L'esperto Risponde

La rubrica di consulenza ai lettori sulle principali questioni previdenziali

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

Franco Rossini 14/07/2022 Previdenza

I pensionati titolari di una pensione in regime di salvaguardia possono conseguire una pensione aggiuntiva sulla base dei contributi versati dopo il pensionamento o per l'attività professionale eventualmente svolta con iscrizione alla cassa professionale.


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Con la collaborazione di

Franco Rossini
Consulente con specializzazione in diritto del lavoro e della previdenza

Bruno Benelli
Collaboratore Confals e autore di numerosi saggi ed approfondimenti in materia previdenziale.

Carmine Diotallevi
Formatore Spi Cgil, ex dipendente Inpdap con pluriennale esperienza sulle previdenza del pubblico impiego

Dario Seghieri
Esperto in previdenza sociale, da anni autore di libri e di articoli su diversi siti web di settore.

Rossini V

Rossini V

Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

Sono una dipendente del pubblico impiego con la possibilità di accedere alla pensione con il regime sperimentale donna previsto dalla legge 243/04. Dato che ho alcuni anni lavorati nel settore privato con il relativo accredito dei contributi volevo sapere se posso totalizzare questi anni per uscire con il regime in questione. Anna

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La risposta ritengo sia negativa anche se sarebbe utile un confronto con l'Inps. La possibilità di fruire del regime sperimentale donna di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 243/04 non può essere infatti esercitato qualora la lavoratrice abbia fatto ricorso alla totalizzazione nazionale. L'accesso invece è compatibile con l'eventuale ricongiungimento dei periodi assicurativi presenti nelle diverse casse previdenziali.


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Sono nato il 14/11/1957, lavoro e verso contributi dal 1972, raggiungerò 40 anni di contributi a fine aprile 2014, sono stato forzatamente esodato a fine febbraio 2012 con un accordo consensuale di risoluzione.

E' corretto quanto dice il vostro programma che non mi include nella quinta salvaguardia in quanto non maturo la decorrenza della prestazione entro il gennaio 2015. Posso quindi solo sperare che il governo disponga nuovi interventi di salvaguardia o modifichi i requisiti per i lavoratori precoci? E se nessuna delle due cose succederà mi resteranno solo i contributi volontari da versare per circa due anni per poter ottenere la pensione anticipata a 59 anni e mezzo con relative penalizzazioni?Arturo
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Si conferma che il decreto interministeriale 14 febbraio 2014 e il messaggio Inps 4373/2014, attuativi della normativa in materia, hanno mantenuto, come requisito per l'accesso ai benefici della cd. 5° salvaguardia, la necessità che la decorrenza della prestazione pensionistica, calcolata con le vecchie regole, si apra entro e non oltre il 6 gennaio 2015. Allo stato attuale pertanto il lettore dovrà attendere l'approvazione di un nuovo provvedimento in materia di salvaguardia.


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Sono un esodato bancario con decorrenza dell'assegno dal 1 gennaio 2010. Mi è stato detto dal mio sindacato che l'importo dell'assegno subirà una penalizzazione tra l'8 e l' 11 per cento. Volevo sapere come stanno realmente le cose. Inoltre esiste una pensione di reversibilità in favore dei familiari? Luca

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L'assegno straordinario viene calcolato prendendo a riferimento la pensione calcolata secondo le normative di legge che spetterebbe all'interessato computando anche la contribuzione che gli sarà accreditata nel periodo di fruizione della prestazione straordinaria. 

L'importo della pensione viene determinato con il sistema di calcolo retributivo se il lavoratore può far valere almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995; contributivo per le quote successive al tale data. Con il sistema misto se il lavoratore alla data del 31 dicembre 1995 non può far valere 18 anni di contributi. Con il sistema totalmente contributivo qualora il lavoratore abbia iniziato l'attività lavorativa dopo il 31 dicembre 1995. 

