Pensioni

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Riportiamo le dichiarazioni ufficiali del Vice ministro dell'economia e delle finanze Morando rilasciato ieri, in Commissione Bilancio al Senato, sugli effetti, sul bilancio dello Stato, delle recenti sentenze della Corte costituzionale in materia di Robin tax e di rivalutazione delle pensioni. Kamsin Il vice ministro ha indicato alla Commissione che il Governo non ha ancora assunto delle determinazioni sulle puntuali modalità di adempimento del dispositivo della sentenza in materia di rivalutazione delle pensioni, cosa che avverrà nelle prossime settimane. Ma ha avvertito che la decisione della Consulta lascia spazio di manovra al Governo per non restituire quanto sarebbe dovuto.

Cio' perchè, a detta del Viceministro, la sospensione introdotta con il Salva Italia nel 2011 ha avuto una durata biennale ed ha inciso anche sui trattamenti pensionistici di importo meno elevato a differenza di quanto previsto dalla normativa precedente e a quella successiva che la Corte stessa ribadisce di considerare legittime. Pertanto secondo Morando, la sentenza della Corte può e deve essere pienamente rispettata attraverso un intervento che rimuova quelle componenti dell’intervento del dicembre 2011 che la Corte censura.

Dal punto di vista tecnico, la vicenda si è originata con il decreto-legge n. 201 del 2011, la cui relazione tecnica è, dunque, la base di riferimento per la quantificazione dell'ammontare di risorse coinvolto. Dato il rilievo che l’intervento sulla parziale deindicizzazione delle pensioni aveva per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, la relazione stessa illustra la platea degli interessati e definisce i risparmi attesi, sia al lordo, sia al netto del prelievo IRPEF.

Nel dettaglio si tratta, per l'anno 2012 di 3,8 miliardi lordi e 2,9 miliardi netti, per l'anno 2013 di 6,7 miliardi lordi e 4,9 netti, per l'anno 2014 di 6,7 miliardi lordi e 4, 9 netti, per l'anno 2015 6,6 miliardi lordi e 4,9 netti, con andamento analogo negli anni successivi, per arrivare al 2018, quando l'onere è quantificato in 6,4 miliardi lordi e 4,7 miliardi netti.

La relazione  metteva quindi in aperta evidenza che l’intervento di "blocco" dell’adeguamento 2012-2013 aveva un effetto permanente  di riduzione della spesa previdenziale, pari, al netto delle imposte, a più di 4,5 miliardi l’anno (la relazione tecnica limita l’esame al 2018, ma è evidente che gli effetti erano destinati a perdurare anche oltre questa data). La relazione tecnica originaria viene aggiornata, al momento del passaggio da una Camera all’altra, dopo ciascuna lettura: si chiama "relazione tecnica al passaggio": sulla questione che qui interessa, la tabella originaria subisce una rilevante modificazione.  Per l'anno 2012 si hanno, infatti,  2,4  miliardi lordi e  1,8 netti, per l'anno 2013, 4,2 lordi e 3,1 netti, per l'anno 2014, 4,2 lordi e 3,1 netti, per l'anno 2015, 4,1 lordi e 3,1 netti, per l'anno 2016 4,1 lordi e  3,0 netti, per l'anno 2017, 4,1 lordi e  3 netti,  per l'anno 2018,  4 lordi e 2,9 netti.

Questi mutamenti sono stati determinati dalla diversa definizione dei presupposti del calcolo. La relazione tecnica originaria assumeva a base la quota percentuale del monte pensioni corrispondente a pensioni superiori a due volte il minimo INPS: si trattava di circa il 76,5 per cento di tale grandezza. Nella relazione tecnica di passaggio la quota è quella relativa a pensioni superiori a tre volte il minimo: circa 54 per cento del monte pensioni pagato e da pagare nel 2011 e nel 2012. Non è un particolare di poco conto: il "peso" del blocco, che prima gravava su tre euro ogni quattro del monte pensioni complessivo, ora grava su un euro ogni due.

Governo e Parlamento avevano dunque tenuto ben presente l’esigenza di contemperare i due obiettivi in gioco: realizzare subito importanti risparmi di spesa, per evitare il possibile collasso finanziario, senza penalizzare gli interessi della platea dei pensionati più poveri, se conferma il rilievo della misura di "blocco" dell’adeguamento rispetto alla correzione complessiva del tendenziale realizzata dal decreto-legge (del resto resa evidente anche dal prospetto riepilogativo collocato dalla Ragioneria generale dello Stato in apertura della relazione tecnica di passaggio), ma si dà conto di significative variazioni intervenute nella lettura parlamentare del decreto-legge.

Risulta quindi acclarato che, in sede di conversione, è dato riscontrare non solo la presenza della documentazione tecnica circa le "attese maggiori entrate", di cui parla la sentenza,  (che sono però da intendersi come "minori spese"), ma anche lo sviluppo di un confronto politico circa i caratteri dell’intervento e il suo impatto sociale. Si può dunque concludere che la dialettica Governo-Parlamento si sia pienamente sviluppata proprio sul tema del ragionevole equilibrio tra "esigenze finanziarie" (sottolineate dal Governo con la decisione di "coprire" con l’indicizzazione al 100 per cento le pensioni fino a due volte il trattamento minimo) e i "diritti oggetto di bilanciamento". Equilibrio - malgrado la forte correzione introdotta (il monte pensioni pagate interessato dal blocco ridotto del 25 per cento circa) -  che si può ritenere ancora troppo spostato verso le "esigenze finanziarie". Non si può negare, tuttavia, che questo equilibrio sia stato consapevolmente ricercato. E che questa ricerca si sia sviluppata assumendo a base informazioni tecniche "di dettaglio".

Ci si può chiedere se fosse  veramente  difficile la "contingente situazione finanziaria" di quel fine novembre – inizio dicembre 2011. La sentenza sembra dubitarne quando afferma che la disposizione concernente l’azzeramento del meccanismo perequativo si limita a richiamare genericamente la contingente situazione finanziaria,  e poco oltre a dire che tale diritto (quello ad una prestazione previdenziale adeguata), costituzionalmente fondato, risulta irragionevolmente sacrificato nel nome di esigenze finanziarie non illustrate in dettaglio". Il comma 25 dell’articolo 24 del decreto-legge recita testualmente: "In considerazione della contingente situazione finanziaria".

Ma quel comma è parte – quantitativamente essenziale, come già visto – dell’articolo 24, che così recita, al comma 1: "Le disposizioni del presente articolo (tutte, compresa quella recata dal comma 24) sono dirette a garantire, il rispetto degli impegni internazionali e con l’Unione Europea, dei vincoli di bilancio, la stabilità economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul PIL, in conformità dei seguenti principi e criteri: equità e convergenza intra e intergenerazionale, con clausole derogative soltanto per le categorie più deboli".

[...omissis..] C’è chi sostiene che la sentenza non lasci spazio ad alcuna interpretazione: dichiarato illegittimo il comma 25 dell’articolo 24 del decreto 201, essa determinerebbe il ritorno alla legislazione vigente in materia di indicizzazione delle pensioni prima del dicembre 2011. Con le conseguenze finanziarie che sono ben illustrate dalla relazione tecnica originale al Decreto e alla relazione tecnica di passaggio sopra richiamata. Il Ministro dell’economia ha già messo in evidenza che, in questo modo, gli effetti sui conti pubblici sarebbero tali da determinare, contemporaneamente, la violazione della regola del 3 per cento nel rapporto indebitamento/PIL; la violazione della regola relativa al ritmo di avvicinamento all’Obiettivo di Medio Termine (il pareggio strutturale); la violazione della regola del debito.

