L'esperto Risponde

La rubrica di consulenza ai lettori sulle principali questioni previdenziali

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

Franco Rossini 14/07/2022 Previdenza

I pensionati titolari di una pensione in regime di salvaguardia possono conseguire una pensione aggiuntiva sulla base dei contributi versati dopo il pensionamento o per l'attività professionale eventualmente svolta con iscrizione alla cassa professionale.


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Con la collaborazione di

Franco Rossini
Consulente con specializzazione in diritto del lavoro e della previdenza

Bruno Benelli
Collaboratore Confals e autore di numerosi saggi ed approfondimenti in materia previdenziale.

Carmine Diotallevi
Formatore Spi Cgil, ex dipendente Inpdap con pluriennale esperienza sulle previdenza del pubblico impiego

Dario Seghieri
Esperto in previdenza sociale, da anni autore di libri e di articoli su diversi siti web di settore.

Rossini V

Rossini V

Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

Premesso che:

1) l’articolo 11 bis del decreto legge 102/2013 convertito in legge 28 ottobre 2013, n.124, prevederebbe l’applicazione della salvaguardia (applicazione trattamento pensionistico pre-Fornero, cioè con le regole previgenti la riforma del 2011) per quei lavoratori che, nel corso dell’anno 2011, risultino essere in congedo straordinario retribuito per assistenza ai portatori di handicap grave  o di aver fruito di permessi per assistenza a portatori di handicap grave, a condizione che perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro gennaio 2015

1) ho ottenuto il beneficio della legge 104 per assistenza a congiunto nel corso del 2011; ho inoltrato domanda per usufruire dei permessi retribuiti (3 giorni/mese, NON congedo) nel 2011 e ho ricevuto risposta positiva dall'azienda ospedaliera da cui dipendo, sempre nel 2011; il 28 gennaio 2014 ho maturato 40 anni contributivi  e sono nato l’8.9.1953 (60 anni  di età anagrafica nel 2013);

2) il riconoscimento dei benefici delle legge 104 ha inizio nel 2011 ed è tutt'ora continuativamente attivo, posso sperare di andare in pensione con la legge per i cd. “salvaguardati” (4°salvaguardia)? Claudiano

Come osserva correttamente il lettore, l'articolo 11-bis, del Dl 102/2013 ha esteso la salvaguardia - tra l'altro - a 2.500 lavoratori che nel corso dell'anno 2011 risultavano essere in congedo straordinario per assistere portatori di handicap grave (o che fruivano dei relativi permessi ai sensi della legge 104). Come ulteriore requisito viene tuttavia disposto che i lavoratori questione devono perfezionare i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del DL 201/2011. Cioè entro e non oltre il 6 gennaio 2015.

Si ritiene che il lettore, pur trovandosi nella condizione indicata nella fattispecie generale di cui all'articolo 11-bis, non rispetti tale limite di decorrenza. Del resto maturando 40 anni di contributi il 28 gennaio 2014 la finestra di decorrenza si aprirebbe il 29 aprile 2015 se lavoratore del pubblico impiego (1° maggio 2015 se dipendente privato ). Ciò in quanto i lavoratori "quarantisti" scontano finestre mobili pari a 15 mensilità dalla data del perfezionamento del requisito (dal 1° gennaio 2014). Siamo pertanto oltre la "deadline" consentita nel citato decreto legge.


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Avendo raggiunto quasi 64 anni di età e lavorando in una azienda municipalizzata ex pubblica volevo sapere se posso fruire del pensionamento in deroga a 64 anni disposto in via eccezionale per i dipendenti del settore privato della legge Fornero. Preciso però che sono un lavoratore comunque scritto all'Inpdap. Il patronato mi ha detto che non posso accedere. Come stano realmente le cose? Matteo

La risposta è negativa. Ai sensi della circolare 35/2012 la salvaguardia di cui all'articolo 24, comma 15 bis, del DL 201/2011 convertito con legge 214/2011 si applica ai soli lavoratori e alle lavoratrici che alla data del 28 dicembre 2011 svolgevano attività di lavoro dipendente nel settore privato indipendentemente dalla gestione carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico. Nella citata circolare si precisava inoltre che per l'identificazione di lavoratori in questione rilevava la natura giuridica privata del rapporto di lavoro.

Più recentemente, tuttavia, l'Istituto previdenziale, con il messaggio 219/2013 ha rappresentato che tale normativa non trova applicazione nei confronti dei lavoratori iscritti presso le casse ex Inpdap. Pertanto il lettore non può beneficiare della disposizione invocata e la pensione decorrerà raggiunti i nuovi requisiti in vigore dal 1° gennaio 2012. Vale a dire 66 anni e 3 mesi (al netto degli ulteriori incrementi dovuti agli adeguamenti alla stima di vita Istat); oppure al perfezionamento di 42 anni e 6 mesi di anzianità contributiva indipendentemente dall'età anagrafica.


