L'esperto Risponde

La rubrica di consulenza ai lettori sulle principali questioni previdenziali

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

Franco Rossini 14/07/2022 Previdenza

I pensionati titolari di una pensione in regime di salvaguardia possono conseguire una pensione aggiuntiva sulla base dei contributi versati dopo il pensionamento o per l'attività professionale eventualmente svolta con iscrizione alla cassa professionale.


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Con la collaborazione di

Franco Rossini
Consulente con specializzazione in diritto del lavoro e della previdenza

Bruno Benelli
Collaboratore Confals e autore di numerosi saggi ed approfondimenti in materia previdenziale.

Carmine Diotallevi
Formatore Spi Cgil, ex dipendente Inpdap con pluriennale esperienza sulle previdenza del pubblico impiego

Dario Seghieri
Esperto in previdenza sociale, da anni autore di libri e di articoli su diversi siti web di settore.

Rossini V

Rossini V

Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

L'ultimo intervento sul sistema previdenziale, la riforma Monti-Fornero, ha lasciato aperte diverse questioni che il Governo Letta, dovrà risolvere nelle prossime settimane con la presentazione della Legge di stabilità 2014. Vediamo dunque quali sono i nodi irrisolti che saranno oggetto dell'intervento. 

La stima di Vita - Con il Dl 201/2011, gli adeguamenti alla speranza di vita (+3 mesi dal 2013) si applicano anche nei confronti di quei lavoratori che accedono alla pensione esclusivamente con il requisito contributivo. Fino al 2011 erano sufficienti 40 anni di contributi ma dal 2012 il requisito è stato portato a 42 anni e 5 mesi – se lavoratore – e 41 anni e 5 mesi – se lavoratrice. Dal prossimo anno i citati requisiti subiranno l'aumento di un ulteriore mese. Dal 2016 si applicherà poi la nuova speranza di vita (+ 4 mesi). Si ricorda che dal 2019 gli adeguamenti diventeranno biennali e al 2050, secondo le stime, il requisito sarà maggiorato, rispetto al 2012, di quasi 4 anni. L'intervento potrebbe rivedere il sistema di calcolo della stima di vita. 

L'età della pensione di Vecchiaia - Al fine di giungere ad età identiche per l'accesso alla pensione i requisiti delle lavoratrici dipendenti del settore privato nonché le lavoratrici autonome unitamente a quelle del pubblico impiego saranno incrementati e le stesse si vedono prolungare la permanenza sul posto di lavoro di diversi anni. Il disagio maggiore lo vivono le donne del pubblico poiché nel 2011 erano richiesti 61 anni di età mentre dal 2012 il requisito è stato inasprito a 66 anni. A ciò deve aggiungersi che da quest'anno occorre sommare l'adeguamento legato alla speranza di vita (+3 mesi). In ogni caso dal 2018, tutti i lavoratori prescindendo dal genere e dal settore di impiego, andranno in pensione di vecchiaia con oltre 67 anni di età ed un minimo di almeno 20 anni di contributi. Con l'intervento proposto il lavoratore potrebbe anticipare l'uscita già a 62 anni (ma a condizione che siano presenti almeno 35 anni di contributi) con una penalizzazione sull'importo dell'assegno. 

Le penalità per la pensione anticipata - Nonostante l'innalzamento dei requisiti contributivi per l'accesso alla pensione anticipata (ex 40 anni) sono state introdotte le penalità sulle quote retributive qualora il lavoratore decida di lasciare il mondo del lavoro con un'età anagrafica inferiore a 62 anni. La penalità è pari all'un percento per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 e sale al 2% per ogni ulteriore anno rispetto ai 60. Sono salvi soltanto i soggetti che possono vantare un'anzianità contributiva derivante esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria, servizio militare, malattia, infortunio e cassa integrazione guadagni ordinaria. Gli altri periodi, seppur coperti da contribuzione ma non rientranti nelle citate fattispecie, comporteranno l'abbattimento previsto. Le proposte di Riforma prevedono l'abolizione della penalità e l'abbassamento del requisito per il conseguimento della pensione anticipata a 41 anni. 

