Si tratta di due interventi da tenere in considerazione in quanto costituiscono la volontà di dare una tutela a quei soggetti, soprattutto familiari, che spesso devono lasciare il lavoro per accudire familiari con grave disabilità. Destinatari delle agevolazioni, che entrambe partiranno dal 1° maggio 2017, sono sia i lavoratori dipendenti, anche del pubblico impiego, sia i lavoratori autonomi iscritti presso le gestioni speciali (Art.Com.Cd) nonchè presso la gestione separata dell'Inps che accudiscano da almeno sei mesi i soggetti sopra indicati conviventi affetti da gravi disabilità come accertata ai sensi dell'articolo 3 co. 3 della legge 104/92 cioè da handicap la cui la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravita'. Per l'accesso ai benefici si attende la pubblicazione delle istruzioni attuative: i DPCM da parte della Presidenza del Consiglio a cui poi faranno seguito ulteriori dettagli da parte dell'Inps e del Ministero del Lavoro.
Per ora vale la pena notare che la legge non prescrive, per attivare l'uscita anticipata, la perentorietà per chi assiste il disabile di aver fruito del congedo straordinario biennale ex art 42, co. 5 del Dlgs 151/2001 nè dei permessi mensili di cui all'articolo 33, co. 3 della legge 104/92 due requisiti, invece previsti in occasione del pensionamento anticipato con le cd. salvaguardie pensionistiche. Del resto il raggio di azione di questi benefici è più ampio rispetto alle salvaguardie potendo coinvolgere, per la prima volta, anche i lavoratori autonomi. Sicuramente il lavoratore dovrà, comunque, produrre idonea documentazione attestante l'assistenza da almeno sei mesi nei confronti del familiare disabile. La novità, è bene ricordarlo, seppur ingloba gli autonomi non si rivolge invece ai liberi professionisti iscritti presso le casse professionali (es. medici, avvocati, notai eccetera) dato che tutto l'intervento in materia di APE (sia agevolato che volontario) si rivolge esclusivamente ai lavoratori assicurati presso le forme di previdenza pubbliche obbligatorie.
I benefici
I lavoratori che si trovano in tali condizioni potranno fruire a partire dal 1° maggio 2017 e sino al 31 dicembre 2018, nel rispetto di un vincolo di bilancio, al raggiungimento dei 63 anno di età unitamente al possesso di almeno 30 anni di contributi dell'APe sociale, cioè di un sussidio di accompagnamento alla pensione il cui valore è rapportato alla misura della pensione determinata al momento della richiesta di APE entro un massimale di 1.500 euro lordi al mese (circa 1.250 euro netti mensili). Il sussidio sarà erogato per 12 mesi l'anno e cesserà al raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia, ovvero a 66 anni e 7 mesi (più i futuri adeguamenti alla speranza di vita) o, se viene raggiunta prima, alla pensione anticipata. In alternativa, sempre dal 1° maggio 2017, i lavoratori in questione potranno pensionarsi in anticipo al raggiungimento di 41 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica se hanno svolto almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del 19° anno di età. In tal caso essi conseguiranno una pensione vera e propria senza limiti, tetti o decurtazioni entro però un vincolo di risorse annualmente fissato dalla Legge di Bilancio. L'agevolazione sulla quota 41 sarà strutturale, non scadrà il 31 dicembre 2018 come, invece, è previsto per l'APE sociale.