L'esperto Risponde

La rubrica di consulenza ai lettori sulle principali questioni previdenziali

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

Franco Rossini 14/07/2022 Previdenza

I pensionati titolari di una pensione in regime di salvaguardia possono conseguire una pensione aggiuntiva sulla base dei contributi versati dopo il pensionamento o per l'attività professionale eventualmente svolta con iscrizione alla cassa professionale.


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Con la collaborazione di

Franco Rossini
Consulente con specializzazione in diritto del lavoro e della previdenza

Bruno Benelli
Collaboratore Confals e autore di numerosi saggi ed approfondimenti in materia previdenziale.

Carmine Diotallevi
Formatore Spi Cgil, ex dipendente Inpdap con pluriennale esperienza sulle previdenza del pubblico impiego

Dario Seghieri
Esperto in previdenza sociale, da anni autore di libri e di articoli su diversi siti web di settore.

Rossini V

Rossini V

Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

Sono una lavoratrice dipendente nata nel 1955. Raggiungo nel novembre di quest'anno 35 anni di contributi e vorrei fruire dell'opzione donna. Nel corso della vita lavorativa ho però 55 giorni di permessi retribuiti e 20 giorni di congedo straordinario. Questi periodi di contribuzione figurativa sono utili per perfezionare  i 35 anni? Se non lo fossero non potrei accedere al regime sperimentale donna? È corretta questa valutazione ? Anna

Secondo quanto stabilito dall'Inps nella circolare numero 36/2012, ai fini della maturazione del requisito di 35 anni contributi utili per il diritto alla pensione di anzianità, resta in vigore la previgente disciplina. Che prevedeva che dalla contribuzione utile resta esclusa solo quella figurativa derivante da malattia e da disoccupazione. Pertanto nel caso di specie i periodi di figurativa derivanti da permessi retribuiti e da congedi straordinari per assistenza di parenti in situazione di grave disabilità sono utili alla maturazione dell'anzianità contributiva ai fini dell'accesso al regime sperimentale di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 243/2004


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Sono una dipendente del settore privato, al 15 novembre dello scorso anno ho compiuto 61 anni di età e un'anzianità contributiva di quarant'anni. volevo sapere quando posso andare in pensione senza incorrere nelle tanto famigerate penalizzazioni? Posso evitarle in quanto lavoratrice precoce? Chi sono i lavoratori precoci? Maria Cristina

Si ritiene che la lettrice posso accedere alla pensione anticipata nel corso dell'anno 2015 con il perfezionamento di 41 anni e 6 mesi di contributi. La pensione avrà decorrenza il primo giorno del mese successivo a quello del perfezionamento dei citati requisiti.

Posto che per tale data avrà raggiunto i 62 anni di età, non ha da temere rispetto alle penalizzazioni: la normativa attuale prevede decurtazioni solo per coloro che lasciano prima del perfezionamento di 62 anni di età. Il taglio previsto è pari all'1% se si hanno 61 anni; sale al 2% se si hanno 60 anni; e aumenta sotto i 60 anni del 2% per ogni anno in meno.  

Lavoratori Precoci - In favore dei cd. "lavoratori precoci" è stato peraltro stabilito che la penalità non si applica - anche se si hanno meno di 62 anni - se il requisito contributivo utile per la pensione anticipata è raggiunto entro il 31 Dicembre 2017 e risulti composto da sola contribuzione effettiva da lavoro e da periodi di contribuzione figurativa derivanti da astensione obbligatoria per maternita', per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia, per cassa integrazione guadagni ordinaria, per donazione di sangue e di emocomponenti (legge n. 219/05), per congedi parentali di maternita' e paternita' (Dlgs. 151/2001) nonche' per congedi e permessi concessi ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.


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ho 61 anni e ho terminato la prosecuzione volontaria per il raggiungimento dei 40 anni di anzianità contributiva il 31 Marzo del 2013: come risulta anche dal vostro strumento per la verifica della salvaguardia, dovrei andare in pensione il 1° Giugno 2014 (attesa di finestra di mesi 12+2). Mancano quasi 3 mesi per Giugno 2014: cosa devo fare oltre alla regolare domanda di pensione presso l'ex INPDAP? Vivo sull'isola di Procida in provincia di Napoli e non è facile avere delle esatte indicazioni su come devo muovermi; Antonio

Sarebbero necessarie ulteriori informazioni. In linea generale, qualora il lettore non abbia ripreso alcuna attività lavorativa per il periodo successivo al conseguimento dell'autorizzazione ai volontari, si ritiene possa rientrare nella salvaguardia di cui all'articolo 22, comma 1,  lettera c) della legge 135/2012 (cosidetta salvaguardia dei "55mila" di cui al DM 8 Ottobre 2012) per la quale l'Inps sta procedendo alla certificazione delle posizioni dei beneficiari (si veda ultimo aggiornamento Inps al 31 Gennaio scorso).

Con specifico riguardo ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, la citata lettera c) ha concesso il beneficio della salvaguardia a 7.400 lavoratori (al 31 Gennaio sono state certificate 5.503 posizioni) a condizione di avere ottenuto l'autorizzazione alla prosecuzione dei contributi in data antecedente al 4 dicembre 2011; di non essere stati rioccupati dopo l'autorizzazione; di avere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011; di conseguire la decorrenza della prestazione pensionistica entro il 6 gennaio 2015.

Per l'ammissione a tale salvaguardia non erano necessari adempimenti particolari e pertanto il lettore dovrebbe essere stato inserito "d'ufficio" dall'Inps nella lista dei potenziali salvaguardati. Si consiglia pertanto un pronto riscontro presso la sede territoriale Inps al fine di verificare la propria posizione. In esito a ciò il lettore dovrà presentare domanda di pensione il mese antecedente a quello dell'apertura della finestra di decorrenza (che si conferma essere fissata al 1° giugno 2014).


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Sono nato nel 1952 e ho maturato 36 anni di contributi il 22 dicembre 2011 sono pertanto escluso dalla nuova riforma e dovrei poter accedere alla pensione con i vecchi requisiti domanda è se ora presento la domanda di congedo subiro qualche penalità. Francesco

Si conferma prima di tutto che il lettore ha maturato i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2011 e pertanto potrà beneficiare della normativa pensionistica previgente alla legge Fornero (Dl 201/2011). Con riferimento alle penalità, il lettore subirà esclusivamente una "decurtazione" dovuta al diverso sistema di calcolo dell'assegno pensionistico. Infatti a decorrere dal 1º gennaio 2012 il calcolo della pensione verrà effettuato con il sistema contributivo anziché retributivo; la regola si applica anche nei confronti di coloro che hanno perfezionato requisiti antecedentemente alla riforma Fornero.


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Volevo sapere  quando potrò andare in pensione. Sono un'insegnante nata nel marzo del 1952,  il 22 dicembre 2013 ho perfezionato 40 anni di contributi. Che futuro mi spetta e che tipo di trattamento pensionistico avrò? Franca

Si ricorda che per il pensionamento anticipato, sino al 31 dicembre 2015, è necessario perfezionare 41 anni e 6 mesi di anzianità contributiva (42 anni e 6 mesi per gli uomini). La lettrice pertanto dovrà attendere il 2015 per perfezionare tali requisiti e dunque potrà accedere alla pensione dal 1° settembre 2015.  La riforma Fornero, infatti, ha disapplicato le finestre mobili per coloro che accedono alla pensione con le nuove regole.

Per quanto riguarda la modalità di calcolo dell'assegno pensionistico questo verrà determinato con il sistema retributivo per il periodo di servizio fino al 31 dicembre 2011 e contributivo per il periodo successivo.


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