Il regime sperimentale per le dipendenti - La Riforma ha salvato il regime sperimentale riservato alle lavoratrici dipendenti le quali possono accedere alla pensione di anzianità con 57 anni di età (+3 mesi dal 2013) e 35 anni di contributi a condizione di accettare un importo pensionistico ridotto a causa della modalità di calcolo contributiva. Il requisito anagrafico è incremento di un anno per le lavoratrici autonome. Purtroppo dalla maturazione del requisito dovranno trascorrere dodici mesi di finestra mobile (18 mesi se autonome) e l'accesso al pensionamento sarà consentito solo se tutti i parametri, finestra compresa, risulteranno maturati entro il 2015. La Riforma non ha contemplato alcun prolungamento del regime sperimentale né limitazioni al differimento all'accesso alla rendita pensionistica. E' possibile che l'intervento di Giovannini estenda l'opzione donna oltre tale data. Bisogna infatti considerare che il regime sperimentale - per effetto del sistema di calcolo totalmente contributivo - non grava sui conti dello Stato e dunque l'estensione potrebbe essere piu' facile. 

La questione "esodati" - La stima non corretta dei lavoratori salvaguardati ha richiesto una revisione della platea dei beneficiari delle regole previgenti la Riforma Monti-Fornero. Al momento i soggetti tutelati sono 130mila. Le risorse finora trovate non sembrano sufficienti a garantire l'accesso al pensionamento nei confronti degli ulteriori lavoratori il cui contingente complessivo non è ancora noto né al Ministero né all'Inps. Il rischio è quello di trovare lavoratori troppo vecchi per poter essere assunti e troppo giovani per poter andare in pensione. La modifica dovrebbe assicurare la salvaguardia ad una ulteriore fetta di 20-30 mila lavoratori. 

Sono un lavoratore in mobilità dal 20/07/2011 e fino al 19/07/2014, ho già ricevuto la lettera di salvaguardia dall'Inps a febbraio 2013 in quanto rientravo tra i lavoratori in mobilità del primo decreto del giugno 2012. Maturo i 40 anni di contributi alla fine di febbraio 2014, volevo sapere se anch'io devo inoltrare l'istanza di salvaguardia scadente il 25 settembre. Raffaele 

Si ritiene che la risposta sia negativa in quanto la ricezione della lettera comporta che la posizione del lettore è stata già assorbita nelle 65mila unità salvaguardate ai sensi del Dm del 1° Giugno 2012. Ciò significa che non è necessario la presentazione di una nuova istanza.

Autorizzato a V.V. 01/2006 Dal 02/2007 al 05/2009 come dipendente (licenziato 05/2009 x riduzione di personale in Società - 15 dipendenti ) dal 05/2009 al 05/2010 figurativo dal 06/2010 effettuato regolarmente i V.V. (Effettuato Prestazione Occasionali dopo il 4/12/2011 ma con un massimo di Euro 5.000 lordi annuali ) Al 06/2013 ho 36,5 anni di contribuzione, posso essere fra i salvaguardati Legge Fornero ??? Questo anche alla luce del messaggio Inps 12577agosto 2013.Mirco 

Se il lettore matura la decorrenza della prestazione pensionistica (cioè comprensiva della finestra mobile) entro il 6.1.2015 la risposta si ritiene sia positiva. Tra le altre condizioni infatti il messaggio inps numero 12577 del 2 Agosto 2013 ha previsto - con riguardo ai prosecutori volontari - che possono essere ammessi alla salvaguardia anche coloro che sono stati rioccupati in qualsiasi attività lavorativa dopo il conseguimento dell'autorizzazione ai versamenti volontari purchè i redditi conseguiti per il periodo successivo al 4.12.2011 non superino i 7500 euro lordi annui. I redditi conseguiti dal lettore, in quanto inferiori alla predetta soglia, non comportano pertanto l'esclusione dalla salvaguardia. 

Buonasera e grazie anticipatamente per il tempo concessomi. sono un esodato del settore credito. dimesso il 20.12.2008 inizio fondo esuberi dal 1.1.2009 sino al 31.12.13 originariamente la finestra di udcita era 31.12.13 . maturazione contributiva 40 anni a maggio 2013. potrei sapere se sono soggetto a penalità perchè in pensione prima dei 62 anni(nato nel 1957) e la decorrenza della stessa? Grazie e buona serata.

Si ritiene che coloro che mantengono le vecchie regole di pensionamento - come il lettore - non incorrino nella penalità prevista dall'articolo 24, comma 10 del Dl 201/2011 (riduzione dell'1-2% in caso di accesso alla pensione anticipata ad un'età anagrafica inferiore a 62 anni). Cio' in quanto il regime di penalizzazione è stabilito per i lavoratori soggetti alle nuove regole di pensionamento. Circostanza esclusa nel caso di specie.

