L'esecutivo ha anche approvato la cd. franchigia (di 12 mesi) nella determinazione dei sei anni di continuità in lavori gravosi in modo da non penalizzare in modo eccessivo coloro che negli ultimi sei anni hanno attraversato un periodo di disoccupazione indennizzata, di integrazione salariale o di discontinuità lavorativa (correzione chiesta soprattutto dagli edili). La modifica è contenuta nel decreto legge contenente la cd. manovra che deve ancora essere pubblicata in via definitiva in Gazzetta Ufficiale.
Domande entro il 30 giugno per accedere all'anticipo agevolato
Quanto ai tempi per la presentazione delle domande per l'APE sociale resta confermata la finestra temporale tra il 1° maggio e il 30 di giugno; il riconoscimento dei benefici, per gli inclusi, slitterà però ad un momento successivo, al termine della procedura di monitoraggio che effettuerà l'Inps entro il mese di settembre/ottobre. Dunque chi pensava che al 1° maggio avesse potuto ricevere l'erogazione dell'assegno anticipato è destinato a rimanere deluso. Resta confermato pure che non saranno accolte le istanze di APe sociale per i lavoratori dipendenti la cui disoccupazione derivi dalla scadenza di un contratto a termine (e non da un licenziamento da parte del datore di lavoro) così come per i lavoratori autonomi che hanno cessato in via definitiva l'attività commerciale. Per costoro l'unica possibilità sarà l'anticipo di mercato con una decurtazione ventennale sulla pensione.
APE di Mercato
Situazione ancora più complessa per l'APe volontario per il quale si andrà ai tempi supplementari. Il Governo deve ancora chiarire diversi aspetti della procedura tra cui lo scambio di informazioni tra inps e settore bancario ed assicurativo, la stipula delle convenzioni quadro con gli operatori del settore, il coinvolgimento dell'Inps nell'operazione che avrà il difficile ruolo di certificare il diritto all'APE volontario sulla base di condizioni che non sono nella disponibilità dell'ente previdenziale stesso. Per quanto riguarda l’importo minimo richiedibile sarà di 150 euro mensili, quello massimo non potrà superare il 75% del valore dell'assegno se intercorrono non meno di 36 mesi fra la data di presentazione della richiesta di certificazione e l’età di pensionamento di vecchiaia, l’80% se intercorrono da 24 a meno di 36 mesi, l’85% da 12 a meno di 24 mesi, il 90% se intercorrono meno di 12 mesi. Resta inteso che l'ape di mercato non potrà avere durata inferiore a 6 mesi.
Lo slittamento del DPCM sull'ape di mercato rende di fatto inaccessibile anche la RITA, la rendita integrativa temporanea anticipata, prevista dalla legge di bilancio dal 1° maggio 2017 in favore dei lavoratori iscritti presso forme di previdenza complementare. Per chiedere la Rita i lavoratori devono, infatti, farsi prima certificare dall'Inps la sussistenza delle condizioni per l'APE volontario (cioè presenza di un assegno pensionistico non inferiore a 1,4 volte il trattamento minimo inps al netto della rata di rimborso dell'anticipo pensionistico richiesto, trovarsi a non più di 3 anni e 7 mesi dalla pensione di vecchiaia nel regime pubblico). E dato che la procedura di certificazione non sarà pronta per il 1° maggio anche l'accesso alla RITA slitterà. Insomma un collo di bottiglia.