I Contributi Figurativi
In alcuni periodi in cui il lavoratore non può svolgere la normale attività lavorativa (per malattia, maternità, disoccupazione, cassa integrazione, invalidità ecc.), viene meno, per il datore di lavoro, l’obbligo di versare i relativi contributi previdenziali. Per garantire comunque ai lavoratori la copertura assicurativa e il diritto alla pensione, in taluni casi giudicati meritevoli di tutela, la legge prevede l'accreditamento sul conto assicurativo dei lavoratori iscritti presso l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti (AGO) dei relativi contributi. Questi periodi, pur essendo privi di contribuzione obbligatoria o versata ad altro titolo, sono quindi coperti sul piano pensionistico e vengono considerati, salvo rare eccezioni, utili sia fini del diritto che della misura della pensione.
I contributi figurativi sono, pertanto, una sorta di copertura “fittizia” (cioè non versati né dal datore di lavoro né dal lavoratore) per periodi in cui si è verificata una interruzione o una riduzione dell’attività lavorativa e di conseguenza non c’è stato il versamento dei contributi obbligatori da parte del datore di lavoro nè del lavoratore. La legge individua tassativamente le ipotesi nelle quali i contributi figurativi, possono essere accreditati, d’ufficio o su domanda del lavoratore, senza alcun costo per l’assicurato. Per tale motivo si differenziano dai contributi da riscatto (che coprono altri periodi: corso legale di laurea, lavoro all’estero ecc.) i quali sono, invece, a carico del lavoratore così come i contributi volontari.
Gli eventi che danno luogo all'accredito
La contribuzione figurativa è riconosciuta d'ufficio per i periodi durante i quali i lavoratore fruisce della disoccupazione indennizzata (si pensi, in particolare, alla Naspi o alla precedente Aspi e Mini-Aspi); all'indennità di mobilità, di cassa integrazione guadagni (ordinaria e straordinaria), dal 1° gennaio 2022 per i periodi di fruizione della disoccupazione per i collaboratori (cd. dis-coll), per i periodi di godimento delle prestazioni di invalidità di natura previdenziale (assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità, seppur a determinate condizioni), i periodi di assistenza antitubercolare, nei contratti di solidarietà (per la parte di contribuzione persa a causa della riduzione dell'orario di lavoro). L'accredito di questi eventi è, pertanto, obbligatorio in quanto discende da una specifica disposizione di legge e non può essere oggetto di rinuncia da parte dell'interessato.
Possono essere accreditati, invece, a domanda dell'interessato, il servizio militare e periodi equiparati, il congedo per maternità e paternità ed il congedo parentale, le assenze per malattia del figlio, le assenze dal lavoro non retribuite per assistere, educare figli o portatori di handicap, le assenze retribuite per assistere i portatori di handicap, le assenze per malattia ed infortunio (entro un massimo di 22 mesi), le assenze per donazione di sangue o per donazione del midollo osseo, le assenze per aspettativa dovuta a cariche pubbliche o sindacali. L'accredito, in questo caso, ha natura facoltativa in quanto spetta all'assicurato decidere se chiedere l'accredito di tali eventi sul proprio conto assicurativo. Si ricorda che il calcolo della misura dell'accredito figurativo, valido per la determinazione della misura e del diritto alla pensione, è regolata dall'articolo 8 della legge 155/1981 (qui sono disponibili ulteriori informazioni circa il calcolo della misura dell'accredito figurativo).
Le modalità di accredito
Come detto gli eventi che danno luogo all'accredito d'ufficio vengono riconosciuti dall'Inps senza che il lavoratore debba presentare alcuna domanda all'istituto di previdenza. Fino al 2012 l’accredito della contribuzione figurativa facoltativa avveniva solo a seguito di specifica domanda dell'interessato; dal 2013, invece, in un'ottica di semplificazione anche in questi casi l’accredito viene effettuato dall'Inps in via automatica (salva facoltà di rinuncia dell’assicurato) tranne ove sia impossibile per l'Inps disporre degli elementi di calcolo senza apposita comunicazione del lavoratore: si tratta in particolare degli eventi collocati al di fuori di un periodo lavorativo (servizio militare, malattia o maternità al di fuori di un rapporto di lavoro o qualsiasi altro periodo per il quale non sia prevista o non lo sia stata in passato apposita dichiarazione del datore di lavoro) (cfr. Circolare Inps 11/2013). In tali circostanze il lavoratore dovrà, pertanto, necessariamente presentare domanda per l'accredito dato che i parametri per la determinazione della misura dell'accredito stesso non sono noti all'istituto di previdenza.
Resta ferma, tuttavia, la possibilità per l'interessato di chiedere la rinuncia all'accredito di tali periodi sul conto assicurativo. Talvolta, infatti, il lavoratore potrebbe avere bisogno di "cancellare" alcuni periodi figurativi per evitare un nocumento sulla pensione. Ebbene in tali ipotesi il lavoratore ha diritto a chiedere espressamente l’esclusione di tutti i periodi figurativi registrati in estratto conto o solo di alcuni di essi e di scegliere, per quanto riguarda la malattia, i periodi da considerare ai fini delle prestazioni e quelli da escludere, perché eccedenti i previsti limiti di legge. Resta inteso che la facoltà di rinuncia è limitata agli eventi figurativi riconoscibili a domanda dell’interessato, non potendo costituire oggetto di rinuncia la contribuzione figurativa accreditabile d’ufficio in forza di norme imperative. Inoltre non è possibile esercitare tale facoltà in relazione a periodi figurativi già utilizzati per liquidare precedenti prestazioni (cfr. Circolare Inps 11/2013).
Autonomi e altri lavoratori
Di norma, gli accrediti figurativi in favore dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) vengono effettuati nel FPLD e non nella gestione speciale in tutti i casi in cui esista anche un solo contributo versato nel regime obbligatorio dei lavoratori dipendenti. In deroga al predetto criterio ed in presenza del requisito per l’accredito nella gestione autonoma è comunque salva la facoltà dell’interessato di ottenere, a domanda, il riconoscimento figurativo nella gestione autonoma. Nel pubblico impiego gli eventi che sospendono il rapporto di lavoro (permessi, malattia, congedi, maternità) vengono indennizzati direttamente dalle amministrazioni stesse e non dall'Inps e, pertanto, tali eventi non danno luogo tecnicamente a contribuzione figurativa. Del pari il relativo onere economico previsto per la copertura di tali periodi contributivi è posto a carico dell'ente datore di lavoro e non dell'Inps.
I limiti
Da segnalare, in generale, che il nostro ordinamento non prevede limiti massimi per i periodi accreditabili a titolo di contribuzione figurativa. Tuttavia bisogna ricordare che l'articolo 15 del Dlgs 503/1992 dispone che per i lavoratori a favore dei quali non risulta accreditata alcuna contribuzione alla data del 31 dicembre 1992, ai soli fini del diritto alla pensione di anzianità (oggi pensione anticipata), i periodi figurativi computabili non possono superare complessivamente cinque anni. Altre limitazioni temporali per l'accredito possono essere previste in determinati eventi che danno luogo alla contribuzione figurativa.
Documenti: Circolare Inps 11/2013