L'esperto Risponde

La rubrica di consulenza ai lettori sulle principali questioni previdenziali

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

Franco Rossini 14/07/2022 Previdenza

I pensionati titolari di una pensione in regime di salvaguardia possono conseguire una pensione aggiuntiva sulla base dei contributi versati dopo il pensionamento o per l'attività professionale eventualmente svolta con iscrizione alla cassa professionale.


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Con la collaborazione di

Franco Rossini
Consulente con specializzazione in diritto del lavoro e della previdenza

Bruno Benelli
Collaboratore Confals e autore di numerosi saggi ed approfondimenti in materia previdenziale.

Carmine Diotallevi
Formatore Spi Cgil, ex dipendente Inpdap con pluriennale esperienza sulle previdenza del pubblico impiego

Dario Seghieri
Esperto in previdenza sociale, da anni autore di libri e di articoli su diversi siti web di settore.

Rossini V

Rossini V

Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

Ho letto della possibilità di andare in pensione anticipata senza l'applicazione della penale se si raggiungono i contributi entro il 2017 a condizione pero' che tutta la contribuzione sia effettiva da lavoro tranne alcune eccezioni. L'Aspi è considerata effettiva oppure no? Adriano

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L'articolo 6, comma 2-quater del Dl 216/2011 convertito con legge 14/2012 e successive modifiche dispone che la penalizzazione non si applica, anche se il lavoratore non ha compiuto i 62 anni al momento della decorrenza della prestazione pensionistica, a condizione che l'anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo tutta la contribuzione obbligatoria e da ricongiunzione, i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.

La legge 125/2013 di conversione del decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013 (in vigore dal 31 ottobre 2013) ha allungato tale elenco con i seguenti altri periodi (coperti da contribuzione figurativa) di astensione dal lavoro per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge n. 219 del 21 ottobre 2005, e per i congedi parentali di maternità e paternità stabiliti dal Testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001.

L'Aspi, avendo sostituito il sussidio di disoccupazione di cui alle precedenti norme, è assimilata a contribuzione figurativa da disoccupazione indennizzata e pertanto non è considerata utile ad escludere le predette penalità. 


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Volevo alcune delucidazioni sull'integrazione al minimo. In particolare come si determina il reddito utile per la richiesta, e l’eventuale ottenimento, di una integrazione al minimo per la pensione di mia moglie, con indicazione dei redditi che concorrono e non concorrono alla sua determinazione e i relativi riferimenti di legge. Giovanni

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Dal 1° ottobre 1983 l'integrazione al trattamento minimo era subordinato ai soli redditi erogati in favore del pensionato; attualmente, con la Riforma Amato del 1992, bisogna ricomprendere anche i redditi posseduti dal coniuge del pensionato. Dato che la decorrenza della pensione della moglie si colloca dopo il 1994, l'integrazione al trattamento minimo viene concessa se il beneficiario non possiede: 1)  redditi personali assoggettabili all'Irpef per un importo superiore a 2 volte l'ammontare del trattamento minimo previsto per le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (13.035,88 euro annui per il 2014); 2) redditi cumulati con il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, per un importo superiore a 4 volte l'ammontare del trattamento minimo previsto per le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (26.071,76 annui per il 2014).

Non concorrono alla determinazione del reddito quelli derivanti dalla casa di abitazione, la pensione stessa e i redditi soggetti a tassazione separata.

L’integrazione inoltre non spetta se il richiedente possiede redditi propri superiori al limite individuale anche se, cumulando il reddito proprio con quello del coniuge, tale reddito risulta essere inferiore al limite previsto per i soggetti coniugati; mentre spetta in misura ridotta e proporzionale (parziale integrazione) se il pensionato possiede redditi, personali o cumulati con il coniuge, compresi tra il limite minimo (totale integrazione) e il limite massimo (oltre il quale l’integrazione è esclusa).

Ciò comporta che i limiti di reddito coniugali oltre 26.071,76 euro escludono qualsiasi integrazione. Redditi coniugali fino a 19.553,82 euro consentono l’integrazione al minimo nella misura intera, mentre per redditi compresi tra 19.553,82 e 26.071,76 euro, l’integrazione al minimo totale o parziale varia a seconda dell’importo della pensione calcolata.


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I lavoratori in mobilità ordinaria autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione devono rispettare diversi paletti per accedere alla salvaguardia prevista dalla recente legge di stabilità.

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Il recente messaggio Inps 4373/2014 ha confermato sostanzialmente l'impianto complessivo della salvaguardia di cui alla legge 147/2013 prevedendo che i beneficiari dovranno, per essere ammessi alla deroga, perfezionare la decorrenza della prestazione pensionistica entro il 6 gennaio 2015. Una precisazione in realtà in linea con le previsioni che erano già state annunciate sulle pagine di questo giornale da diverse settimane ormai. Ciò significa che, come per la quarta salvaguardia, i lavoratori dovranno maturare i requisiti per il diritto a pensione almeno con un anno di anticipo per rispettare il vincolo in quanto, com'è noto, ai lavoratori salvaguardati si applicano le finestre mobili di 12/18 mesi previste dal Dl 78/2010.

