L'esperto Risponde

La rubrica di consulenza ai lettori sulle principali questioni previdenziali

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

Franco Rossini 14/07/2022 Previdenza

I pensionati titolari di una pensione in regime di salvaguardia possono conseguire una pensione aggiuntiva sulla base dei contributi versati dopo il pensionamento o per l'attività professionale eventualmente svolta con iscrizione alla cassa professionale.


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Con la collaborazione di

Franco Rossini
Consulente con specializzazione in diritto del lavoro e della previdenza

Bruno Benelli
Collaboratore Confals e autore di numerosi saggi ed approfondimenti in materia previdenziale.

Carmine Diotallevi
Formatore Spi Cgil, ex dipendente Inpdap con pluriennale esperienza sulle previdenza del pubblico impiego

Dario Seghieri
Esperto in previdenza sociale, da anni autore di libri e di articoli su diversi siti web di settore.

Rossini V

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Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

Vorrei sapere se ho diritto all'esclusione della penalizzazione: raggiungerò i 40 anni di contributi a Maggio 2012 calcolando 4 anni di riscatto della laurea. Posso andare in pensione senza penalizzazione? Grazie. Matteo

La risposta è negativa. La penalizzazione viene infatti congelata ai sensi dell'art 6, comma 2-quater, Dl 216/2011 come convertito dalla legge 144/2012, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianita' contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianita' contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternita', per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.

Gli anni di riscatto di laurea, contribuzione figurativa, sono dunque esclusi dal computo per l'esclusione della penalizzazione.

Buongiorno sono un ex dipendente di Rete Ferroviaria Italiana. Assunto il 10/01/1977 In data 25/07/2011 ho firmato un accordo con la mia Azienda (Esodo), tale accordo prevedeva la mia uscita dall'Azienda dal 01/10/2011, in quanto da conteggi effettuati avrei raggiunto il limite dei 40 anni il 24/04/2012. Alla luce delle nuove leggi, cortesemente vorreste farmi sapere se sono tra quelli che comunque possono accedere alla pensione. Vi ringrazio tantissimo per la vostra squisita gentilezza e vi saluto. Gennaro

 

Ai sensi dell'art. 6, comma 2-ter, Dl 216/2011, fanno salva la previgente pensionistica i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, a condizione che ricorrano i seguenti elementi: la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad altri soggetti equipollenti, indicati in un futuro decreto interministeriale da promulgarsi entro il 30 Giugno 2012; il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 6 Dicembre 2013.

 

Ricordo che i lavoratori in questione sono salvi nei limiti di un plafond di risorse stanziate ai sensi dell'art. 24, comma 15, Dl 201/2011 e  dell'art. 6-bis, Dl 216/2011 (per i quali si attendono i decreti attuativi entro il 30 Giugno 2012).

 

Ritengo dunque, nei limiti di quanto esposto, che possa fare salva la previgente disciplina. In definitiva maturerà il diritto alla pensione il 24 Aprile 2012 (per raggiungimento dei 40 anni di contributi) con decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° Giugno 2013 (per le mensilità delle finestre mobili previste dall'art. 12, comma 1, DL 78/2010 come convertito dalla legge 122/2010).  Dunque tutto come nei piani "originari". 

 

 

Vorrei cortesemente avere un chiarimento sulla mia posizione pensionistica: sono nato il 06/1952 e al 31/12/2011 ho maturato 40 anni di contribuzione , e sono considerato un lavoratore usurante avendo maturato 64/71 notti negli ultimi 7 anni.
Premetto di aver dato le dimissioni al 31/12/2011, poichè mi era stato detto di poter andare in pensione, poichè per i lavoratori usuranti la quota nel 2011 era 94, ed io ho raggiunto quota 99, vorrei se possibile una sua valutazione, e sapere la mia finestra di pensionamento. Grazie
.

