede, dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2015, che le lavoratrici in possesso di un’anzianità assicurativa e contributiva di almeno 35 anni e che abbiano raggiunto un’età anagrafica di 57 anni, se dipendenti, e di 58 anni, se autonome, possono accedere al pensionamento di anzianità, a condizione che scelgano di avere liquidata la pensione con le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.

Con tale disciplina il legislatore consente quindi alle lavoratrici, in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, di ottenere la pensione di anzianità con un’età anagrafica inferiore rispetto a quella prevista dalla tabella A allegata alla legge n. 243/2004, come sostituita, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 247/2007, dalle tabelle A e B allegate alla legge stessa.

Ricordo che tuttavia che il passaggio al sistema di calcolo contributivo comporterà una penalizzazione nell'importo pensionistico erogato.

Sono un Dirigente del Comparto Difesa. Vorrei conoscere se posso presentare domanda di pensione al raggiungimento dei vecchi requisiti? E' vero che ciò vale fino al nuovo regolamento di armonizzazione? grazie

La risposta è positiva. L'art 24, comma 18, Dl 201/2011 come convertito dalla legge 214/2011 ha disposto il mantenimento della previgente disciplina pensionistica fino alla promulgazione del decreto di armonizzazione previsto entro il 30 Giugno 2012 per i regimi pensionistici e le gestioni pensionistiche per cui siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria. Tra i lavoratori interessati dalla disposizione segnalo in particolare:

a) lavoratori indicati all’articolo 78, comma 23, della legge 388/2000 che hanno effettuato lavori di sottosuolo in miniere, cave o torbiere ed hanno cessato la loro prestazione lavorativa a seguito della chiusura definitiva di tali attività, senza poter raggiungere il diritto a conseguire i benefici di cui all'articolo 18 della legge 153/1969;

b)      il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, di cui al D.Lgs. 195/1995;

c)      il personale dei vigili del fuoco nonché dei rispettivi dirigenti, di cui alla legge 1570/1941;

d)      i lavoratori iscritti al Fondo speciale istituto presso l’INPS ai sensi dell’articolo 43 della legge 488/1999 dei dipendenti della Ferrovie dello Stato S.p.A..

 

 

Buona sera, sono un ex dipendente metalmeccanico privato, in mobilità dal 6/7/2009 [...]. In breve: nato il 24/07/1052; inizio contribuzione 01/05/1971; in mobilitàdata dal 06/07/2009; compimento 40 anni al 15/05/2011 (+ di 2080); inoltro domanda di pensione il 28/08/2011 (c/o patronato INCA-CGIL); inizio pensione al 01/10/2011; reiezione domanda al 11/01/2012. Da info INPS inizio pensione dal 01/06/2012. Gradirei un Vostro riscontro. grazie. - Domenico

Il lettore può stare tranquillo. Da quanto leggo ha maturato i requisiti per l'accesso alla pensione in data antecedente al 31 Dicembre 2011 e dunque non viene interessato dalla Riforma Fornero (Dl 201/2011). Continueranno ad essere integralmente applicate le previgenti norme secondo le quali è necessario scontare un periodo di finestre mobili pari a 12 mesi ai sensi dell'art 12, comma 2 del Dl 78/2010. Confermo quindi che la pensione verrà erogata dal 1° Giugno 2012.  Un saluto.

Sono nata il 3 marzo 1952.Ho risolto il mio rapporto di lavoro il 31 marzo 2008 in ragione di accordo individuale in base agli art 410, 411 del cpc ed incentivo all'esodo corrispondente al periodo intercorrente fra licenziamento e maturazione pensione di vecchiaia. Dispongo della data certa di cessazione (lettera di licenziamento ed anche comunicazione ufficiale all'EBITER). Da quel momento ho fruito di tre anni di mobilita' scaduti nel giugno 2011. Da allora ne mobilita' ne pensione. Secondo i vecchi criteri avrei dovuto maturare la pensione il 3 marzo 2012 data di compimento di 60 anni ed avendo maturato oltre 38 anni di conributi. La finestra relativa si sarebbe dovuta aprire nel mese di aprile 2013. Leggendo gli esito del decreto milleproroghe, mi sembra di avere i requisiti per poter fruire della deroga alle modifiche apporate e quindi mantenere i vecchi criteri di calcolo. Poiche' devo decidere se pagare la volontaria per raggiungere i 41,1 anni di contribuzione che raggiungerei nel settembre 2013 (invece di attendere ulteriori 4 anni, Le chiedo se la mia interpretazione del Milleproroghe e' esatta oppure no. In buona sostanza se ho maturato il diritto il 3 marzo scorso, oppure no. Grazie infinite. Patrizia.

 

L'art. 6, comma 2-ter, Dl 216/2011 come convertito dalla legge 14/2012 ammette tra i salvaguardati, nei limiti delle risorse stanziate ai sensi dell'art. 24, comma 15, Dl 201/2011 e dell'ulteriore plafond di risorse attivabile ai sensi dell'art. 6-bis, Dl 216/2011, i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, a condizione che ricorrano i seguenti elementi: la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad altri soggetti equipollenti, indicati in un futuro decreto interministeriale da promulgarsi entro il 30 Giugno 2012; il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 6 Dicembre 2013.

Il raggiungimento di "quota 96" in questo mese (Marzo 2012) -  con la conseguenze maturazione del trattamento pensionistico il 1° Aprile 2013 (Art. 12, comma 2, Dl 78/2010 come convertito dalla legge 122/2010) - ritengo, come correttamente osserva, siano sufficienti per usufruire del beneficio sugli esodati in questione.

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