L'esperto Risponde

La rubrica di consulenza ai lettori sulle principali questioni previdenziali

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

Franco Rossini 14/07/2022 Previdenza

I pensionati titolari di una pensione in regime di salvaguardia possono conseguire una pensione aggiuntiva sulla base dei contributi versati dopo il pensionamento o per l'attività professionale eventualmente svolta con iscrizione alla cassa professionale.


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Con la collaborazione di

Franco Rossini
Consulente con specializzazione in diritto del lavoro e della previdenza

Bruno Benelli
Collaboratore Confals e autore di numerosi saggi ed approfondimenti in materia previdenziale.

Carmine Diotallevi
Formatore Spi Cgil, ex dipendente Inpdap con pluriennale esperienza sulle previdenza del pubblico impiego

Dario Seghieri
Esperto in previdenza sociale, da anni autore di libri e di articoli su diversi siti web di settore.

Rossini V

Rossini V

Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

I lavoratori in mobilità , che rispettano i requisiti del punto e della legge 147/2013 comma 194 e comma 195 sulla decorrenza, entro 31/12/2014, sono salvaguardati? Maurizio

Con riguardo alla mobilità il recente intervento contenuto nell’articolo 1, comma 194, lettera e) della legge 147/2013 estende la salvaguardia solo per una particolare fattispecie non regolata nei precedenti interventi di salvaguardia: quella dei lavoratori in mobilità che non riescono, per poco, a maturare i requisiti per il diritto alla pensione entro la fruizione dell'indennità di mobilità e che hanno dunque bisogno di ricorrere alla contribuzione volontaria per conseguirlo.

Nello specifico la citata lettera e) ricomprende nella salvaguardia i lavoratori collocati in mobilita' ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti pensionistici vigenti al 6 dicembre 2011. E’ altresì richiesto che la decorrenza della prestazione pensionistica si verifichi entro il 6.1.2015. Peraltro, per agevolare il raggiungimento del diritto a pensione, viene concessa la facoltà di coprire periodi di contribuzione anche eccedenti i 6 mesi precedenti alla domanda di autorizzazione ( e quindi in deroga alle norme vigenti). 

Ulteriori dettagli saranno disponibili con l’adozione di un decreto interministeriale che regolerà l’accesso alla (quinta) salvaguardia.


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Sono esodata da Unicredit dal 1/1/2011. Il mio tipo di pensione è vecchiaia (sono nata il 7/12/1954 entrata in Unicredit il 1/4/1976) e la mia prima finestra era il 1/1/2016,ma con le riforme Sacconi del 2011 è stato tutto spostato al 1/7/2016 per le leggi 111/2011 e 148/2011. Dunque 6 mesi di vuoto economico coperti in parte dal messaggio Inps di Novembre 2013 n.18488 in quanto i tre mesi di ADV dovrebbero essere coperti dal Fondo di Solidarietà del credito anche se così supero i 60 mesi canonici. Non si parla pero’ degli ulteriori tre mesi dovuti all’innalzamento dell’età pensionabile delle donne ( L.148/2011). Vorrei sapere se ci sono notizie al riguardo visto che né Inps né sindacati rispondono al riguardo. Gelsia

Sul punto è effettivamente presente un vuoto legislativo. Attualmente infatti l’articolo 12, comma 5-bis del Dl 78/2010 convertito con legge 122/2010 ha prolungato l’erogazione della prestazione pensionistica in favore dei titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore per il solo periodo di slittamento della decorrenza della prestazione pensionistica come determinata dallo stesso decreto legge (articolo 12, commi 1-2 Dl 78/2010). I successivi decreti ministeriali attuativi della citata disposizione (cioè i DM 63655/2012, DM 68225/2012 e da ultimo il DM 76353/2013) - peraltro emanati con forte ritardo rispetto alle reali esigenze dei lavoratori in questione - non hanno pertanto potuto affrontare gli ulteriori periodi di discontinuità economica prodotti da interventi legislativi successivi al citato Dl 78/2010.

In particolare fin dall'origine sono rimasti fuori tutela legislativa (e dunque fuori copertura economica):

1) i periodi di slittamento della prestazione pensionistica dovuti all’applicazione della stima di vita (3 mesi a partire dal 2013, 4 ulteriori mesi dal 2016) (come previsto dall'articolo 12, comma 12-bis del Dl 78/2010 convertito con legge 122/2010);

2) l’ulteriore spostamento (per le sole lavoratrici donne) dovuto all’innalzamento dell’età pensionabile (articolo 18, comma 1 del Dl 98/2011 convertito con legge 111/2011 e successive modifiche) pari ad un mese per il 2014, 2 mesi dal 2015 eccetera;

3) l’allungamento delle finestre mobili previsto ex art. 18, comma 22-ter del Dl 98/2011 convertito con legge 111/2011 per i soli lavoratori quarantisti.