Detto questo se il lettore raggiunge i 40 anni nel maggio 2013 la pensione decorrerà dal 1° Agosto 2014. Resta salva la possibilità di ottenerla dal 1° Giugno 2014 qualora il nominativo del lettore risulti nel contingente dei 5mila lavoratori salvaguardati rispetto al regime delle nuove decorrenze introdotte dalla legge 111/2011 (cfr. articolo 18, comma 22-quater della citata legge). 


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La Circolare Inps 120 ha spiegato le regole per avvalersi delle novità contenute nella legge di stabilità 2013 in materia di cumulo contributivo.

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L'Inps con la circolare numero 120 del 6 Agosto 2013 ha spiegato le modalità attraverso cui i lavoratori possono esercitare le innovazioni in materia di cumulo e di ricongiunzioni gratuite introdotte con la legge di stabilità 2013 (legge 228/2012). Com'è noto a seguito dei numerosi problemi emersi dopo dell'adozione delle nuove norme in materia di ricongiunzione onerosa il legislatore è stato costretto ad intervenire sulla materia attraverso la legge 228/2012.

Le modifiche introdotte sono intervenute in materia di totalizzazione e ricongiunzione di contributi previdenziali, introducendo, in particolare, una nuova modalità (gratuita) di cumulo (alternativa alle discipline esistenti) volta a conseguire un’unica pensione sulla base dei periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso più forme di assicurazione obbligatorie, esclusivamente per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

Costituzione della posizione assicurativa (art. 1, comma 238, legge 228/2012) - L'intervento della legge di stabilità ha reintrodotto esclusivamente per gli iscritti alla Cpdel, Cps, Cpi e Cpug per i quali sia venuta a cessare, entro il 30 luglio 2010, l'iscrizione alle predette casse senza diritto a pensione, la facoltà di presentare istanza di costituzione della posizione assicurativa nel fondo pensione lavoratori dipendenti Ago (assicurazione generale obbligatoria). In tal caso, il trasferimento della contribuzione tra le diverse gestione avviene senza oneri a carico degli interessati, cioè gratuitamente.

Prima di tale modifica i lavoratori in questione con periodi contributivi accreditati presso diverse casse previdenziali avevano infatti solo due possibilità, entrambe piuttosto penalizzanti, per valorizzarli: ricongiungere i contributi sborsando cifre molto elevate oppure scegliere la totalizzazione nazionale. La totalizzazione, lo si ricorda, a differenza della ricongiunzione che consente di avere una pensione «retributiva» cioè calcolata con il vecchio e più conveniente sistema commisurato allo stipendio, impone il calcolo «contributivo» cioè in base ai contributi versati e, dunque, molto meno conveniente. L'intervento della legge di stabilità ha dunque in parte attutito questa penalizzazione solo per i lavoratori del pubblico impiego. 

L'Inps precisa che il nuovo cumulo contributivo gratuito non dà comunque diritto alla corresponsione di ratei arretrati di pensione. Quindi, sia in sede di prima liquidazione che di ricostituzione della pensione, non potranno essere riconosciuti arretrati riferiti a periodi anteriori alla data della domanda per la costituzione della posizione assicurativa. Inoltre in caso di decesso degli interessati, la facoltà può essere esercitata dai superstiti ai fini del diritto e della misura della pensione di reversibilità o indiretta loro spettante. 

La legge ha dato un anno di tempo (31 dicembre 2013) a coloro che dal 1° luglio 2010 avessero già richiesto la ricongiunzione, per richiedere il recesso e la restituzione di quanto già versato, a condizione di non aver già ottenuto la liquidazione della pensione. La facoltà, spiega l'Inps, è rivolta a coloro che hanno presentato domanda fra il 1° luglio e l'entrata in vigore della legge Stabilità (1° gennaio 2013) ed è esercitabile anche dai familiari superstiti. 

Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti (art. 1, commi 239-246, legge 228/2012) - Fermo restando la disciplina vigente in materia di ricongiunzione e totalizzazione dei periodi assicurativi la legge ha consentito la facoltà di conseguire un’unica pensione cumulando i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso due (o più) forme di assicurazione obbligatorie (compresa le Gestione separata INPS) che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle suddette gestioni, qualora non siano in possesso dei requisiti per il trattamento pensionistico.