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Sono nato il 5 gennaio del 1960 ed maturo 42 anni di contributi al 31 marzo 2014. Lavoro in una società privata. Volevo sapere se posso continuare a rimanere sul posto di lavoro oppure se sono obbligato a lasciare una volta raggiunti i requisiti contributivi per la pensione anticipata. Devo essere autorizzato dall'azienda oppure mi possono licenziare su due piedi? Alfio

Sul punto non sono state fornite precisazioni ufficiali. Tuttavia si ritiene che il diritto del lavoratore a proseguire l'attività lavorativa sino a 70 anni, anche dopo la maturazione del diritto pensionistico, possa essere applicata anche qualora l'interessato abbia perfezionato i requisiti per il pensionamento anticipato.

Il decreto legge 201/2011 infatti ha previsto che il proseguimento dell'attività lavorativa è incentivato dall'operatività dei coefficienti di trasformazione calcolati sino all'età di 70 anni (fatti salvi gli ulteriori adeguamenti alla stima di vita Istat) restando comunque fermi i limiti ordinamentali rispettivi settori di appartenenza.

Il citato decreto ha inoltre disposto nei confronti dei dipendenti il protrarsi dell'efficacia delle disposizioni della legge 300/70 contro i licenziamenti fino al conseguimento della predetta età anagrafica. Di conseguenza il lettore, una volta maturati i requisiti per la pensione anticipata, ha diritto a proseguire il rapporto di lavoro senza dover chiedere alcuna autorizzazione al datore fino al compimento del predetto limite d'età. Durante tale periodo il lettore potrà essere licenziato dal datore di lavoro solo per giusta causa o giustificato motivo.


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Ho ricevuto una lettera dall'inps che mi informa di fare parte della categoria di lavoratori beneficiari della salvaguardia di cui all'art. 1 c.230 ss, L.n.228/2012, cosa significa, posso andare in pensione con le vecchie regole o altro? Orazio

La risposta è positiva. L'aver ricevuto la lettera di ammissione in salvaguardia costituisce certificazione del diritto a fruire della pensione secondo le regole vigenti al 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del Dl 201/2011. Il lettore dovrà effettuare domanda di pensionamento uno o due mesi prima della data di decorrenza della prestazione pensionistica che sarà comunicata per tempo dall'Inps.


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Sono un utilizzatore del Fondo di Solidarietà del settore del Credito e Vi sintetizzo la mia attuale situazione: - Nato il 24/01/1955. - Assunto in Banca in data 01/08/1974. - Esodato dal 31/12/2009 (… ultimo giorno lavorativo = 30/12/2009). - In carico al Fondo di Solidarietà dal 01/01/2010 al 31/12/2014. - Finestra originaria per l’ottenimento della pensione = 01/01/2015. - Nuova finestra, in virtù delle Leggi 122/2010 e 111/2011 = 01/12/2015 (... data comunicatami dall'INPS). In relazione alle novità per gli esodati contenute nella Legge 147/213, sono cortesemente a richiedere se avrò diritto a percepire la pensione sin dal 01/01/2015 oppure se dovrò invece attendere sino alla data del 01/12/2015 come comunicatomi dall'INPS. Roberto

Nessun cambiamento nelle regole di decorrenza è stato previsto dalla legge di stabilità 2014. L'articolo 1, comma 194 della legge 147/2013 ha ampliato di ulteriori 23.000 soggetti i lavoratori che potranno mantenere le previgenti regole di pensionamento.

Si ricorda che i lavoratori beneficiari della V° salvaguardia appartengono alle seguenti categorie:

a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

e) i lavoratori collocati in mobilita' ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011;

f) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorche' al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attivita' lavorativa nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attivita' lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

I soggetti in questione possono accedere al beneficio a condizione che la data di decorrenza del trattamento pensionistico - calcolata secondo le regole previgenti al Dl 201/2011 - si apra entro e non oltre il 6.1.2015.

Si rappresenta inoltre che nessuna estensione è stata prevista in favore dei lavoratori nei fondi di solidarietà di settore il cui numero dei complessivi beneficiari rimane quindi fermo a 19.310 unità come previsto dagli articoli 24, comma, 14 lettera c) del Dl 201/2011 convertito in legge 214/2011 e articolo 22, Dl 95/2012 convertito con legge 135/2012. 

Ad ogni modo, tornando al quesito del lettore, l'intervento disposto dalla legge di stabilità 2014 non ha modificato in alcun modo le regole di decorrenza applicabili ai lavoratori salvaguardati. Di conseguenza la data di decorrenza della prestazione pensionistica rimane regolata dalle leggi 122/2010 e 111/2011 (finestre standard di 12/18 mesi piu' finestrine di uno, due e tre mesi per i soli quarantisti). 


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