Il Ministero del Lavoro ed Inps avevano promesso già agli inizi del 2012 di affrontare i punti in questione. Tuttavia attualmente l’unica questione “risolta” appare essere quello relativa al punto 1) - che peraltro era quella piu' urgente in quanto interessava una grande quantità di lavoratori - come ha correttamente osservato la lettrice (cfr: messaggio Inps 18488/2013).

L'intervento prevede che i mesi di ritardo nell'accesso alla prestazione pensionistica dovuti a seguito dell'applicazione della stima di vita siano posti a carico delle aziende esodanti e coperti quindi dal Fondo di Solidarietà di settore (anche se così vengono superati i 60 mesi di assistenza massima erogabile dal fondo). L'intervento ovviamente riguarda i soli assegni finalizzati alle pensioni di vecchiaia e anzianità per quote.

Relativamente ai punti sub 2) e 3) si attendono ancora chiarimenti da parte degli enti interessati.


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Sono un'esodata nata nel 1956 che sta versando i contributi volontari: raggiungerò i vecchi 40 anni di contribuzione nel maggio 2014 (sono stata autorizzata alla prosecuzione volontaria nel 2011). Dovevo essere tra i salvaguardati del 2° decreto (secondo il patronato). Ho contattato oggi l'Inps ma mi hanno detto che non rientro tra i salvaguardati perchè, pur arrivando ad avere 40 anni di contributi nel maggio di quest’anno non potrò incassare la pensione prima del 6 gennaio 2015. E’ possibile tutto questo? Ora con i nuovi decreti per i salvaguardati si apre qualche spiraglio per la mia posizione?  Patrizia da Roma

Dai dati forniti purtroppo la lettrice non soddisfa i parametri per accedere alle salvaguardie sino ad oggi varate. La secon­da salvaguardia (art. 22, Dl 95/2012) che interessa 55mila lavoratori disponeva l'accesso al pensionamento con i requisiti pre­vigenti la riforma Monti-Fornero nei confronti dei lavo­ratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della con­tribuzione al ricorrere dei seguenti criteri:

a) autorizzazione antecedente alla data del 4 dicembre 2011;

b) presenza di almeno un contributo accreditato o accre­ditabile alla data del 6 dicembre 2011;

c) decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2015. 

I successivi interventi avuti con la legge 228/2012, il Dl 102/2013 e da ultimo la legge 147/2013 - anche se hanno effettivamente ampliato i contin­genti numerici - non hanno mutato la condizione che la decorrenza della pensione – calcolata con le vecchie regole – debba verificarsi entro il 6.1.2015 al fine di acccedere alla salvaguardia. Per questa ragione si ritiene che l'Inps abbia risposto correttamente. Al momen­to quindi la lettrice dovrà continuare a versare i con­tributi volontariamente fino al perfezionamento dei nuovi requisiti contributivi per la pensione anticipata oppure optare per il regime sperimentale donna (art. 1, comma 9, legge 243/08).


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Con la legge 147/2013 vengono estesi i benefici del mantenimento delle vecchie regole previdenziali ad ulteriori 23 mila lavoratori esodati

Com'è noto il governo è intervenuto per la quinta volta in materia di salvaguardia rispetto alle nuove regole previdenziali introdotte con la legge 201/2011. Il veicolo utilizzato questa volta, come l'anno scorso, è stata la legge di stabilità approvata poche settimane fa dal Parlamento (legge 147/2013) che di fatto estende il rispetto delle vecchie norme previdenziali (vigenti sino al 31 dicembre 2011) ad un ulteriore contingente di 23 mila esodati.

La misura nello specifico interviene su due fronti. Da un lato il governo estende con il comma 191 dell'articolo 1 della legge 147/2013 di 6mila unità il contingente dei prosecutori volontari salvaguardati ai sensi della lettera b) dell'articolo 1, comma 231 della legge 228/2012. Si tratta degli autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 4 dicem­bre 2011, con almeno un contributo vo­lontario accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011, anche che abbiano lavorato (purchè non con contratti a tempo indeterminato e con un reddito massimo lordo annuo di 7.500 euro) che maturano la decorrenza della pen­sione entro il 6 gennaio 2015. Con questo intervento il contingente passa dunque dalle originarie 1.590 unità (come individuate dal Dm 22 Aprile 2013) a 7.590 unità.