 Si ricorda che nei confronti dei lavoratori il cui trattamento pensionistico sino al 31 dicembre 2011 è integralmente calcolato con il sistema retributivo tale importo è ridotto dell'8 per cento qualora l' ultima retribuzione annua lorda sia inferiore o pari a 38.000 euro ovvero dell'11 per cento qualora l' ultima retribuzione annua lorda sia superiore a 38.000 euro. 

 Tali riduzioni non si applicano ai lavoratori destinatari dell'assegno straordinario sulla base di accordi aziendali stipulati prima dell' 8 luglio 2011. Le predette riduzioni si applicano con riguardo alle quote di trattamento relative alle anzianità contributive maturate antecedentemente il primo gennaio 2012. 

Si ricorda che l'importo percepito dal lavoratore è fisso per tutta la durata di permanenza nel fondo e che gli assegni sono prestazioni dirette e come tali non reversibili. Tuttavia in caso di decesso del beneficiario, ai superstiti viene liquidata la pensione indiretta con le norme ordinarie tenendo conto anche della contribuzione correlata versata in favore del lavoratore durante il periodo di percezione dell'assegno.

 

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È possibile versare contributi volontari all'Inps per coprire periodi di non lavoro tra un rapporto e l'altro e abbreviare così il raggiungimento del requisito contributivo per la pensione anticipata?

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La risposta è positiva. Una volta cessato il rapporto di lavoro, è possibile chiedere l’autorizzazione a versare i contributi volontari all'Inps, tenendo conto che è possibile coprire fino a 6 mesi il periodo antecedente alla domanda, purché non coperto da altra contribuzione. Se il lavoratore riprende il lavoro, oppure se nel periodo di inoccupazione viene erogata l’indennità Aspi per la disoccupazione, non è possibile versare contributi volontari: bisogna attendere la ripresa del periodo di disoccupazione per continuare a versare i contributi volontari. È possibile chiedere anche la rideterminazione dell’importo alla luce della diversa retribuzione percepita nel frattempo.

Ho 54 anni e sono una lavoratrice della scuola dal 1985 ed ho una contribuzione inps di circa 15 anni di contributi.  Dal 2001 lavoro in una scuola statale ed ho circa 14 anni di contributi nella gestione ex inpdap. Volevo sapere cosa mi conviene fare per andare in pensione unificando questi spezzoni di contributi accreditati nelle diverse gestioni. Al patronato mi hanno detto che posso utilizzare la totalizzazione oppure il cumulo. Qual'è il parere dell'esperto? 

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Dai dati forniti, conviene optare per l'istituto del cumulo, previsto dall'articolo 1, commi 239 e seguenti della legge 228/12, rispetto alla totalizzazione, in quanto, anche se la decorrenza della pensione è all'incirca nello stesso anno, con il cumulo, l'assegno di pensione potrebbe risultare più ricco, in quanto il calcolo della pensione viene effettuato con il sistema misto, mentre richiedendo la totalizzazione il calcolo della pensione viene effettuato con il sistema contributivo, che, di norma, determina una pensione inferiore a quello con il sistema misto.

Nello specifico con il cumulo la pensione decorrebbe al compimento dell'età pensionabile di 67 anni e 8 mesi, previsti nel 2026, e il calcolo della pensione sarà effettuato con il sistema misto: retributivo, per le anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1995 e contributivo per quelle maturate dal 1° gennaio 1996 in poi, ai sensi del comma 246 del citato articolo 1, che ha statuito che per la determinazione del sistema di calcolo, ai fini dell’accertamento dell’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995, occorre avere riguardo all'anzianità contributiva complessivamente maturata nelle diverse gestioni assicurative; mentre, se optasse per l'istituto della totalizzazione dei periodi assicurativi, ai sensi del decreto legislativo 42/06, maturerebbe il diritto a pensione al compimento di 65 anni di età anagrafica, con decorrenza della pensione nel 2026, per applicazione della finestra mobile di 18 mesi, più adeguamento alla speranza di vita, con calcolo della pensione con il metodo contributivo, che, di norma, determina una pensione inferiore a quello con il sistema misto.

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