Conseguenza inevitabile: la riapertura immediata della procedura di infrazione, per violazione delle tre regole fondamentali del Patto di Stabilità e Crescita Europeo. Ma è la stessa Corte, nella sentenza, a chiarire che non è questo il significato della sua decisione. Al punto 5 della sentenza, la Corte – nel dichiarare fondata la questione prospettata con riferimento agli articoli 3, 36 primo comma e 38, secondo comma, della Costituzione – ripercorre gli interventi legislativi messi in atto nel corso degli anni in tema di indicizzazione delle pensioni, e conclude che la disciplina generale prevede che soltanto le fasce più basse siano integralmente tutelate dalla erosione indotta dalle dinamiche inflazionistiche. Al punto 6 della sentenza la Corte esamina il susseguirsi nel tempo degli interventi di sospensione del meccanismo perequativo, e conclude richiamando la sentenza della Corte stessa n. 316 del 2010, con la quale ha reputato non illegittimo l’azzeramento (si intende ovviamente l’azzeramento dell’adeguamento ai prezzi), per il solo anno 2008, dei trattamenti pensionistici di importo elevato. Nel punto 7, la Corte rileva infine che quanto disposto dal comma 25 dell’articolo 24 del decreto salva Italia si discosta in modo significativo dalla regolamentazione precedente. Non solo la sospensione ha una durata biennale; essa incide anche sui trattamenti pensionistici di importo meno elevato.

La Corte rileva altresì’ che le soluzioni adottate dal decreto salva Italia si differenziano anche dalla legislazione ad esso successiva: nel 2014-2016, infatti, la legge n. 147 del 2013 (legge di Stabilità) ha stabilito che la perequazione si applichi  - con la tecnica degli scaglioni - al 100 per cento sulla quota di pensione fino a tre volte il minimo, al 95 per cento per la quota di pensione da tre a quattro volte il minimo, al 75 per cento per la quota di pensione fino a cinque volte il minimo, al 50 per cento per la quota di pensione fino a 6 volte. E ha bloccato integralmente la perequazione per il solo 2014 e solo per le fasce di importo superiore a sei volte il trattamento minimo.

Il giudizio della Corte sulla norma dichiarata illegittima trova quindi fondamento sulla riscontrata diversità dell’intervento del dicembre 2011 rispetto alle misure precedenti e successive (che la Corte stessa ricorda di aver considerato legittime con sue sentenze del passato; e mostra di continuare a considerare legittime anche nel presente, quando illustra – senza avanzare riserve - le caratteristiche dell’intervento deciso con legge di Stabilità per il triennio 2014-2016).

Due le ragioni del giudizio di diversità, rispetto ai precedenti, dell’intervento del decreto salva Italia: la durata biennale (e non annuale) del blocco dell’adeguamento ai prezzi; la mancata progressività del blocco, in rapporto alle diverse fasce di pensione percepita (sopra tre volte il minimo, l’adeguamento ai prezzi è interamente bloccato su tuttol’importo della pensione, non solo sulla quota eccedente tre volte il minimo). La Corte, dunque, ritiene che per queste due ragioni – durata e mancata progressività – la norma violi il principio di adeguatezza (articolo 38, secondo comma della Costituzione) e quello di sufficienza (articolo 36, primo comma della Costituzione) del trattamento pensionistico.

Dunque, la sentenza della Corte può e deve essere pienamente rispettata attraverso un intervento che rimuova quelle componenti dell’intervento del dicembre 2011 che la Corte censura. Stiamo lavorando per mettere a punto un intervento che abbia le caratteristiche suggerite dalla sentenza della Corte. È necessario farlo in tempi brevi, ma anche secondo modalità e con scelte e tecniche di copertura finanziaria che consentano di rispettare le regole fissate, in materia di tenuta dei conti pubblici e di decisione di bilancio, dalla Costituzione e dal Patto di Stabilità e Crescita che lega l'Italia agli altri Paesi dell’Unione.

Seguifb

Zedde

L'Inps, per voce del presidente Tito Boeri, si è detto pronto ad avviare le operazioni di rimborso, quale che sia la scelta del governo. 

Kamsin Slitta probabilmente a lunedì la decisione del Governo sulle pensioni. Renzi e Padoan hanno chiesto un mini-rinvio per mettere a punto un provvedimento che sarà «rispettoso della sentenza della Consulta e in linea con gli obiettivi di bilancio indicati nel Def», come ha ribadito ieri sera il ministero dell'Economia annunciando una «soluzione a breve». Si conferma quindi che il governo non intende aumentare il deficit oltre il 2,6% già indicato.

Partita dunque aperta sull'entità e sulle modalità del rimborso (calcola l'effetto sull'assegno della sentenza) anche se sembra prevalere l'ipotesi di procedere ad un adeguamento parziale e graduale. Circa 3-3,5 miliardi andranno comunque trovati tra «tesoretto» (1,6 miliardi di differenza tra deficit tendenziale e programmatico) e incasso dal rientro dei capitali, entrambe coperture che avranno comunque bisogno di una clausola di salvaguardia perché saranno verificate solo in sede di assestamento. All'interno di questo margine si sta ancora valutando una griglia di soluzioni, che guardano a limitare i rimborsi. Per il futuro il tema sarebbe poi affrontato con la legge di stabilità.

Sull'ipotesi di rimborsi parziali chiosa anche il viceministro all'Economia Enrico Morando (Pd), che ne ha parlato ieri in un'informativa alla Commissione Bilancio del Senato: «L'interpretazione in base alla quale la sentenza comporterebbe un ritorno alla legislazione precedente non è fondata», e in sostanza non c'è alcun obbligo di ridare tutto a tutti. La strada da percorrere, ha spiegato Morando, è invece quella di rimuovere le due ragioni che hanno portato la Corte a bocciare la normativa: perché «sospendeva l'indicizzazione per due anni e non per uno, come era accaduto in precedenza»; e perché il blocco riguardava anche pensioni più basse rispetto agli interventi del passato e non prevedeva un'applicazione progressiva, in base al reddito, dei tagli alla rivalutazione. In sostanza per rispondere alla sentenza l'esecutivo da un lato dovrebbe prevedere un meccanismo di indicizzazione decrescente al salire del reddito pensionistico e alzare la soglia oltre la quale non si prende nulla. Dall'altro però potrebbe limitarsi a restituire l'indicizzazione persa per uno solo dei due anni di blocco e non per entrambi.

Questa ipotesi non è solo di scuola. In queste ore è al vaglio dei tecnici e dei giuristi di Palazzo Chigi e Mef per valutarne la percorribilità. Di sicuro una decisione del genere ridurrebbe nettamente l'impatto dell'operazione. Va tenuto conto che nel 2012 la perdita del potere d'acquisto fu del 3% mentre nel 2013 scese all'1,2%. Limitando la restituzione a un solo anno è evidente che l'impegno potrebbe essere più che dimezzato. Anche se dal punto di vista politico è chiaro che la soluzione offrirebbe il fianco alle polemiche. Il presidente dell'Inps Tito Boeri ha auspicato ieri una misura basata sull'equità non solo tra i redditi e ma anche tra le generazioni. Secondo Boeri la restituzione, in virtù degli «importanti effetti redistributivi», «sia basata sull'equità non solo tra chi ha di più e chi ha di meno ma anche anche tra chi ha avuto di più e chi è chiamato a dare di più ma avrà di meno».

seguifb

Zedde

All'attenzione del Ministro del Lavoro c'è la questione riguardante i lavoratori che fruivano nel corso del 2011 dei congedi e dei permessi per l'assistenza di familiari con disabilità.

Kamsin Il Ministro del Lavoro, Giuliano Poletti risponderà oggi in Commissione Lavoro alla Camera dei Deputati all'interrogazione sollevata dagli Onorevoli Fedriga e Simonetti (Lega Nord)  sull'insufficienza dei posti relativi ai lavoratori che assistevano disabili nel 2011 destinatari della IV e VI salvaguardia (atto 5-05507).

Da mesi - si legge nell'interrogazione - i cosiddetti «esodati legge 104» attendono una risposta circa il loro futuro previdenziale. Si tratta di quei lavoratori che nel 2011 erano in congedo o permesso per assistere familiari con disabilità, ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 e dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, che avrebbero perfezionato i requisiti anagrafici e contributivi per la pensione con le regole antecedenti all'entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 entro il 36o mese successivo all'entrata in vigore del decreto medesimo (6 gennaio 2015).

