L'esperto Risponde

La rubrica di consulenza ai lettori sulle principali questioni previdenziali

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

Franco Rossini 14/07/2022 Previdenza

I pensionati titolari di una pensione in regime di salvaguardia possono conseguire una pensione aggiuntiva sulla base dei contributi versati dopo il pensionamento o per l'attività professionale eventualmente svolta con iscrizione alla cassa professionale.


Invia un Quesito

Se sei già registrato esegui il login oppure registrati ora

Invia


Con la collaborazione di

Franco Rossini
Consulente con specializzazione in diritto del lavoro e della previdenza

Bruno Benelli
Collaboratore Confals e autore di numerosi saggi ed approfondimenti in materia previdenziale.

Carmine Diotallevi
Formatore Spi Cgil, ex dipendente Inpdap con pluriennale esperienza sulle previdenza del pubblico impiego

Dario Seghieri
Esperto in previdenza sociale, da anni autore di libri e di articoli su diversi siti web di settore.

Rossini V

Rossini V

Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

Ho incominciato a marzo 2008 a versare i contributi volontari e perfeziono i 40 anni nel marzo 2014. Vorrei sapere se rientro nella categoria salvaguardati o mi tocca versare altri due anni di contributi. Egidio.

I lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione prima del 4 dicembre 2011 possono mantenere le previgenti regole di pensionamento a condizione - fra l'altro - che la decorrenza della prestazione pensionistica (comprensiva cioè del periodo di finestra mobile) si verifichi entro il 6 gennaio 2015. Si tratta di un paletto che non è stato eliminato neanche con la 5° ed ultima salvaguardia di cui alla legge 147/2013. Il lettore perfezionando i 40 anni di contributi nel marzo 2014, conseguirebbe la decorrenza della prestazione pensionistica oltre la data limite del 6.1.2015; pertanto attualmente non può beneficiare della salvaguardia.


Invia una Domanda

Ogni giorno la consulenza ai lettori. Inviare un quesito e' semplice e gratuito. Se sei già registrato esegui il log- in oppure registrati ora e poi clicca il pulsante in basso.

Invia il tuo Quesito!

Newsletter

Ricevi tutti gli aggiornamenti nella tua email! Compila i campi seguenti

Sono nata nel 1957 , ho iniziato la mia attività lavorativa come dipendente all’età di quindici anni , nel 1972. Nel 2008 , quando avevo ormai quasi trentasei anni di contributi , ho accettato di entrare in mobilità sulla base di un accordo volto a gestire l’esubero del personale stipulato fra la mia ditta e la regione Liguria.(sottoscritto il 26 gennaio 2007).Sapevo che dopo i tre anni di mobilità avrei dovuto continuare con la contribuzione volontaria fino al raggiungimento dei 40 anni di contributi e mi fu detto che avrei potuto godere della pensione dal mese successivo , (cioè luglio o agosto 2013). Ho lasciato effettivamente il lavoro il 30 giugno 2008 , iniziando il periodo di 36 mesi di mobilità che poi ho interrotto per un breve periodo (12 settimane ) avendo trovato un lavoro part . time. Terminata la mobilità il 24 settembre 2011 , ho iniziato dalla settimana successiva la contribuzione volontaria , che ho proseguito senza interruzioni fino al raggiungimento delle 2080 settimane di contributi nella prima settimana di Agosto 2013.(il raggiungimento delle settimane è certificato da un estratto conto dell’INPS.) Ho presentato quindi domanda di pensione , confidando che sarei stata iscritta nelle liste dei salvaguardati avendone ,a mio parere ,il diritto. Alcuni giorni dopo infatti ricevo dall’Inps la comunicazione che sono stata iscritta nelle liste dei salvaguardati (seconda salvaguardia ) e successivamente ancora sempre dallo stesso ente la risposta , negativa , alla mia domanda di iscrizione nella terza salvaguardia , perché già salvaguardata. Preciso che non ho più ripreso il lavoro da quando ho iniziato la contribuzione volontaria e quindi sono attualmente senza reddito. L’Inps non ha ancora risposto in nessun modo alla mia domanda fino ad oggi. Quello che vorrei chiedervi è a quale regime di finestre sarò assoggettata , ovvero quando potrò ragionevolmente vedere la prima mensilità della mia pensione? Non posso fruire anch’io della salvaguardia congiunta ovvero della salvaguardia dalle leggi sulle finestre di uscita varate dopo che io avevo lasciato il lavoro? Non si può applicare anche al mio caso la salvaguardia per coloro che hanno lasciato il lavoro prima del 30 ottobre 2008 che vedo richiamata in diversi documenti Inps? Rosanna

Si ritiene che la lettrice possa già accedere alla salvaguardia in base all’articolo 22 comma 1, lettera c) del Dl 95/2012 convertito con legge 135/2012 (2° salvaguardia). La norma citata salvaguarda 7.400 lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione a condizione che: a) abbiano conseguito l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria entro il 4.12.2011; b) non siano stati rioccupati dopo l'autorizzazione; c) abbiano almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6.12.2011; d) conseguano la decorrenza del trattamento pensionistico, calcolata secondo le previgenti regole, entro il 6 gennaio 2015.