Rimandando alla normativa relativa alla quinta salvaguardia per gli approfondimenti generali in materia, in questa sede pare utile soffermarsi sul punto piu' controverso di tale deroga, quello relativo alla lettera e). Parliamo dei lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla  prosecuzione  volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità, perfezionino, mediante il versamento di contributi  volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del Dl 201/2011. Si tratta questo di un contingente di mille persone per i quali la legge di stabilità prevede anche la possibilità di coprire, in deroga alla normativa vigente, con il versamento volontario anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa.

L'inps con il messaggio 4373 precisa che la salvaguardia in parola è rivolta esclusivamente a quei soggetti che entro i sei mesi successivi al termine della mobilità ordinaria, abbiano perfezionato il requisito dell’età e quello contributivo. In pratica sono ammessi i lavoratori che hanno necessità di perfezionare con i versamenti il requisito contributivo; mentre se al momento del termine della mobilità ordinaria è stato già perfezionato il requisito contributivo, ma non quello dell’età, non è possibile accedere alla salvaguardia in esame.

Ad esempio un lavoratore con 39 anni e 9 mesi di contributi maturati alla scadenza dell'indennità di mobilità potrà procedere al versamento dei 3 mesi utili al perfezionamento dei 40 anni di contributi; mentre non potrà farlo una lavoratrice che matura il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia dopo 3 mesi dalla scadenza della mobilità. Parimenti pare essere escluso un quotista che, avendo già perfezionato il requisito contributivo dei 35 anni dentro la mobilità, raggiunge il requisito anagrafico minimo dopo la scadenza dell'indennità di mobilità.

L'Inps ha anche indicato che possono essere ammessi alla salvaguardia in argomento i lavoratori licenziati entro il 3 dicembre 2011; ed ha fissato che la fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria (da cui poi si dovranno calcolare i 6 mesi di cui sopra), deve essere verificata alla data del 16 aprile 2014, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale 14 febbraio 2014. Pertanto, eventuali periodi di sospensione della percezione dell’indennità di mobilità, ex art. 8 comma 6 e 7 della legge n. 223 del 1991, successivi al 16 aprile 2014 non possono essere considerati rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione dell’indennità stessa.

E poi c'è anche un altro paletto per i lavoratori in questione. Questi infatti devono altresì perfezionare i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, entro il 6 gennaio 2015. Si specifica infine che i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità in deroga non rientrano nel novero dei destinatari della salvaguardia.

Per quanto riguarda l'autorizzazione ai volontari per conseguire la salvaguardia, l'Inps chiarisce che il termine ultimo per la presentazione della domanda è il 16 Giugno 2014, data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze di accesso al beneficio della salvaguardia, e che solo a tali soggetti è limitata l’applicazione del versamento in deroga, cioè la possibilità di un versamento eccedente ai sei mesi antecedenti la data della presentazione della domanda di autorizzazione. Beneficio che tuttavia può essere erogato solo in assenza di cause ostative e che, comunque, deve riguardare solo periodi successivi al termine di fruizione dell’indennità di mobilità di cui l’assicurato beneficiava alla data del 4 dicembre 2011.

L'Inps ricorda anche che le domande di autorizzazione ai versamenti volontari presentate successivamente al 4 dicembre 2011 e ancora giacenti, dovranno essere riesaminate alla luce delle disposizioni in argomento; e quelle già accolte o respinte dovranno essere riesaminate.

Sono un lavoratore dipendente in Cassa Integrazione Straordinaria volevo sapere se posso svolgere attività di Lavoro Autonomo senza perdere il diritto alla Cassa Integrazione. Paolo 

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Si ricorda che lo svolgimento di attività di Lavoro Autonomo è compatibile con la Cassa Integrazione guadagni a condizione che l'Inps ne venga informata, pena la perdita dell'integrazione salariale. Secondo quanto chiarito dall'Inps nella circolare 171/1988 dalla data di avvio dell'attività autonoma, il pagamento delle integrazioni salariali è sospeso e potrà essere ripristinato solo al termine dell'attività in questione ove ricorrano le condizioni. 

 Una soluzione potrebbe essere quella di svolgere Lavoro Accessorio che consente di ottenere fino a 3000 euro netti compatibile e cumulabili con il trattamento di Cassa Integrazione guadagni.


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Sono una lavoratrice dipendente del settore privato nata nel 1960. In virtu' della mia precoce attività lavorativa maturerò 41 anni di contributi nel 2015 e dovrei pertanto andare in pensione l'anno prossimo. Premesso che non posso fruire della deroga per i precoci (quella sino al 31.12.2017) perchè ho molti anni di contributi non derivanti da attività lavorativa (laurea) volevo sapere se deciderò di uscire prima dei 62 anni la penalità mi accompagnerà sino ai 62 anni oppure per tutta la vita? Fabiana

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La risposta chiaramente è negativa. La decurtazione prevista dall'articolo 24 del Dl 201/2011 prevista per coloro che accedono alla pensione anticipata prima del compimento del 62esimo anno di età, ha carattere strutturale e pertanto colpisce l'assegno pensionistico a vita. In altri termini anche una volta che l'interessata avrà perfezionato i 62 anni di età la penalizzazione continuerà ad avere effetto se il pensionamento avrà avuto decorrenza anteriore a tale età.


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