Oltre a trovarsi nella condizione di precoce il lavoratore dovrà riconoscersi in uno dei seguenti cinque profili di tutela:
a) risultare in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di conciliazione obbligatoria (ex art. 7, della legge 604/1966), con esaurimento integrale della prestazione per la disoccupazione spettante da almeno tre mesi;
b) assistere, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, co. 3 della legge 104/1992
c) avere una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
d) risultare lavoratori dipendenti impegnati in una delle seguenti professioni “pesanti” svolte, al momento del pensionamento, da almeno sei anni in via continuativa: operai edili e industria estrattiva; conduttori di gru nelle costruzioni; conciatori di pelli; autisti di mezzi pesanti; infermieri e ostetriche turnisti; assistenti di persone non autosufficienti; insegnanti degli asili nido; facchini; addetti alle pulizie; operatori ecologici;
e) risultare lavoratori dipendenti addetti a mansioni usuranti o a lavoratori notturni come già individuati dal Dlgs 67/2011 (si veda: lavori usuranti).
Chi rispetta i requisiti suddetti potrà accedere alla pensione con 41 anni di contributi (o 2132 settimane contributive) sia per gli uomini che per le donne, a prescindere dall'età anagrafica e senza alcuna penalità sulla misura del trattamento pensionistico. L'agevolazione consiste, pertanto, in un anticipo di un anno e 10 mesi per gli uomini e di dieci mesi per le donne rispetto agli attuali requisiti previsti per la pensione anticipata (che chiedono, come noto, 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne). Il predetto requisito contributivo sarà soggetto, comunque, ai futuri adeguamenti della speranza di vita. Pertanto dal 2019 i 41 anni diventeranno 41 anni e 4 mesi o 41 anni e 5 mesi a seconda dell'adeguamento che entro fine anno sarà comunicato dal Ministero del Lavoro. Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo sarà valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo accreditata in favore dell'assicurato (vale a dire che sarà utile sia la contribuzione effettiva da lavoro, che quella volontaria, da riscatto o figurativa). Da una lettura sistematica della norma si scorge che il beneficio non potrà essere chiesto dai lavoratori iscritti alla gestione separata dell'Inps, agli assicurati presso le casse professionali o all'Inpgi dato che questi soggetti mantengono specifiche normative di pensionamento diverse da quelle vigenti nell'assicurazione pubblica.
Da notare che l'agevolazione viene riconosciuta nell'ambito di programmate risorse di bilancio: 360 milioni di euro per l'anno 2017, di 550 milioni di euro per l'anno 2018, di 570 milioni di euro per l'anno anno 2019 e di 590 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie, la decorrenza dei trattamenti viene differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti agevolati, individuati da un Dpcm atteso entro il 2 marzo 2017 e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle risorse finanziarie.
Il citato decreto dovrà altresì determinazione le caratteristiche specifiche delle attività lavorative di cui al punto d) sopra citato, le procedure per l'accertamento delle condizioni per l'accesso al beneficio e alla relativa documentazione da presentare a tali fini nonchè alle comunicazioni che l'ente previdenziale erogatore del trattamento pensionistico dovrà fornire all'interessato in esito alla presentazione della domanda di accesso al beneficio.
La pensione percepita in virtù del requisito di «precoce» non sarà cumulabile con i redditi da lavoro, subordinato o autonomo, per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra l’anzianità contributiva ordinaria comprensiva degli incrementi per la speranza di vita e l’anzianità al momento del pensionamento. Ad esempio, un uomo che ha raggiunto i 41 anni a maggio 2017 (quando il requisito ordinario sarà 42 anni e dieci mesi), da quando decorrerà la sua pensione (cioè dal 1° giugno) non potrà cumulare quest’ultima con redditi da lavoro per un anno e dieci mesi.