Relativamente alle decorrenze si ricorda che, a seguito degli interventi del 2010 e del 2011, il trattamento pensionistico nel caso di specie è fissato dal 1° novembre 2014. Infatti i lavoratori che perfezionano i requisiti per la pensione di anzianità indipendentemente dall’età anagrafica nell’anno 2013 scontano una finestra mobile pari a 14 mensilità (12 mesi “standard” piu’ ulteriori 2 mesi di slittamento; cfr: articolo 12, commi 1 e 2 del DL 78 2010 convertito con legge 122/2010 e successive modifiche).

Da ultimo la lettrice non può cumulare la salvaguardia di cui all’articolo 12, comma 5, lettera a) del Dl 78/2010 (cioè il mantenimento delle vecchie regole di decorrenza previste in favore di 10mila soggetti) in quanto tale norma richiede - tra le altre condizioni e con specifico riguardo ai lavoratori in mobilità ordinaria - che il potenziale beneficiario maturi il diritto alla pensione entro la fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria. Circostanza che dai dati forniti non viene soddisfatta.


Invia una Domanda

Ogni giorno la consulenza ai lettori. Inviare un quesito e' semplice e gratuito. Se sei già registrato esegui il log- in oppure registrati ora e poi clicca il pulsante in basso.

Invia il tuo Quesito!

Newsletter

Ricevi tutti gli aggiornamenti nella tua email! Compila i campi seguenti

Sono nata nel 1956 ed ho sempre lavorato nel settore privato. Maturo i i requisiti per la pensione anticipata nel maggio 2015 e dovrei avere la decorrenza della pensione quindi dal 1° giugno 2015. Tuttavia avendo fruito per oltre 80 giorni lavorativi dei permessi retribuiti con la legge 104 al patronato mi hanno detto che andrò incontro ad una penalizzazione perchè non avrò per tale data perfezionato i 62 anni di età. Mi chiedo: ma questa contribuzione figurativa non può essere equiparata a prestazione effettiva da lavoro e quindi escludere la penalizzazione? Come stanno realmente le cose? Gianna

Si ricorda che nella contribuzione utile che consente entro il 31 dicembre 2017 di accedere alla pensione anticipata con meno di 62 anni di età senza incorrere in decurtazioni sull'importo erogato, sono stati di recente inclusi anche i congedi e permessi concessi in base all'articolo 33 della legge 104 del 1992.

Si tratta di una novità introdotta dalla recente legge di stabilità (articolo 1, comma 493, legge 147/2013) che ha modificato l'articolo 6, comma 2-quater del Dl 216/2011. E' dunque possibile per i lavoratori che maturano la pensione anticipata contabilizzare anche i periodi di contribuzione figurativa ex legge 104 ai fini di escludere le penalizzazioni sull'importo retributivo della pensione. E' probabile che il patronato non abbia ancora recepito tali novità.


Invia una Domanda

Ogni giorno la consulenza ai lettori. Inviare un quesito e' semplice e gratuito. Se sei già registrato esegui il log- in oppure registrati ora e poi clicca il pulsante in basso.

Invia il tuo Quesito!

Newsletter

Ricevi tutti gli aggiornamenti nella tua email! Compila i campi seguenti

Sono nato il 20 Luglio 1953, al 30 novembre 2013 ho cessato di lavorare con 39 anni e 10 mesi di contributi. Sono iscritto alla mobilita ordinaria dal primo dicembre 2013 fino al 29 novembre 2016. Dal primo dicembre 2016 dovrei accedere alla pensione con 42 anni e 10 mesi di aspettativa di vita. La mia domanda è la seguente : sono andato in mobilità per 36 mesi sulla base di accordo di mobilità stipulato dalla mia azienda il 4 luglio 2011, al 31 dicembre 2013 cessava detto accordo, a detta dei responsabili della mia azienda il fatto che tale accordo era stato stipulato antecedentemente alla legge Fornero, chi usufruiva di tale mobilità poteva accedere alla pensione con i requisiti della legge precedente, che nel mio caso doveva essere Maggio 2015. Io ho preferito mettermi in regola con la legge Fornero ma il dubbio che avrei potuto usufruire delle vecchie regole rimane. Come stanno realmente le cose? Nicola

Appare utile ricordare preliminarmente che i lavoratori in mobilità sono stati oggetto di tre diversi interventi di salvaguardia in questi ultimi due anni: il primo contenuto nel Dm 1° Giugno 2012 ha tutelato 25.590 lavoratori; il secondo, contenuto nel Dm 8 Ottobre 2012, ha salvaguardato 40mila lavoratori e, infine il terzo, approvato con il Dm 22 Aprile 2013, ha salvaguardato ulteriori 2.560 soggetti.