 

Ai sensi dell'art. 1, comma 5, lett. d), e comma 6, lett. a),  Dlgs 67/2011 la "quota", relativa all'anno 2011, per il conseguimento del diritto alla pensione per i lavoratori usuranti con 64/71 notti l'anno lavorate è 94 con un minimo di età anagrafica pari a 59 anni. Confermo quindi che avrebbe già maturato il requisito di accesso alla pensione (in Giugno 2011 al compimento dei 59 anni di età) e sta scontando la finestra di 12 mesi stabilita dall'art. 12, comma 1, Dl 78/2010 come convertito dalla legge 122/2010 (richiamate espressamente anche in tema di lavori usuranti ai sensi dell'art. 1, comma 1, Dlgs 67/2011).  La decorrenza della pensione dovrebbe dunque spettare dal 1° Luglio 2012.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, Dlgs 67/2011, i lavoratori che avevano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011 (come nel caso di specie), dovevano trasmettere la relativa domanda e la necessaria documentazione entro il 30 settembre 2011 (pena un ulteriore differimento nella percezione del trattamento pensionistico; cfr art. 2, comma 4, del citato decreto).

 

Gentilmente: qual'è la ratio dell'emendamento sugli esodati? chi matura quota 96 entro il 2012 non ha già diritto alla pensione a 64 anni di età? Che beneficio ne traggono quindi gli esodati se hanno incluso le finestre di accesso per fare salva la vecchia disciplina? è un non senso o sbaglio? Antonino

 

Come correttamente osserva, in definitiva, l'emendamento esodati (Art. 6, comma 2-ter, Dl 216/2011) può sovrapporsi a quanto disposto dall'art. 24, comma 15-bis del Dl 201/2011 (che consente ai lavoratori dipendenti del settore privato che maturano quota 96 entro il 31 Dicembre 2012 l'accesso al pensionamento a 64 anni di età) nel caso in cui il lavoratore in questione maturi, tra gli altri requisiti, la quota 96 entro il 30 Novembre 2012 (perchè solo in tal caso la finestra di decorrenza cadrebbe entro il 6 Dicembre 2013).

Tuttavia si tratta di due disposizioni diverse. La prima infatti consente l'accesso al pensionamento non prima del raggiungimento dei 64 anni di età anagrafica. Coloro che rientrano nell'emendamento sugli esodati fanno salva invece la previgente disciplina pensionistica con la conseguenza di poter accedere alla pensione anche prima dei 64 anni di età.

Un esempio può aiutare a capire:

Immaginiamo un lavoratore dipendente del settore privato esodato ( e cioè in possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 2-ter, Dl 216/2011) che maturi quota 96 a Settembre 2012 (perchè magari compie 60 anni proprio in tale mese). Se non fosse stato approvato l'emendamento sugli esodati, tale lavoratore avrebbe avuto diritto alla pensione, come ha osservato, non prima dell'età di 64 anni (art. 24, comma 15-bis, Dl 201/2011) e cioè nel  Settembre 2016. Con l'emendamento sugli esodati invece potrà (dato che viene fatta salva la previgente disciplina) ottenere la pensione dal 1° Ottobre 2013, trascorso l'anno della finestra mobile. Come si vede il vantaggio dato dall'emendamento è piuttosto netto.

Mobilita' e Riforma Fornero

Giovedì, 08 Marzo 2012

Buongiorno, sono un lavoratore precoce che ha iniziato a lavorare il 2 novembre 1972 all'età di 15 anni, attualmente in mobilità dal 20/05/2010 con firma all'Ufficio provinciale del lavoro di Vicenza. Al momento dell'entrata in mobilità avevo quasi 39 anni di contributi in poche parole al 10 novembre 2012 faccio 40 di contributi. La domanda che faccio è: riuscirò ad andare in pensione senza riforma Fornero? se sì quando ? Grazie per la risposta. Antonio.

 

I lavoratori in mobilità sulla base di accordi intercorsi in data antecedente al 4 Dicembre 2011 sono potenzialmente esclusi dalla Riforma Fornero nei limiti di un plafond di risorse stanziate ai sensi dell'art. 24, comma 15, Dl 201/2011. Ritengo quindi che, se rientra nelle risorse stanziate, potrà fare completamente salva la previgente disciplina pensionistica: maturazione dei requisiti a Novembre 2012 con decorrenza del trattamento pensionistico a partire  dal 1° Dicembre 2013.

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