La maturazione del diritto alla pensione con quota 100, vale a dire 62 anni e 38 anni di contributi, non determina la revoca automatica degli ammortizzatori sociali come Naspi ed indennità di mobilità in deroga. I beneficiari di tali trattamenti non saranno, quindi, "forzati" all'andata in pensione contro la loro volontà.
E' l'importante chiarimento fornito dall'Inps nella Circolare numero 88/2019 dopo aver acquisito il parere del Ministero del Lavoro. Il documento illustra in particolare i rapporti tra disoccupazione indennizzata e i canali di pensionamento modificati di recente dal DL 4/2019 (quota 100, opzione donna, pensione anticipata).
Disoccupazione e Quota 100
Come noto l’articolo 14 del decreto-legge n. 4/2019 ha attribuito, in via sperimentale, ai soggetti che perfezionano un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021, la facoltà di conseguire il diritto alla pensione quota 100. L’articolo 11 del decreto legislativo 22/2015 prevede tuttavia tra le ipotesi di decadenza dalla fruizione dell’indennità NASpI, il “raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato”. Ci si domandava, pertanto, cosa accadesse alla Naspi nel caso in cui il lavoratore avesse raggiunto i requisiti per la quota 100. Una interpretazione letterale avrebbe infatti comportato l'impossibilità di chiedere la disoccupazione indennizzata e la decadenza dalla stessa nel caso in cui essa fosse in corso di erogazione.
La soluzione individuata dal ministero del lavoro e dall'Inps è favorevole per i lavoratori. Il documento precisa che le domande di naspi nei confronti di coloro che pur avendo maturato i requisiti per la quota 100 non richiedano il trattamento di pensione, preferendo evidentemente godere della disoccupazione indennizzata, devono continuare ad essere accolte, ricorrendo i presupposti declinati dal D.lgs n. 22/2015, nel triennio 2019-2021. Parimenti, i medesimi soggetti, che si trovino in corso di fruizione della indennità di disoccupazione NASpI, non decadono da detta prestazione alla maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi per la quota 100. Per chi invece chiede il pensionamento con quota 100 la decadenza dalla NASpI opera dalla prima decorrenza utile successiva alla domanda di accesso al trattamento pensionistico (cioè dopo l'apertura della finestra mobile, di regola trimestrale).
Mobilita' ordinaria o in deroga
Discorso analogo anche per i titolari di mobilità ordinaria o in deroga. Chi perfeziona i requisiti per il pensionamento ai sensi dell’articolo 14 del decreto-legge n. 4/2019, e sceglie di non accedere al trattamento di pensione quota 100, può continuare a fruire delle prestazioni di mobilità ordinaria o in deroga. Di contro, i soggetti che, a seguito di richiesta di accesso, sono ammessi al trattamento di pensione quota 100, decadono dalle prestazioni in argomento a far tempo dal primo giorno del mese in cui decorre tale trattamento. Le medesime indicazioni trovano applicazione anche con riferimento alle prestazioni integrative di durata dell’indennità di mobilità e della NASpI previste dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo (FTA), all’assegno emergenziale e alle altre prestazioni integrative di durata della disoccupazione, ove previste dai regolamenti dei fondi di solidarietà di cui al D.lgs n. 148/2015.
Naspi e pensione anticipata
Queste regole valgono anche per i lavoratori precoci (anche qui il DL 4/2019 ha imposto la finestra mobile trimestrale dal 1° gennaio 2019). Per questi soggetti, tuttavia, le particolari modalità procedurali per l’accesso al trattamento pensionistico prevedono una fase di riconoscimento dei requisiti distinta dall’accesso al beneficio. Può verificarsi, quindi, che il beneficiario titolare della naspi abbia presentato domanda di riconoscimento dei requisiti ma non ancora domanda di pensione e riceva nella comunicazione di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio, una decorrenza della pensione antecedente alla data di invio della comunicazione stessa. In tal caso la decadenza dalla Naspi opera dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene inviata, dall’Istituto, la comunicazione di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio. Cioè dal primo giorno in cui l'interessato è posto a conoscenza della possibilità di andare in pensione con il requisito contributivo per i lavoratori precoci. In tutti gli altri casi la decadenza dalla suddetta prestazione opera dalla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico anticipato.
Naspi ed opzione donna
Per quanto riguarda l'opzione donna l'Inps conferma le indicazioni già espresse con la Circolare 142/2015 (paragrafo 11) secondo il quale è possibile fruire della NASpI fino alla prima decorrenza utile successiva alla presentazione della domanda di trattamento pensionistico con opzione donna. Quindi la maturazione dei requisiti di opzione donna non determina, se non viene presentata la domanda di pensione, la revoca della naspi.
Naspi ed Assegno ordinario di invalidita'
L'Inps precisa infine che non decade dalla naspi il lavoratore titolare dell'assegno ordinario di invalidità che abbia optato per l'erogazione della naspi in luogo dell'assegno stesso ed abbia raggiunto i requisiti per la pensione anticipata. Ciò in virtu' del fatto che il titolare di assegno ordinario di invalidità non perfeziona i requisiti per la pensione anticipata. La revoca della naspi si verifica invece in caso di raggiungimento del requisito per la pensione di vecchiaia.
Documenti: Circolare Inps 88/2019