Il predetto articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001, riguarda genitori, fratelli e sorelle conviventi in congedo per assistere persone con handicap grave, mentre l'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 riguarda genitori, parenti o affini entro il terzo grado (figli, genitori, fratelli e sorelle, nonni, zii, nipoti, bisnipoti e bisnonni, suoceri, genero, nuora, cognati, zii del coniuge) di un bambino fino ai 3 anni di età con handicap grave che hanno usufruito dei permessi mensili di tre giorni per l'assistenza del parente.

Per costoro la salvaguardia era contenuta nell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 102 del 2013, convertito dalla legge n. 124 del 2013 (cosiddetto «quarta salvaguardia»); tale platea era stata stimata in 2.500 unità, invece, lo stesso Inps ha certificato oltre 4.800 aventi diritto a fronte dei 2.500 posti disponibili, comunicando che detta platea si è esaurita consentendo di salvaguardare solo i lavoratori che maturino i requisiti entro il 31 ottobre 2012. Sono pertanto rimasti fuori dalla tutela i lavoratori che hanno maturato il requisito dal 1o novembre 2012 al 31 dicembre 2013.

Il Governo - proseguono i deputati - non ha ancora deciso come sanare questi esuberi della 4o salvaguardia, ignorando che ad essi si aggiungono nel tempo gli ulteriori 1.800 lavoratori in congedo dal 2011 (di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) della legge n. 147 del 2014) che perfezionano i requisiti pensionistici con le regole pre-riforma Fornero entro il 6 gennaio 2016.:

Pertanto - concludono i deputati -  si chiede se e ed in che termini il Governo intenda garantire gli «esodati legge 104» di cui alla IV salvaguardia in esubero rispetto ai posti disponibili senza vanificare le aspettative di coloro che, raggiungendo i requisiti entro il 6 gennaio 2016, rientrerebbero nella VI salvaguardia.

In discussione c'è anche l'interrogazione sollevata dall'Onorevole Gnecchi che chiede al Governo quali interventi in materia pensionistica intenda adottare per favorire il ricambio generazionale e garantire un adeguato tasso di sostituzione per i lavoratori più giovani (5-05423).

Seguifb

Zedde

L'Inps pubblica la Circolare che regola le modalità di attuazione del fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del Gruppo Poste Italiane di cui Decreto interministeriale n. 78642 del 24 gennaio 2014, con l'adeguamento all’articolo 3 della legge n. 92/2012. La Circolare riassume i criteri per il conseguimento dell'Assegno straordinario di sostegno al reddito e per il versamento della contribuzione correlata con le aliquote di Finanziamento, gli adempimenti procedurali e le Modalità di compilazione del flusso Uniemens.

Il testo della Circolare 95/2015

 

A. PREMESSA

1. Il quadro normativo

Per assicurare adeguate forme di sostegno al reddito ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale, l’articolo 3 della legge n. 92/2012, intitolato “Tutele in costanza di rapporto di lavoro”, e successive  modifiche ed integrazioni, ha stabilito che le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possano stipulare accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito.

I Fondi di solidarietà, nell’ambito ed in connessione con processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, di riorganizzazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività di lavoro, oltre ad assicurare ai lavoratori delle imprese di uno o più settori, interventi di tutela economica in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, possono perseguire l’ulteriore finalità di erogare assegni straordinari per il sostegno del reddito riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo a lavoratori che raggiungano i requisiti minimi previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato entro cinque anni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

Il comma 42, del citato articolo 3, dispone che i Fondi di solidarietà di settore, già istituiti ai  sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, debbano adeguarsi alle norme previste dalla novella legislativa del 2012, con decreti del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro delle finanze, la cui adozione determina, ai sensi del successivo comma 43, l’abrogazione dei decreti interministeriali recanti i preesistenti regolamenti dei Fondi.

In data 27 giugno 2013 è stato stipulato un accordo sindacale nazionale tra Poste Italiane spa e SLC-CGIL, UIL-POSTE, FAILP-CISAL, CONFSAL Com.ni e UGL Com.ni con il quale, in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, si è convenuto di adeguare il “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale di Poste Italiane spa”, già istituito presso l’Inps, e del quale rappresenta una gestione, alle previsioni di cui al citato articolo 3 della legge n. 92 del 28 giugno 2012 e di estenderlo ad altre società del Gruppo Poste Italiane.

Il predetto accordo è stato recepito con decreto interministeriale n. 78642 del 24 gennaio 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2014 (allegato n. 1), che ha dettato la nuova disciplina del preesistente Fondo di solidarietà del personale di Poste Italiane spa.

L’entrata in vigore di tale decreto ha determinato l’abrogazione del decreto interministeriale n. 178 del 1° luglio 2005.

2. Caratteristiche del Fondo di solidarietà

2.1 Finalità e ambito di applicazione

Il Fondo di solidarietà, nell’ambito ed in connessione con processi di ristrutturazione e/o di situazioni di crisi, e/o di rilevante riorganizzazione aziendale o di riduzione o di trasformazione di attività o di lavoro, ha lo scopo di attuare, nei confronti del personale delle società del Gruppo Poste Italiane di cui all’articolo 7, comma 9-sexies, del decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito dalla legge n. 125 del 30 ottobre 2013, interventi che favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità e realizzino politiche attive di sostegno al reddito e all’occupazione.

Il citato articolo 7, comma 9-sexies, prevede che le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 8, del decreto legge n. 487 del 1° dicembre 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 71 del 29 gennaio 1994, si interpretano nel senso che, a decorrere dalla data di trasformazione dell’ente “Poste Italiane” in società per azioni, le stesse si applicano alla società Poste Italiane spa e a tutte le società nelle quali la medesima detiene una partecipazione azionaria di controllo, ad esclusione delle società con licenza bancaria, di trasporto aereo e che svolgono attività di corriere espresso.

2.2  Natura giuridica, obblighi di bilancio e gestione del Fondo

Il Fondo non ha personalità giuridica e costituisce una gestione dell’Inps e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del citato decreto interministeriale.

Il Fondo ha l’obbligo del bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità finanziaria, ai sensi del comma 26 dell’articolo 3 della legge n. 92/2012.

Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite.

Il Fondo ha l’obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione ad otto anni, fermo restando l’obbligo di aggiornamento al momento della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l’equilibrio dei saldi di bilancio.

Sulla base del bilancio di previsione il Comitato amministratore, organo di gestione del Fondo, ha facoltà di proporre modifiche riguardo l’importo delle prestazioni o la misura dell’aliquota di contribuzione, da adottarsi secondo le modalità previste dal comma 29 dell’articolo 3 della legge n. 92/2012 e successive modifiche ed integrazioni. 

Gli articoli 3 e 4 del citato decreto disciplinano la composizione, la durata delle cariche e i compiti del Comitato amministratore del Fondo. In particolare, il Comitato delibera la concessione degli interventi e dei trattamenti. Per quanto riguarda gli assegni straordinari, il Comitato prende atto degli accordi aziendali trasmessi dalle Sedi per il tramite della Direzione centrale pensioni. Nel frattempo le Sedi competenti per l’erogazione della prestazione liquidano gli assegni, salvo parere contrario da parte del Comitato medesimo.

Gli oneri di amministrazione del Fondo, determinati secondo i criteri e nella misura previsti dal regolamento di contabilità dell’Istituto, sono a carico del Fondo e vengono finanziati nell’ambito della contribuzione dovuta, ai sensi del comma 9 dell’articolo 3 della legge n. 92/2012.

Per gli assegni straordinari gli oneri di gestione sono a carico delle singole aziende esodanti, le quali provvedono a versarli all’Istituto distintamente, con le modalità definite dall’Istituto medesimo.

