Nel caso di medici titolari di assegno pensionistico di vecchiaia o anticipata che si rendono disponibili per operare le vaccinazioni attraverso un incarico di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, sottoscritto con le Aziende sanitarie, possono farlo senza incorrere nella sospensione della pensione a condizione che l’incarico sia assegnato ai sensi dell’articolo 2 bis del DL 18/2020 convertito dalla legge 24/4/20 n. 27 e comunque non oltre il 31.12.2021. E in tal caso la compatibilità vale anche per i titolari di pensione "Quota 100" che siano ancora al di sotto dell’età prevista per la pensione di vecchiaia, al raggiungimento della quale reddito pensionistico e altro reddito da lavoro diventa cumulabile. In sintesi, dunque, i redditi derivanti ai medici dallo specifico incarico attribuito sono pienamente compatibili con la titolarità di una pensione di vecchiaia, anticipata o quota 100.
Quello che invece viene regolato dall’articolo 3 bis del Dl n. 2/2021, convertito in Legge n. 29/2021, sono le situazioni di richiamo dei medici ulteriori e diverse rispetto a quanto indicato dal 2 bis del Dl n. 18/2021 (ad esempio, incarico a tempo determinato) e per incarichi fino al 31.12.2022. Ai sensi di tale disposizione, per gli incarichi retribuiti attribuiti ai soli medici titolari di pensione di vecchiaia vale il principio (nuovo) della incumulabilità e si determina la sospensione della pensione. Indicazioni in tal senso, del resto, erano state già diffuse su PensioniOggi la scorsa settimana.
Per quanto riguarda, infine, i medici somministrati (si rammenta che il contratto di somministrazione di lavoro è un particolare rapporto di lavoro, che si caratterizza per il coinvolgimento di tre soggetti: un'agenzia per il lavoro - quale somministratore - , l’utilizzatore ed il lavoratore) valgono i principi della cumulabilità con la pensione di vecchiaia e con quella anticipata e dell’incumulabilità con la pensione "quota 100", ovviamente fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia. Resta intatta, invece, in tutti i casi l'incumulabilità dell'Ape Sociale e della pensione anticipata dei lavoratori precoci.