Pensione di vecchiaia
Non cambia nulla. Anche dopo l'entrata in vigore del DL 4/2019 l'età per la pensione di vecchiaia resta confermata a 67 anni per tutti i lavoratori, dipendenti ed autonomi, fermo restando il possesso di almeno 20 anni di contributi. La conseguenza è dell'adeguamento alla speranza di vita, già comunicato dall'Istat, in misura pari a cinque mesi scattato dal 1° gennaio 2019. A questa regola c'è però un'eccezione già predisposta dal vecchio esecutivo. Saranno esentati dall'adeguamento gli addetti ai lavori gravosi e usuranti a determinate condizioni (qui ci sono le casistiche): queste categorie già a legislazione vigente hanno ottenuto la sospensione dall'adeguamento del prossimo scatto e pertanto potranno continuare a pensionarsi sino al 31 dicembre 2021 con uno sconto di cinque mesi sull'età di vecchiaia. Si continua a poter accedere alla pensione di vecchiaia senza finestra mobile, cioè senza alcun lasso temporale tra la maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi e la prima decorrenza utile della prestazione. Continua ad essere possibile cumulare la contribuzione mista ai fini del perfezionamento dei 20 anni di contributi.
Pensione anticipata
Dal 1° Gennaio 2019 al 31 dicembre 2026 gli uomini possono andare in pensione anticipata a prescindere dall'età anagrafica con 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne). Senza alcun adeguamento alla speranza di vita. Dal 1° gennaio 2019 però si dovranno attendere tre mesi dalla maturazione dei requisiti pensionistici e la prima decorrenza del rateo. Ciò vale sia per il pubblico impiego che per il settore privato e per gli autonomi. Ad esempio un lavoratore che centra i 42 anni e 10 mesi di contributi il 15 febbraio 2019 potrà conseguire l'assegno dal 1° giugno 2019. Senza l'intervento il medesimo lavoratore avrebbe ricevuto la pensione dal 1° agosto 2019, lo sconto "netto" è quindi di 2 mesi. Durante il periodo di finestra mobile si può continuare a lavorare ma non è necessario farlo atteso che si è perfezionato il requisito contributivo richiesto.
In via temporanea è previsto che chi matura i requisiti entro l'entrata in vigore del DL 4/2019, cioè entro il 29 gennaio 2019 (per semplificare si sarebbe potuta indicare direttamente la data del 31 gennaio 2019), consegue la decorrenza della pensione il 1° aprile 2019.
Precoci
Sono dispensati dalla speranza di vita anche i cd. lavoratori precoci che, quindi, possono dal 1° gennaio 2019 sino al 31 dicembre 2026 lasciare con 41 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica. Anche per loro c'è la finestra mobile trimestrale (anche qui lo sconto netto sulla data di pensione è di due mesi). Non essendo però replicata la disposizione che fissa al 1° aprile 2019 la decorrenza della pensione di chi ha raggiunto i requisiti al 29 gennaio 2019 chi matura i 41 anni di contributi tra il 1° gennaio ed il 29 gennaio 2019 prenderà l'assegno il 1° maggio 2019. Resta in vigore la possibilità di cumulare la contribuzione mista al fine di perfezionare i requisiti contributivi richiesti.
Quota 100
Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 si può andare in pensione, senza penalità alcuna, con 62 anni e 38 di contributi. Sia per il settore pubblico che privato. Chi ha raggiunto i requisiti entro il 31.12.2018 otterrà l'assegno il 1° aprile 2019; gli altri decorsi tre mesi dalla maturazione dei suddetti requisiti. Ad esempio se si hanno 62 anni e 38 anni di contributi il 15 maggio 2019 la pensione decorre il 1° settembre 2019. Solo per il pubblico impiego le regole di decorrenza sono leggermente diverse. Chi ha i 62 anni e 38 anni di contributi entro il 29 gennaio 2019 può ottenere la pensione dal 1° agosto 2019; chi li matura successivamente al 29 gennaio 2019 dopo sei mesi dalla loro maturazione. Per il pubblico impiego è richiesto il rispetto di un obbligo di preavviso di sei mesi. Ai fini del raggiungimento dei 38 anni di contributi si possono cumulare anche i contributi misti (ad eccezione di quelli nelle casse professionali).
Altri scivoli
Viene prorogato dal 31.12.2018 al 31.12.2019 l'ape sociale per le categorie socialmente più deboli (disoccupati, invalidi, caregiver e addetti a mansioni gravose). Dunque chi matura i 63 anni e 30/36 di contributi entro il 2019 può ottenere un sostegno economico sino al raggiungimento della pensione di vecchiaia. Va segnalato, invece, che è stato prorogato con la legge di bilancio per il 2019 (qui i dettagli) l'indennizzo per i commercianti che rottamano la licenza. La misura è simile all'ape sociale in quanto consiste in un sussidio di accompagnamento alla pensione di vecchiaia (assistito pure da contribuzione figurativa utile però solo ai fini del diritto a pensione) anche se l'importo erogabile è nettamente inferiore: circa 513 euro al mese (l'importo del trattamento minimo nel FPLD) contro un massimo di 1500 euro previsto per l'ape sociale. La proroga della misura era stata invocata da molti mesi in considerazione del fatto che l'ape sociale ha lasciato fuori tutela i lavoratori autonomi disoccupati. Il DL 4/2019 estende anche l'opzione donna in favore delle nate entro il 31 dicembre 1960 (1959 le autonome) a condizione di avere 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2018.
Calcolo pensione
Non ci sono cambiamenti per quanto riguarda il calcolo della pensione. Restano confermati i criteri noti: retributivo sino al 2011 per chi vanta 18 anni di contributi al 1995; retributivo sino al 1995 per chi ha meno di 18 anni di contributi alla predetta data. La sospensione degli adeguamenti alla speranza di vita non blocca l'applicazione dei nuovi coefficienti di trasformazione dei montanti contributivi già in vigore dal 1° gennaio 2019. Chi deve calcolare, in particolare, l'importo dell'assegno in funzione della nuova data di uscita lo può fare tramite gli appositi strumenti realizzati da PensioniOggi.