B.        INTERVENTI

1. Prestazioni

Il Fondo provvede, nell’ambito dei processi di ristrutturazione e/o di situazioni di crisi, e/o di rilevante riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, nei confronti dei soggetti aderenti al Fondo:

  1. al finanziamento di programmi formativi di riconversione e/o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali e/o comunitari;
  2. al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori dipendenti dai soggetti aderenti al Fondo, interessati da riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente ed al versamento della contribuzione correlata;
  3. all’erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo, e al versamento della contribuzione correlata dovuta alla competente gestione previdenziale.

 Si fa riserva di fornire, con successiva circolare, le istruzione amministrative ed operative in ordine alla modalità di presentazione delle domande di prestazioni ordinarie di cui ai punti 1) e 2), nonché la disciplina di dettaglio delle stesse. 

2. Assegno straordinario di sostegno al reddito

Destinatario delle prestazioni straordinarie (articolo 5, comma 1, lettera b) è il personale dipendente, con esclusione dei dirigenti, delle aziende del Gruppo Poste Italiane coinvolto in processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che si trovi nelle condizioni di maturare i requisiti minimi per la fruizione del trattamento pensionistico (il più prossimo tra anticipato o di vecchiaia) a carico della gestione previdenziale obbligatoria di appartenenza entro un periodo massimo di 60 mesi dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

I predetti lavoratori sono iscritti, ai fini previdenziali obbligatori, presso il Fondo di Quiescenza Poste o presso il Fondo pensione lavoratori dipendenti.

Il valore dell’assegno straordinario erogato in forma rateale è pari all’importo del trattamento pensionistico che gli interessati percepirebbero alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione stessa.

Per i periodi di erogazione dell’assegno compresi fra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età e di contribuzione richiesti per il perfezionamento del diritto a pensione, l’azienda esodante versa la contribuzione correlata al nuovo Fondo, per il successivo riversamento alla competente gestione previdenziale.

2.1       Requisiti del datore di lavoro

L’accesso alla prestazione straordinaria da parte di una azienda destinataria del Fondo di solidarietà di settore, è subordinato all’espletamento delle procedure legislative, ove previste, e contrattuali di confronto sindacale, prescritte dalla contrattazione collettiva, secondo quanto stabilito dall’accordo nazionale stipulato in data 27 giugno 2013.

Le suddette procedure devono concludersi con un accordo aziendale sottoscritto dalle parti sociali.

La società esodante presenta alla Sede Inps che ha in carico la posizione aziendale (individuata sulla base della matricola principale dell’azienda) l’accordo sindacale che individui, nell’ambito delle previsioni contrattualmente definite, le modalità di esodo del proprio personale dipendente in possesso dei requisiti che consentano l’intervento del Fondo di sostegno, indicando altresì la Sede Inps presso la quale l’azienda medesima deve versare la provvista a copertura degli assegni straordinari.

Insieme con l’accordo de quo, l’azienda esodante deve trasmettere alla predetta Sede Inps la dichiarazione denominata “Mod. di accreditamento e variazioni” (allegato n. 2).

2.2       Requisiti del lavoratore

La legge non individua requisiti specifici per l’accesso all’assegno straordinario, ma ne subordina il diritto e l’erogazione al perfezionamento dei requisiti minimi contributivi ed anagrafici, a carico della gestione previdenziale obbligatoria di appartenenza, previsti dalla vigente normativa al momento del pensionamento, utili per il conseguimento della pensione anticipata o di vecchiaia entro il periodo massimo di fruizione della prestazione in argomento.

Si richiamano: la circolare 35/2012, che illustra la normativa vigente da 01/01/2012 in materia di pensionamento di vecchiaia e anticipato (art. 24 legge 214/2011, e s.m.i.), la circolare 63/2015 e il messaggio 2535/2015 in tema di aspettativa di vita, nonché la circolare 74/2015 che illustra la legge 190/2014 (stabilità 2015). 

Ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi per il diritto alla prestazione sono utili anche:

  • periodi contributivi maturati all’estero in Paesi ai quali si applica la regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza sociale (Stati UE, Svizzera e Paesi SEE); 
  • periodi contributivi maturati all’estero in Paesi legati all’Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale (esclusivamente per i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria); 
  • periodi di contribuzione nelle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi amministrate dall’Inps (coltivatori diretti, mezzadri, coloni, artigiani, commercianti) e l’accertamento del diritto alla pensione deve essere effettuato secondo le regole della gestione dei lavoratori autonomi nella quale il lavoratore ha contribuito da ultimo (esclusivamente per i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria).

I contributi eventualmente versati per gli stessi periodi in più gestioni previdenziali devono essere computati una sola volta.

Si precisa che non può essere accolta la domanda di prestazione finalizzata alla pensione anticipata nel caso in cui il lavoratore sia già titolare di pensione di invalidità o di assegno ordinario di invalidità.

L’accertamento dei requisiti per l’accesso all’assegno straordinario viene effettuato dall’azienda esodante sulla base della documentazione prodotta dai lavoratori.

Su richiesta del lavoratore o su delega di quest’ultimo al datore di lavoro, le Sedi Inps competenti provvedono a rilasciare i relativi estratti contributivi.

2.3       Adempimenti della Sede Inps che ha in carico la matricola aziendale

La Sede Inps che ha in carico la posizione aziendale, ricevuta la documentazione relativa agli accordi di esodo, procede alla fase istruttoria con l’attribuzione del codice di autorizzazione 3R all’azienda richiedente l’accesso al Fondo.

La medesima Sede provvede a trasmettere alla Direzione centrale pensioni l’accordo aziendale, insieme con la dichiarazione “Mod. di accreditamento e variazioni” contenente, in particolare, l’indicazione della Sede Inps scelta per il versamento del contributo straordinario.

La Direzione centrale pensioni, ricevuto quanto sopra, procede all’attribuzione del codice identificativo da comunicare al datore di lavoro esodante ai fini sia della presentazione della domanda di assegno straordinario per i singoli dipendenti sia del versamento della provvista anticipata mensile.

2.4  Presentazione della domanda 

La domanda di assegno straordinario da erogarsi in forma rateale, sottoscritta dal lavoratore e dal legale rappresentante dell’azienda, deve riportare sia i dati identificativi dell’azienda sia i dati anagrafici e contributivi del lavoratore.

La domanda deve essere presentata dall’azienda esodante.

Le Sedi Inps competenti per la liquidazione della prestazione sono:

  • per i lavoratori iscritti al Fondo di Quiescenza Poste, le Sedi polo indicate nella circolare n. 103/2013;
  • per i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, le Sedi competenti in base al criterio generale della residenza.

La Sede Inps competente deve segnalare all’azienda esodante e al lavoratore eventuali discordanze tra quanto accertato dal datore di lavoro e quanto verificato dalla Sede medesima.

2.5 Finalità dell’assegno straordinario e modalità di calcolo

L’articolo 10, comma 5, del decreto n. 78642/2014, riportante il nuovo regolamento del Fondo, stabilisce che il Fondo provvede all’erogazione di assegni straordinari per il sostegno del reddito il cui calcolo si effettua con le stesse modalità utilizzate per il calcolo della pensione che teoricamente spetterebbe all’interessato al momento della cessazione del rapporto di lavoro, e contestuale accesso al Fondo di sostegno, con l’aggiunta dei periodi per i quali l’azienda si impegna a versare la contribuzione correlata.

In particolare:

  • per i lavoratori che possono conseguire la pensione anticipata prima di quella di vecchiaia, il valore dell’assegno è pari alla somma dell’importo netto del trattamento pensionistico spettante alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione anticipata, e dell’importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario; 
  • per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella anticipata, il valore dell’assegno è pari alla somma dell’importo netto del trattamento pensionistico spettante alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia, e dell’importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.

L’importo netto del trattamento pensionistico spettante, si determina assoggettando l’importo lordo del predetto trattamento al regime fiscale vigente all’atto dell’accesso al Fondo, con i relativi scaglioni di reddito ed aliquote, esclusa l’applicazione delle deduzioni dal reddito imponibile, ovvero le detrazioni di imposta, tempo per tempo vigenti.

A decorrere dal 1° gennaio 2012, per  le anzianità contributive maturate a partire da tale data, la quota di pensione è calcolata secondo il sistema contributivo ai sensi dell’articolo 24, comma 2, della legge n. 214/2011, e s.m.i.

Sulla base della nuova formulazione del regolamento del Fondo di solidarietà, la contribuzione correlata versata dall’azienda esodante durante il periodo di fruizione della prestazione medesima, deve essere computata nella così detta quota D.

Nel caso di liquidazione con il sistema contributivo o misto, il coefficiente di trasformazione viene individuato con le modalità già in uso per la categoria:

  • nel sistema di calcolo misto, deve essere utilizzato il coefficiente di trasformazione relativo all’età del lavoratore alla decorrenza dell’assegno;
  • nel sistema di calcolo esclusivamente contributivo, deve essere utilizzato il coefficiente di trasformazione relativo all’età del lavoratore alla scadenza dell’assegno.

Trattandosi di prestazione di accompagnamento alla pensione e non di pensione, si evidenzia che:

  • non viene trattenuto il contributo ONPI;
  • non è prevista la rivalutazione annua (perequazione);
  • non vengono corrisposti i trattamenti di famiglia;
  • non è prevista l’attribuzione delle prestazioni collegate al reddito spettanti sulle pensioni;
  • non spettano gli interessi legali né la rivalutazione monetaria.

Sugli assegni straordinari possono essere effettuate trattenute per contributo sindacale, per cumulo con redditi da lavoro, per pignoramento, per provvedimento del giudice, nonché il recupero di somme eccedenti afferenti le prestazione stessa.

Non possono essere effettuate trattenute per il pagamento di oneri (ad esempio: per riscatti e ricongiunzioni che devono essere interamente versati prima dell’accesso alla prestazione; per cessione del quinto; per mutui ecc.).

Gli assegni straordinari sono prestazioni “dirette” e non sono reversibili. In caso di decesso del beneficiario, ai superstiti viene liquidata la pensione indiretta, con le norme ordinarie, tenendo conto anche della contribuzione correlata versata in favore del lavoratore durante il periodo di assegno straordinario.

Il Comitato amministratore del Fondo, con apposite deliberazioni, ha specificato le ulteriori tipologie di pensione in vista delle quali è ammesso l’accesso all’assegno straordinario, dietro presentazione di specifica domanda e - ove richiesto -  di apposita dichiarazione del lavoratore.

In particolare:

- ai sensi della delibera n. 4 del 14 maggio 2007 all’assegno straordinario possono essere ammessi anche i soggetti la cui pensione sia liquidata esclusivamente con il sistema contributivo;

- ai sensi della delibera n. 5 del 14 maggio 2007 all’assegno straordinario possono essere ammesse anche le lavoratrici che optano per la disciplina sperimentale di cui all’articolo 1, comma 9, della legge n. 243/2004, a condizione  che  la decorrenza del trattamento pensionistico  si collochi entro il 31 dicembre 2015;

- ai sensi della delibera n. 6 del 14 maggio 2007 l’importo dell’assegno straordinario è determinato tenendo conto della maggiore anzianità contributiva da riconoscere ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge n. 113 del 29 marzo 1985, e successive integrazioni e modificazioni (soggetti privi della vista), nonché dell’articolo 80, comma 3, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (soggetti non udenti o con invalidità superiore al 74%).

2.6       Procedure di liquidazione  

La Sede Inps competente per la liquidazione, verificata l’esistenza dei requisiti previsti per l’accesso alla prestazione straordinaria, nonché l’effettiva cessazione del rapporto di lavoro, provvede all’erogazione della prestazione in argomento.

L’assegno straordinario è liquidato con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla data di presentazione della relativa domanda ed è erogato per dodici mensilità. Tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la decorrenza dell’assegno straordinario non deve sussistere soluzione di continuità.

Il pagamento degli assegni straordinari è disposto, come per la generalità delle pensioni pagate dall’Inps, in rate mensili anticipate, la cui esigibilità è fissata al primo giorno bancabile di ciascun mese.

La liquidazione del trattamento pensionistico sarà comunque effettuata sulla base della normativa in vigore alla data di decorrenza della pensione stessa.

Gli assegni sono contraddistinti con la categoria numerica 028, alla quale corrisponde la categoria alfabetica “VOCOOP”.

2.7       Comunicazione di liquidazione e scadenza dell’assegno

A seguito della liquidazione dell’assegno straordinario, viene inviata agli interessati,  unitamente al certificato necessario per riscuotere la prestazione, una comunicazione con le informazioni relative al pagamento e alla data di scadenza dell’assegno stesso.

Il lavoratore ha l’onere di presentare in tempo utile la domanda di pensione alla Sede Inps competente, non essendo prevista la trasformazione automatica dell’assegno straordinario in pensione.

2.8       Erogazione in unica soluzione

 

Il lavoratore può optare per l’erogazione in unica soluzione. In tale caso, l’assegno straordinario una tantum è pari ad un importo corrispondente al 60% di quanto sarebbe spettato se l’erogazione della prestazione straordinaria fosse avvenuta in forma rateale, attualizzato al tasso ufficiale di riferimento BCE alla data di decorrenza della prestazione.

La contribuzione correlata non è dovuta e, pertanto, non viene versata dall’azienda esodante.

 

Anche in questo caso è necessario che in capo al lavoratore sussistano i requisiti previsti per l’accesso alla prestazione straordinaria; in particolare, i requisiti prescritti dalla legge per il conseguimento della prestazione devono essere perfezionati entro il periodo massimo di permanenza nel Fondo.

2.9       Regime tributario

Gli assegni straordinari di sostegno al reddito erogati in forma rateale dal Fondo in argomento sono soggetti al regime della tassazione separata, con l’utilizzo dell’aliquota TFR, ai sensi dell’articolo 19 TUIR (già articolo 17). Al riguardo, si veda la risoluzione n. 169E/2007 dell’ Agenzia dell’Entrate.

Lo stesso regime tributario si applica agli assegni straordinari erogati in unica soluzione.

2.10 Contributi sindacali 

Previa stipula di apposita convenzione tra l’Inps e le Organizzazioni sindacali, i lavoratori che fruiscono dell’assegno straordinario hanno la possibilità di proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore dell’Organizzazione sindacale di appartenenza stipulante il contratto collettivo nazionale di lavoro con cui è stata convenuta l’istituzione del Fondo.

2.11 Contribuzione correlata

Per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito, compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età e/o anzianità contributiva richiesti per la maturazione del diritto a pensione  anticipata o di vecchiaia, è versato dal datore di lavoro, al nuovo Fondo di solidarietà, per il successivo riversamento alla gestione previdenziale d’iscrizione dei lavoratori interessati, il contributo di finanziamento per la contribuzione utile al conseguimento del diritto alla pensione e alla determinazione della sua misura.

La contribuzione correlata, per espressa previsione del decreto interministeriale, è dovuta tenendo conto di quanto previsto dal comma 34 dell’articolo 3 della legge n. 92/2012, il quale rinvia alle disposizioni di cui all’articolo 40 della legge n. 183 del 4 novembre 2010. Pertanto, il valore retributivo da considerare per il calcolo “è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi”.

Ci si richiama, in proposito, alle indicazioni già fornite dall’Istituto nella circolare n. 11 del 2013, punto 7.

Per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, si terrà conto del massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge n. 335 dell’8 agosto 1995, la cui misura per l'anno 2015 è pari a € 100.324,00.

La misura della contribuzione correlata è calcolata sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo di appartenenza dei lavoratori, tempo per tempo vigente.

L’aliquota IVS dovuta dagli iscritti al Fondo speciale di Quiescenza Poste per il 2015 è pari al 32,65%, per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti è pari al 33%.

Detta aliquota verrà computata tenendo conto dell’aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, di cui all’articolo 3-ter del decreto-legge n. 384/1992 (convertito con modificazioni dalla legge n. 438 del 14 novembre 1992).