Precisato questo si ricorda che per il mantenimento delle previgenti regole di pensionamento – sempre con specifico riguardo ai lavoratori in mobilità - la circostanza che l’impresa abbia stipulato accordi sindacali per la gestione delle eccedenze occupazionali entro il 31.12.2011 è solo una delle tante condizioni da rispettare. I citati decreti hanno infatti diversi altri paletti.

In particolare la prima salvaguardia (Dm 1° Giugno 2012) richiedeva in aggiunta che: a) la data di cessazione del rapporto di lavoro fosse avvenuta entro il 4.12.2011 e che; b) il lavoratore maturasse il diritto alla pensione entro la fruizione dell’indennità di mobilità.

La seconda salvaguardia (Dm 8 Ottobre 2012) richiedeva in aggiunta che: a) gli accordi per la gestione delle eccedenze occupazionali fossero stati siglati dalle imprese nella sede governativa e che; b) il lavoratore maturasse il diritto alla pensione entro la fruizione dell’indennità di mobilità.

La terza salvaguardia (Dm 22 Aprile 2013) imponeva in aggiunta che: a) la data di cessazione del rapporto di lavoro fosse avvenuta entro il 30.9.2012 e che; b) il lavoratore maturasse il diritto alla pensione entro la fruizione dell’indennità di mobilità e non oltre il 31.12.2014.

In definitiva, appurato che il lettore ha cessato l’attività lavorativa nel Novembre 2013, appare evidente che egli non avrebbe comunque potuto fruire né della prima né della terza salvaguardia. Qualora invece l'accordo fosse stato siglato in sede governativa (cioè presso il Ministero del Lavoro, dello Sviluppo Economico o la Presidenza del Consiglio) avrebbe rispettato i requisiti per essere incluso nel secondo provvedimento di salvaguardia (Dm 8 Ottobre 2012).


Invia una Domanda

Ogni giorno la consulenza ai lettori. Inviare un quesito e' semplice e gratuito. Se sei già registrato esegui il log- in oppure registrati ora e poi clicca il pulsante in basso.

Invia il tuo Quesito!

Newsletter

Ricevi tutti gli aggiornamenti nella tua email! Compila i campi seguenti

Sono un lavoratore esodato, autorizzato ai v.v. dal 1/1/2011, con contributi regolarmente versati prima del 6/12/2011 e fino al 30/09/2013, data in cui ne ho maturati 2080 sett. Ho ricevuto in data 4/10/2013 da INPS la comunicazione di accesso alla 2° salvaguardia (55.000), in data 28/1/2014 ho ricevuto da INPS la comunicazione di decorrenza della pensione dal 1/1/2015 con presentazione della domanda entro il mese antecedente tale data. Ma avendo maturato i 40 anni al 30/9/2013, la decorrenza tenendo conto delle finestre mobili non sarebbe dovuta essere il 1/12/2014 ? in sostanza 12 mesi di finestra mobile più 2 di adeguamento speranza di vita ? Carlo

Si condividono le perplessità del lettore. Tutti i lavoratori cd. salvaguardati mantengono le regole pensionistiche vigenti al 6 Dicembre 2011, data di entrata in vigore del Dl 201/2011 che ha riformato il sistema previdenziale. Nello specifico tali regole prevedono – per i soli lavoratori dipendenti cd. quarantisti – l’applicazione di una finestra mobile di 13 mensilità se il requisito contributivo risulta maturato nel 2012, di 14 mensilità se maturato nel 2013 e di 15 mensilità se maturato dal 2014 in poi (cfr: articolo 18, comma 22-ter, Dl 98/2011 convertito con legge 111/2011).

Nel caso di specie quindi se il requisito contributivo risulta perfezionato entro il 30 Settembre 2013 la pensione decorre dal 1° Dicembre 2014. Si consiglia tuttavia di verificare nell’estratto conto contributivo la data di esatta maturazione del diritto pensionistico.


Invia una Domanda

Ogni giorno la consulenza ai lettori. Inviare un quesito e' semplice e gratuito. Se sei già registrato esegui il log- in oppure registrati ora e poi clicca il pulsante in basso.

Invia il tuo Quesito!

Newsletter

Ricevi tutti gli aggiornamenti nella tua email! Compila i campi seguenti
© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati