Sono un utilizzatore del Fondo di Solidarietà del settore del Credito e Vi sintetizzo la mia attuale situazione: - Nato il 24/01/1955. - Assunto in Banca in data 01/08/1974. - Esodato dal 31/12/2009 (… ultimo giorno lavorativo = 30/12/2009). - In carico al Fondo di Solidarietà dal 01/01/2010 al 31/12/2014. - Finestra originaria per l’ottenimento della pensione = 01/01/2015. - Nuova finestra, in virtù delle Leggi 122/2010 e 111/2011 = 01/12/2015 (... data comunicatami dall'INPS). In relazione alle novità per gli esodati contenute nella Legge 147/213, sono cortesemente a richiedere se avrò diritto a percepire la pensione sin dal 01/01/2015 oppure se dovrò invece attendere sino alla data del 01/12/2015 come comunicatomi dall'INPS. Roberto
Nessun cambiamento nelle regole di decorrenza è stato previsto dalla legge di stabilità 2014. L'articolo 1, comma 194 della legge 147/2013 ha ampliato di ulteriori 23.000 soggetti i lavoratori che potranno mantenere le previgenti regole di pensionamento.
Si ricorda che i lavoratori beneficiari della V° salvaguardia appartengono alle seguenti categorie:
a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
e) i lavoratori collocati in mobilita' ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011;
f) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorche' al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attivita' lavorativa nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attivita' lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
I soggetti in questione possono accedere al beneficio a condizione che la data di decorrenza del trattamento pensionistico - calcolata secondo le regole previgenti al Dl 201/2011 - si apra entro e non oltre il 6.1.2015.
Si rappresenta inoltre che nessuna estensione è stata prevista in favore dei lavoratori nei fondi di solidarietà di settore il cui numero dei complessivi beneficiari rimane quindi fermo a 19.310 unità come previsto dagli articoli 24, comma, 14 lettera c) del Dl 201/2011 convertito in legge 214/2011 e articolo 22, Dl 95/2012 convertito con legge 135/2012.
Ad ogni modo, tornando al quesito del lettore, l'intervento disposto dalla legge di stabilità 2014 non ha modificato in alcun modo le regole di decorrenza applicabili ai lavoratori salvaguardati. Di conseguenza la data di decorrenza della prestazione pensionistica rimane regolata dalle leggi 122/2010 e 111/2011 (finestre standard di 12/18 mesi piu' finestrine di uno, due e tre mesi per i soli quarantisti).
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