Per i lavoratori cessati dal rapporto di lavoro, ammessi a fruire dell’assegno straordinario di sostegno al reddito sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione, il versamento della contribuzione correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti richiesti per il diritto a pensione anticipata o di vecchiaia.

Il versamento della contribuzione correlata deve essere, comunque, effettuato entro il mese antecedente a quello di decorrenza della pensione.

Come sopra precisato, se l’erogazione dell’assegno straordinario avviene, su richiesta del lavoratore, in unica soluzione, la contribuzione correlata non è dovuta e non verrà versata.

2.12 Cumulabilità  

L’articolo 11 del decreto interministeriale disciplina l’incompatibilità ed i limiti di cumulo dell’assegno straordinario con i redditi da lavoro eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione dell’assegno medesimo.

Il comma 1 prevede che l’assegno straordinario sia incompatibile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo derivanti da attività lavorativa prestata a favore di altri soggetti che svolgano attività in concorrenza con le attività delle imprese del Gruppo Poste Italiane.

Il comma 2 prevede che, per i periodi di svolgimento di tali attività, l’erogazione dell’assegno ed il versamento della contribuzione correlata vengano sospesi.

Diversamente, i successivi commi disciplinano la possibilità e i limiti del cumulo dell’assegno straordinario con i redditi derivanti da attività di lavoro non in concorrenza con il datore di lavoro esodante, e indicano la modalità con cui deve essere effettuata l’eventuale trattenuta.

In particolare, i commi 3, 4 e 6 prevedono che l’assegno straordinario sia cumulabile con i redditi da lavoro dipendente nel limite massimo dell’ultima retribuzione mensile percepita dal lavoratore in costanza di rapporto di lavoro, ragguagliata ad anno. In caso di superamento di tale limite, per la parte eccedente verrà effettuata sull’assegno straordinario la corrispondente trattenuta. Parimenti, la base imponibile considerata ai fini della contribuzione correlata verrà ridotta in misura pari all’importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione dei versamenti contributivi.

Il comma 5 prevede che l’assegno straordinario sia cumulabile con i redditi da lavoro autonomo, compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di rapporto di lavoro, nell’importo corrispondente al trattamento minimo di pensione erogabile dal Fondo di previdenza obbligatoria di appartenenza dell’interessato e per il 50% dell’importo eccedente il predetto trattamento minimo.

Il lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito è obbligato a dare tempestiva comunicazione dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi (articolo 11, comma 7) indicando il nuovo datore di lavoro, il periodo di svolgimento dell’attività di lavoro ed i redditi conseguiti.

Pertanto, il beneficiario di assegno straordinario che intraprenda una nuova attività di lavoro, a qualunque titolo (dipendente, autonomo, collaborazione, ecc.), è tenuto a darne comunicazione:

· all’azienda esodante per il rilascio del nulla osta;

. al Fondo di sostegno, tramite la Sede Inps che gestisce l’assegno straordinario.

In caso di inadempimento dell’obbligo, il lavoratore decade dal diritto alla prestazione ed è tenuto a restituire le somme indebitamente percepite - oltre gli interessi e la rivalutazione capitale - e la contribuzione correlata viene cancellata. Competente a decidere è il Comitato amministratore del Fondo (art. 4 del decreto interministeriale). 

2.13 Ricorsi amministrativi

Come previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera f), del decreto n. 78642/2014, i ricorsi devono essere indirizzati al Comitato amministratore del Fondo (presso la Direzione generale dell’Inps), al quale spetta decidere in unica istanza.

L’esecuzione delle decisioni adottate dal Comitato amministratore può essere sospesa dal Direttore generale per profili di illegittimità.

C.        FINANZIAMENTO

 

1. Modalità di finanziamento delle prestazioni

Le prestazioni del Fondo di solidarietà sono finanziate dai seguenti contributi:

a) contributo ordinario dello 0,50% (di cui lo 0,333% a carico del datore di lavoro e lo 0,167% a carico dei lavoratori) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, esclusi i dirigenti; eventuali incrementi o diminuzioni della misura del contributo ordinario saranno ripartiti tra datore di lavoro e lavoratori nella medesima ragione;

b) contributo addizionale; in caso di eventuale finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa è dovuto, altresì, un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, determinato nella misura dell’1,50%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali ed applicato alle retribuzioni perse dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni;

c) contributo straordinario; per la prestazione straordinaria in caso di esodo agevolato è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario, relativo ai soli lavoratori interessati dalla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.

Ai contributi di finanziamento di cui trattasi si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, compreso l’articolo 3, comma 9, della legge n. 335/1995, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.

2. Codifica Aziende

Rientra nell’ambito di applicazione del regolamento il personale di Poste Italiane spa e delle Società del Gruppo Poste Italiane di cui all’articolo 7, comma 9-sexies, del decreto-legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito dalla legge n. 125 del 30 ottobre 2013.

Alle società appartenenti al Gruppo Poste già contraddistinte dal codice di autorizzazione “1V” (avente il significato di “posizione relativa a personale iscritto ex-IPOST”), verrà attribuito, con decorrenza 01/2014, il codice di autorizzazione "3R”, che assume il nuovo significato di “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione, della riconversione e della riqualificazione professionale del personale del Gruppo Poste Italiane”.

In caso di mutamenti societari che determinino l’inclusione di ulteriori aziende nell’ambito di applicazione del Fondo, è necessario che le stesse ne diano notizia alla competente sede dell’Istituto al fine dell’attribuzione del suddetto c.a. 3R.

Non sono iscrivibili al Fondo le società derivate o derivanti dalle imprese del Gruppo Poste in seguito ad operazioni societarie in esito alle quali non venga mantenuta una partecipazione azionaria di controllo.

3. Contributo ordinario. Modalità di compilazione del flusso Uniemens

Ai fini della compilazione del flusso Uniemens - a decorrere dal mese di maggio 2015 - a differenza del passato, la contribuzione ordinaria non dovrà più essere esposta con separato codice contributivo, ma sarà calcolata nella aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, con esclusione dei dirigenti.

Non sono, pertanto, previste modifiche procedurali per la compilazione del flusso Uniemens.

Le aziende potranno versare il contributo ordinario, dovuto per le mensilità da gennaio 2014 ad aprile 2015, entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla data di emanazione della presente circolare (deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993, circolare n. 292 del 23/12/1993, punto 1).

Ai fini del versamento dei contributi dovuti per le mensilità da gennaio 2014 ad aprile 2015, le aziende valorizzeranno – all’interno di <DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito> –  l’elemento <AltreADebito> indicando i seguenti dati:

in <CausaleADebito> il codice “M156” che assume il significato di "Contributo ordinario Fondo Gruppo Poste periodo gennaio 2014 – aprile 2015";

in <Retribuzione> l’importo dell’imponibile arretrato, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, esclusi i dirigenti;

in <SommaADebito> l’importo del contributo, pari allo 0,5% dell’imponibile.

Con riferimento alle competenze relative al periodo da gennaio 2014 ad aprile 2015, resta ferma la possibilità, per gli interessati, di proporre istanza di  rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, secondo le regole generali, con aggravio degli interessi di dilazione nella misura vigente alla data di presentazione della domanda. In proposito, si ricorda che le aziende tenute al versamento anche delle quote a carico di dipendenti hanno facoltà di recuperare ratealmente la quota sospesa nei confronti del lavoratore, qualora presentino istanza di dilazione entro la scadenza sopra indicata (giorno 16 del terzo mese successivo alla data di emanazione della presente circolare).

4. Contributo addizionale

Con successiva circolare verranno fornite le istruzioni procedurali relative al contributo addizionale.

5. Finanziamento delle prestazioni straordinarie

5.1. Versamento anticipato della provvista mensile a copertura dell’assegno straordinario

 
Gli assegni straordinari vengono aggregati in base al codice di censimento attribuito al datore di lavoro esodante al fine di quantificare la somma complessiva lorda che deve essere versata dal datore di lavoro medesimo per il finanziamento delle prestazioni.
La procedura automatizzata a partire dal giorno 10 di ciascun mese individua gli assegni straordinari in essere, per i quali deve essere predisposto il flusso di pagamento relativo al mese successivo.

