Rivalutazione parziale per le pensioni il prossimo anno. Nelle more dell’adozione della Finanziaria 2023 che introduce una diversa modulazione della perequazione per il biennio 2023-2024 l’Inps ha provveduto all’indicizzazione dal 1° gennaio 2023 (+7,3%) solo delle pensioni non superiori a 4 volte il trattamento minimo (cioè entro i 2.101,52€ lordi al mese al 31 dicembre 2022). Lo rende noto, tra l’altro, l’Inps nella Circolare n. 135/2022 con la quale l’ente previdenziale adegua, come di consueto, gli importi dei trattamenti previdenziali e assistenziali validi per l'anno a venire.
La rivalutazione
Tecnicamente si chiama perequazione; in pratica, è la rivalutazione annuale degli importi di tutte le pensioni, al fine di adeguarli al costo della vita per proteggere il loro potere d'acquisto, almeno in parte, dall'erosione dovuta all'inflazione. Si applica a tutte le pensioni erogate dal sistema pubblico, sia dirette che ai superstiti (reversibilità e indiretta), nonché alle prestazioni d'invalidità civile e all'assegno/pensione sociale. L'aggiornamento delle pensioni avviene a gennaio di ogni anno, in base all'indice provvisorio e salvo successivo conguaglio, sempre a gennaio, in base all'indice definitivo.
Aumenti 2023 provvisori
Questo turno l’aumento sarà del 7,3% come stabilito dal decreto del ministero del lavoro del 10 novembre 2022. Il modulo perequativo attualmente vigente dispone una rivalutazione del 100% degli assegni sino a 4 volte il minimo inps (2.101,52€); del 90% di quelli compresi tra 4 e 5 volte il minimo (cioè sino a 2.626,90€) e del 75% di quelli superiori. In fasce progressive. Si tratta di aumenti che non vedranno applicazione perché la Finanziaria 2023 (ancora in discussione in Parlamento) abbatte le fasce di perequazione degli assegni superiori a 4 volte il minimo Inps (cioè superiori a 2.101,52€ al mese) per il biennio 2023-2024. Si veda qui per dettagli.
Di conseguenza, per evitare la formazione di indebiti pensionistici, l’Inps ha provveduto all’aggiornamento dal 1° gennaio 2023 solo delle rendite non coinvolte nel nuovo modulo perequativo, cioè quelle di importo non superiore a 4 volte il minimo (2.101,52€ al mese). L’aumento, si badi, assorbirà l’anticipo del 2% già riconosciuto dal decreto aiuti bis dal 1° ottobre 2022 a favore dei pensionati che a settembre 2022 ricevevano una pensione di importo non superiore a 2.692€ lordi al mese. Gli aumenti «concreti» a gennaio, pertanto, saranno del 5,3%.
Le pensioni di importo superiore a quattro volte il minimo, spiega l’Inps, saranno rivalutate il prossimo anno sulla base dei nuovi indici stabiliti dalla manovra 2023. In tale occasione sarà riconosciuta anche la rivalutazione straordinaria dell’1,5% (6,4% per gli over 75) ai pensionati al minimo, misura anch’essa prevista dalla manovra 2023.
Si rammenta, inoltre, che a gennaio non ci sarà alcun conguaglio sull’inflazione del 2021 (+0,2%) in quanto l’operazione è stata anticipata (per tutti i pensionati) a novembre 2022 dal decreto aiuti bis (qui i dettagli).
Assegni Esclusi
Come di consueto non ci sarà alcuna rivalutazione per gli assegni straordinari a carico dei fondi di solidarietà (es. credito bancario, cooperativo o assicurativo), l'indennità mensile nel contratto di espansione, l'ape sociale e l'isopensione. Queste prestazioni, infatti, per legge non vengono rivalutate per tutta la loro durata. Le pensioni erogate alle vittime del terrorismo, invece, nel 2023 godranno di un aumento del 7,3% applicato sull'intero importo (anche qui con l’assorbimento del 2% dell’anticipo ove corrisposto ad ottobre 2022).
Gli altri trattamenti
Aggiornati anche gli altri trattamenti sociali ed assistenziali erogati dall'Inps. L'importo dell'assegno sociale nel 2023 sale da 469,03€ a 503,27€, il trattamento minimo del FPLD da 538,25€ a 563,74€. Aumenti anche per le prestazioni assistenziali erogate a favore degli invalidi civili (assegno mensile e pensione di inabilità civile) che risulteranno fissate nel 2023 a 313,91€ al mese, e per l'indennità di accompagnamento che sale a 527,16€ al mese. Crescono invece dell’1,31% le indennità e gli assegni accessori riconosciuti agli invalidi di guerra e del servizio titolari di pensione di guerra o di pensione privilegiata di prima categoria (es. assegno di superinvalidità).
Documenti: Circolare Inps n. 135/2022