Tale facoltà può essere esercitata esclusivamente per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia con i requisiti previsti per tale trattamento nonché dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.

Il pagamento dei trattamenti liquidati avviene secondo le norme sulla totalizzazione. Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto i rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento (il che implica un trattamento previdenziale inferiore a quello che sarebbe risultato dalla ricongiunzione).

Facolta di recesso (art. 1, comma 247 legge 228/2012) - Al fine di tutelare i soggetti che hanno presentato domanda di ricongiunzione (onerosa) a decorrere dal 1° luglio 2010, garantendogli la possibilità di accedere al nuovo regime di cumulo, si prevede che essi  (sempre che la domanda non abbia già dato titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico) possono recedere entro un anno e chiedere la restituzione di quanto già versato. Analoga possibilità è riconosciuta ai soggetti che abbiano presentato domanda di totalizzazione anteriormente alla data di entrata in vigore della legge, previa rinuncia alla domanda e a condizione che il procedimento amministrativo non si sia già concluso.

Ad oggi ho maturato oltre 40 anni di contributi effettivi, senza sovrapposizioni e volevo chiedere la totalizzazione dei contributi. Volevo sapere nello specifico come sarà liquidata la mia pensione di anzianità, con il calcolo retributivo, misto o contributivo?  Francesco

Per poter totalizzare i periodi contributi il lavoratore non deve essere titolare di un trat­tamento pensionistico erogato dalle gestioni oggetto della totalizzazio­ne, anche nel caso in cui si debbano cumulare periodi contributivi maturati in gestioni diverse da quella o quelle nelle quali sia stata già liquidata una prestazione a favore dell'assicurato. 

Detto questo il lettore può chiedere la pensione di anzianità in regime di totalizzazione se ha un maturato contributivo pari ad almeno 40 anni e 3 mesi di anzianità contributiva. Circa la decorrenza del trattamento si applicherà una finestra mobile di 18 mesi se il requisito contributivo è raggiunto prima del 2011; 19 mesi se raggiunto nel 2012; 20 mesi se raggiunto nel 2013 e 21 mesi se raggiunto dal 2014 in poi (cfr. messaggio inps 219/2013). 

Le pensioni in regime di totalizzazione vengono liquidate con il sistema contributivo. Nello specifico la pensione, il cui pagamento è di competenza del­l'Inps è calcolata con il metodo interamente contri­butivo sulla base della disciplina che regola l'opzione al sistema contributivo, prevista dal Dlgs n. 180/ 1997. C'è solo un eccezione: riguarda l'ipotesi in cui risultino maturati, in una gestione a carico degli enti previdenziali pubblici (Inps, Inpdap, Enpals) il requisito minimo richiesto per il diritto alla pensione autonoma. In questa ipotesi la gestione deve calcolare il pro rata a proprio carico con il sistema di calcolo previsto dal suo ordinamento, misto/retribu­tivo a seconda dell'anzianità contributiva utile al 31.12.1995, determinata dalla contribuzione com­plessiva maturata dall'assicurato in tutte le gestioni interessate alla totalizzazione. 


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Nata nel 1955 e lavoro dal 1980. Ho riscattato sei anni di universita' che ho gia' pagato. Non ho usufruito di assenze per maternita' o altro. Quando potrò andare in pensione? Chiedo: potendo andare in pensione il 1/9/2016, se nulla cambia, con 61 anni, 7 mesi e 10 giorni d'eta', subirei una penalizzazione e di conseguenza mi converrebbe aspettare febbraio 2017? Oppure il mio riscatto rientra nel conteggio dei contributi versati? Anna 

Dal 1° Gennaio 2016 per la pensione anticipata sono necessari 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva a qualisiasi titolo accumulata (Circolari Inps 35 e 37/2012). Dai dati forniti la lettrice dovrebbe raggiungerli nell'agosto 2016 con decorrenza fissata il 1° Settembre dello stesso anno. Tuttavia - posto che tale contribuzione risulterebbe composta da contributi da riscatto e che per tale data non sarebbero comunque stati compiuti i 62 anni di età anagrafica - la lettrice andrebbe incontro ad una penalizzazione (molto leggera, pari a poco meno dello 0,5% sulla quota retributiva maturata sino al 31.12.2011). In caso la si voglia escludere è sufficiente attendere il compimento di 62 anni di età prima di andare in pensione. 


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