Tale importo viene reso disponibile:

·  in ambiente IMSPN, procedura AGENDA1, funzione PAES , per la sede INPS indicata dal datore di lavoro per il versamento mensile della provvista anticipata al fine di darne comunicazione all’ente esodante;

·  sul sito internet www.inps.it “Servizi online”, nella sezione “Enti pagatori: prestazioni di esodo”, per i datori di lavoro. Il servizio de quo rende disponibili in consultazione i dati sintetici ed analitici relativi al finanziamento mensile delle prestazioni in oggetto. L’accesso alle informazioni è consentito previo rilascio del codice PIN, con le modalità fornite nella pagina iniziale dell’applicazione (opzione “modalità di accesso”). Il codice PIN (o la sua estensione) deve essere richiesto alla sede INPS presso la quale avviene il versamento mensile.

L’accreditamento della provvista, sulla contabilità speciale di Tesoreria provinciale intestata alla sede, deve avvenire al massimo entro il giorno 15 del mese precedente a quello cui si riferisce la corresponsione delle prestazioni.

La predetta sede INPS, inderogabilmente entro il giorno 16 di ciascun mese, deve inserire in procedura, con la funzione PAES, la conferma dell’avvenuto versamento della somma richiesta.

Le modalità di versamento della provvista anticipata da parte delle aziende esodanti sui conti di tesoreria di Sede sono state da ultimo illustrate con il messaggio n. 9607 del 12 dicembre 2014.

5.2.   Versamento della quota del contributo straordinario, a copertura della contribuzione correlata

Le società del Gruppo Poste sono tenute a versare un contributo straordinario, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura della contribuzione correlata all’assegno straordinario.

Il contributo sarà versato per il periodo compreso tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la data di maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia.

Il contributo è interamente a carico del datore di lavoro.

Per i lavoratori iscritti al Fondo speciale di Quiescenza Poste che percepiscono l’assegno straordinario, per i quali l’azienda è tenuta a versare il contributo straordinario a finanziamento della contribuzione correlata, saranno esposti nel flusso Uniemens individuale utilizzando, all’interno dell’elemento <Tipo Lavoratore>di <Dati Retributivi>, il nuovo codice “AP” che assume il nuovo significato di “Lavoratori per i quali viene versata la contribuzione figurativa correlata all’assegno straordinario per il sostegno del reddito del Fondo di solidarietà del personale del Gruppo Poste Italiane”.

Per ciascun lavoratore, all’interno dell’elemento <Dati Retributivi>, dovrà essere valorizzato l’elemento <Imponibile>, indicando l’imponibile sul quale è calcolata la contribuzione correlata, e l’elemento <Contributo> in corrispondenza del quale sarà indicato l’importo della contribuzione correlata da versare (pari al 32,65% della suddetta base imponibile).

La valorizzazione dei suddetti elementi genererà nel DM2013 virtuale ricostruito dalla procedura, il seguente codice:

Codice

Significato

M131

Contributo straordinario per contribuzione correlata relativa all’assegno straordinario erogato dalFondo Gruppo Poste Italiane a carico dei datori di lavoro.

Per i lavoratori iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti che percepiscono  l’assegno straordinario, per i quali l’azienda è tenuta a versare il contributo straordinario a finanziamento della contribuzione correlata, saranno esposti nel Flusso Uniemens individuale utilizzando all’interno dell’elemento <Tipo Lavoratore> <Dati retributivi> il codice “PT” avente il significato di “Lavoratori già iscritti al FPLD per i quali viene versata la contribuzione figurativa correlata all’assegno straordinario per il sostegno del reddito del Fondo di solidarietà del personale del Gruppo Poste Italiane”.

Per ciascun lavoratore, dovrà essere indicata la qualifica rivestita all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro. Inoltre all’interno dell’elemento<Dati Retributivi>, dovrà essere valorizzato l’elemento <Imponibile>, indicando l’imponibile sul quale è calcolata la contribuzione correlata, e l’elemento <Contributo> in corrispondenza del quale sarà indicato l’importo della contribuzione correlata da versare (pari al 33% della suddetta base imponibile)

La valorizzazione dei suddetti elementi genererà nel DM2013 virtuale ricostruito dalla procedura, il seguente codice:

Codice

Significato

M115

Contributo straordinario per contribuzione correlata relativa all’assegno straordinario erogato dal Fondo Gruppo Poste Italiane a carico dei datori di lavoro”. 

 

D.    ISTRUZIONI CONTABILI

In applicazione dell’articolo 2, comma 3, del decreto interministeriale n. 78642 del 24 gennaio 2014, alla gestione contabile già istituita presso l’Inps, per rilevare i fenomeni economico-finanziari di pertinenza del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale delle Poste Italiane spa, di cui al decreto ministeriale n. 178/2005, si è provveduto a variare opportunamente la denominazione, come di seguito indicato:

PI – Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del Gruppo Poste Italiane”.

In seno alla citata gestione, è presente la contabilità separata PIR – Gestione assicurativa a ripartizione.

Ai fini della rilevazione contabile dei contributi dovuti dalle aziende del Gruppo Poste Italiane per il finanziamento del Fondo e versati secondo le disposizioni operative di cui ai precedenti punti 3 (contribuzione ordinaria), 5.1 (contributo straordinario a copertura dell’assegno straordinario) e 5.2 (contribuzione correlata all’assegno straordinario) del paragrafo C, si istituiscono i seguenti nuovi conti:

PIR21111 per il contributo ordinario di competenza degli anni precedenti;

PIR21171 per il contributo ordinario di competenza dell’anno in corso;

PIR21113 per il contributo relativo alla copertura figurativa correlata all’assegno straordinario, di competenza degli anni precedenti (contraddistinto dal codice “M131”, relativo ai lavoratori iscritti alla gestione pensionistica ex IPOST);

PIR21173 per il contributo relativo alla copertura figurativa correlata all’assegno straordinario, di competenza dell’anno in corso (contraddistinto dal codice “M131”, relativo ai lavoratori iscritti alla gestione pensionistica ex IPOST);

PIR21114 per il contributo relativo alla copertura figurativa correlata all’assegno straordinario, di competenza degli anni precedenti (contraddistinto dal codice “M115”, relativo ai lavoratori iscritti al FPLD);

PIR21174 per il contributo relativo alla copertura figurativa correlata all’assegno straordinario, di competenza dell’anno in corso (contraddistinto dal codice “M115”, relativo ai lavoratori iscritti al FPLD);

PIR21116 per il contributo a copertura degli assegni straordinari.

Con riferimento alla contribuzione ordinaria, la procedura di ripartizione DM imputerà le somme riscosse, rispettivamente ai conti PIR21111 e PIR21171,  a seconda che la competenza sia degli anni precedenti o dell’anno in corso. Pertanto, per la contribuzione dovuta allo stesso titolo e valorizzata nel flusso UNIEMENS con il codice “M156”, in relazione ai periodi di competenza gennaio 2014 – aprile 2015,  la procedura automatizzata movimenterà i medesimi conti.

La rilevazione contabile del contributo a copertura degli assegni straordinari, dovuto dalle aziende esodanti e riscosso con le modalità descritte al punto 5.1 del paragrafo C (messaggio n. 9607 del 12 dicembre 2014), dovrà essere effettuata, a cura delle sedi, al conto PIR21116.

Per ciò che concerne, invece, l’imputazione contabile del contributo addizionale, si rinviano le istruzioni all’atto dello scioglimento della riserva di cui al punto 4, paragrafo C, della presente circolare.

L’onere per gli assegni straordinari, erogati con la procedura di liquidazione delle pensioni, opportunamente adeguata, dovrà essere rilevato al nuovo conto PIR30116, mentre il pagamento degli stessi deve essere imputato al relativo conto di debito PIR10116, anch’esso di nuova istituzione.