Il secondo fronte invece, riguardante 17mila persone, introduce nuove fattispecie di salvaguardia (Art. 1, commi 194-198, legge 147/2013). Nello specifico vengono ammessi alla tutela:

a) gli au­torizzati alla contribuzione volontaria prima del 4 dicembre 2011 con un contri­buto volontario accreditato o accreditabi­le al 6 dicembre anche se hanno svolto dopo il 4 dicembre 2011 attività lavorativa non a tempo indeterminato (indipendentemente quindi dal reddito conseguito);

b) i contributori volontari anche se non hanno un contributo volontario accreditato o accreditabi­le al 6 dicembre a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attivita' lavorativa nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attivita' lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

c) i cessati dal servizio entro il 31 dicembre 2012 a seguito di accordi individuali o collettivi di incenti­vo all'esodo sottoscritti entro il 31 dicembre 2011 anche se dopo l'esodo hanno lavorato purché non a tempo indeterminato;

d) chi è stato licenziato tra il 2007 e il 2011 anche se in seguito ha lavorato purché non a tempo indeterminato;

e) coloro che sono stati collocati in mobilità ordinaria entro il 4 dicembre 2011 ed sono stati autorizzato alla prosecuzione volontaria della contribu­zione se entro sei mesi dalla fine della mo­bilità verseranno i contributi volontari per raggiungere i requisiti ante riforma.

E' posta come condizione che la decorrenza della pensione per queste 17mila persone de­bba verificarsi - secondo quanto prevedevano le vecchie regole - tra il 1° Gennaio 2014 ed il 6 genna­io 2015 (comma 195, articolo 1, legge 147/2013). La formulazione della norma è tuttavia dubbia. Nello specifico il comma 195 infatti non precisa se coloro che avrebbero l'apertura della finestra prima del 1° Gennaio 2014 siano esclusi tout court dalla salvaguardia o se, come sembra, il pagamento della pensione avverrà solo da quella data.

Come si nota, nella maggior parte dei ca­si, l'ampliamento della platea di beneficiari è stato ottenuto allentando il vincolo ri­guardante il reddito da lavoro previsto nei precedenti interventi di salvaguardia. Le modalità operative di attua­zione saranno definite, in modo analogo a quanto già avvenuto per altre misure precedenti, con un decreto interministe­riale che dovrà essere promulgato entro il 2 marzo 2014 (60 giorni dall'entrata in vigore della legge 147/2013).

Per la salvaguardia dei 23mila è previ­sta una spesa massima di 950 milioni di euro dal 2014 al 2020, finanziata, tra l'al­tro, anche con l'ulteriore innalzamento delle aliquote contributive a carico di una parte degli iscritti alla gestione separata dell'Inps. L'Inps, come al solito, monitorerà le domande presentate dai lavoratori interessati e al raggiungi­mento di quota 17mila, non dovrà accetta­re ulteriori richieste di ammissione al beneficio in parola.

Si va avanti sui prepensionamenti "aziendali" previsti dalla legge 92/2012. La riforma del mercato del lavoro dell'anno scorso, all'articolo 4, commi 1-7 ter, ha introdotto la possibilità di sottoscrivere accordi tra imprese con più di 15 dipendenti e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale, per incentivare l'esodo dei dipendenti. La nuova possibilità consente il prepensionamento, a carico dell'azienda, dei dipendenti a cui mancano meno di quattro anni per perfezionare i requisiti per il pensionamento anticipato o di vecchiaia. L'impresa si farà carico di tutti gli oneri e continuerà a versare i contributi figurativi fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione e pagherà contemporaneamente la pensione anticipata. 

Nel messaggio 12997 di ieri, l'Inps ha fornito il modello che gli imprenditori dovranno utilizzare per presentare all'istituto di previdenza l'accordo sottoscritto con i sindacati. Si tratta di un documento molto semplice in cui il datore di lavoro indicherà la data del verbale di accordo, la data di inizio e fine della validità dell'accordo, ed il numero di lavoratori interessati. Dovrà essere inoltre allegato l'accordo stesso. 

Nella giornata di ieri, con il messaggio 12998 l'istituto di previdenza ha inoltre integrato le disposizioni di cui al messaggio 12577 sui lavoratori interessati dal terzo provvedimento di salvaguardia e iscritti alla gestione dipendenti pubblici dell'Inps. In base a quanto previsto dalla legge 228/2012 e dal decreto interministeriale del 22 aprile 2013, i lavoratori, che hanno i requisiti, per accedere alla salvaguardia devono presentare domanda alle sedi Inps o alle direzioni territoriali del lavoro. Il messaggio 12998 precisa che le domande riguardanti gli iscritti alla gestione dipendenti pubblici dovranno essere inoltrate dagli uffici competenti a un indirizzo email dedicato della direzione centrale previdenza.

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