Le rate eventualmente riaccreditate, in quanto non riscosse dai beneficiari, vanno imputate al conto PIR24130, già in uso, ovvero al conto GPA10031, sulla base delle specifiche causali di riaccredito.

Eventuali assegni riaccreditati devono essere rilevati al citato conto GPA10031 ed evidenziati, nell’ambito del relativo partitario, con il codice bilancio in uso “03081 – somme non riscosse dai beneficiari – PIR”.

Gli importi relativi alle partite in argomento che, al termine dell’esercizio, risultino ancora da definire, verranno imputati al conto PIR10131, a cura della Direzione generale.

Per gli eventuali recuperi di prestazioni indebite, verrà imputato il conto PIR24130 al quale viene abbinato, nell’ambito della procedura “recupero crediti per prestazioni”, il codice bilancio in uso “1100 – Prestazioni indebite per la gestione PIR”.

Eventuali partite creditorie, risultanti allo stesso titolo al termine dell’esercizio, andranno imputate al conto PIR00130, sulla base della ripartizione del saldo del conto in uso GPA00032, eseguita dalla suddetta procedura, opportunamente adeguata.

Il citato codice bilancio “1100” dovrà essere utilizzato per evidenziare, altresì, i crediti per prestazioni divenuti inesigibili, nell’ambito del partitario del conto GPA00069.

La rilevazione delle trattenute sugli assegni straordinari per divieto di cumulo tra assegno straordinario e reddito da lavoro, nei casi disciplinati dall’articolo 11, del citato decreto interministeriale n. 78642/2014, andrà effettuata al conto in uso PIR24153.

Riguardo alle modalità di contabilizzazione dell’assegno straordinario erogato in unica soluzione (cfr. punto 2.8, paragrafo B), si fa presente che le relative istruzioni verranno fornite unitamente alla comunicazione del rilascio della procedura di liquidazione. 

Le istruzioni contabili per l’imputazione dell’onere per le prestazioni erogate in via ordinaria, verranno fornite all’atto di scioglimento della riserva di cui al punto 1, paragrafo B, della presente circolare.

Nell'allegato n. 3 vengono riportati i conti di nuova istituzione sopra citati.

 

La Regione Piemonte studia un meccanismo che tuteli il reddito di 8mila lavoratori ultra 55enni a cui mancano da uno a tre anni alla pensione pubblica.

Kamsin Un sostegno sperimentale a livello regionale che consenta di anticipare la pensione per chi deve aspettare da uno a tre anni prima di ricevere la pensione pubblica. In attesa che il Parlamento si pronunci a fine anno sulla flessibilità in uscita e sul reddito minimo di cittadinanza, temi che potranno trovare conferma solo con la prossima legge di stabilità.

E' questa la sintesi della proposta illustrata dal governatore della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, ieri al presidente della Commissione Lavoro della Camera Cesare Damiano. Un provvedimento a carattere regionale quindi per il quale sarebbero necessari da sei mesi ad un anno massimo per il suo debutto ufficiale e che interesserebbe circa 8mila lavoratori che hanno perso il lavoro ma che sono troppo distanti dalla pensione. La copertura verrebbe garantita da un fondo rotativo con le banche previa la stipula di un apposito accordo tra Inps, Regione Piemonte e Banche. Secondo Chiamparino il vantaggio per i lavoratori sarebbe quello di agguantare un sostegno al reddito sino ad massimo di 3 anni dall'età pensionabile.

«Ogni anno abbiamo tra i 6 mila e gli 8 mila lavoratori a cui mancano per la pensione un periodo che varia da un mese a tre anni: dobbiamo occuparci soprattutto di loro, perchè per i giovani ci sono misure e le nuove tipologie contrattuali iniziano a dare dei risultati, seppur non definitivi» ha dichiarata Gianna Pentemero, Assessore al Lavoro della Regione che precisa come «il progetto - ricorda la Pentemero - potrebbe essere attuato anche nelle altre regioni d'Italia per colmare la lacuna presente a livello legislativo».

Damiano: la proposta può essere solo un ponte. «Quella di un anticipo della pensione attraverso la convenzione con l'Inps e con gli istituti di credito è un'idea interessante - ha detto Damiano - soprattutto come soluzione "ponte" in attesa di un provvedimento strutturale che renda più flessibile l'attuale sistema pensionistico e scongiuri il rischio di nuovi esodati». Penso che sarebbe necessaria una normativa nazionale di sostegno al progetto di Chiamparino.

Noi come Commissione Lavoro stiamo elaborando soluzioni strutturali come la possibilita’  di andare in pensione a 62 anni con 35 anni di contributi e l’8% di penalizzazione sull’assegno fino a quando non si raggiunge l’eta’ pensionabile”. “Gia’ il ministro Giovannini durante il governo Letta – ha aggiunto Damiano -  aveva annunciato l’intenzione di attuare una soluzione ponte con anticipo della pensione di 2-3 anni e restituzione a rate. Il governo non ha ancora affrontato il tema dell’introduzione di un criterio di flessibilita’ all’interno del sistema pensionistico.

seguifb

Zedde

Poletti: "La Soluzione sarà assunta collegialmente dal Consiglio dei Ministri, sarà equa, coerente con la sentenza e sostenibile con i conti pubblici".

Kamsin Servirà probabilmente un pò piu' di tempo al Governo per dare esecuzione alla sentenza della Corte costituzionale che ha bocciato la mancata indicizzazione degli assegni pensionistici. Ieri sono iniziati gli incontri tra Palazzo Chigi e il ministero dell'Economia in vista dell'appuntamento con il consiglio dei ministri programmato per venerdì. Ma in tale occasione potrebbe solo farsi il punto della situazione e rimandare l'adozione del provvedimento, un decreto legge, alla prossima settimana.

Sul programma di restituzione per ora non ci sono certezze ma solo ipotesi  a cui stanno lavorando i tecnici del Mef e la Ragioneria dello Stato in concerto con l'Inps. La linea principale vede la restituzione immediata di una quota pari a 3,5 miliardi, il resto sarà invece rimborsato nei prossimi anni, a rate: «la sentenza della Consulta - ha indicato ieri Renzi - non dice che bisogna pagare domani tutto. Dice che il governo può intervenire, ma sappia che se interviene in quel modo è incostituzionale. Può darsi che la sentenza offra dei margini, studieremo le carte nel dettaglio, lo sappiamo dal 30 aprile, prendiamoci il tempo necessario per evitare di fare degli errori come chi ci ha preceduto».

Ancora da decifrare se saranno alterate la fasce di rivalutazione degli assegni. L'effetto prodotto dalla Sentenza è, per ora, di aver riportato in vita le fasce di perequazione vigenti prima della legge 147/2013 e cioè adeguamento dell'assegno al 90% per i trattamenti superiori a 3 volte il minimo inps e del 75% per gli assegni superiori a cinque volte il minimo. 

Il Governo, secondo quanto si apprende, potrebbe abbassare tali soglie per limitare gli esborsi, una linea che tuttavia non è condivisa all'interno della stessa maggioranza e che rischierebbe di essere nuovamente dichiarata incostituzionale. Favorevole all'ipotesi, in linea di massima, la minoranza dem per la quale tuttavia la rivisitazione delle fasce di adeguamento deve necessariamente portare risparmi da utilizzare per finanziare ulteriori interventi sul fronte previdenziale (es. flessiblità in uscita, salvaguardie, stop alle ricongiunzioni onerose, rafforzamento degli assegni per i giovani entrati nel mondo del lavoro dopo il 1° gennaio 1996). I partiti a destra del Governo chiedono invece il rispetto totale della sentenza con la restituzione piena degli assegni.

Nel provvedimento dovrebbe trovare spazio anche l'altra novità da tempo annunciata dal Presidente dell'Inps Tito Boeri: l'unificazione al 1° del mese delle date di pagamento dei titolari di doppi assegni (circa 2milioni di pensionati). Lo spostamento di date comporterebbe per l'Inps il pagamento di maggiori interessi che sarà tuttavia completamente riassorbito tramite la riduzione dei costi delle commissioni per i bonifici

seguifb

Zedde

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