L'esperto Risponde

La rubrica di consulenza ai lettori sulle principali questioni previdenziali

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

Franco Rossini 14/07/2022 Previdenza

I pensionati titolari di una pensione in regime di salvaguardia possono conseguire una pensione aggiuntiva sulla base dei contributi versati dopo il pensionamento o per l'attività professionale eventualmente svolta con iscrizione alla cassa professionale.


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Con la collaborazione di

Franco Rossini
Consulente con specializzazione in diritto del lavoro e della previdenza

Bruno Benelli
Collaboratore Confals e autore di numerosi saggi ed approfondimenti in materia previdenziale.

Carmine Diotallevi
Formatore Spi Cgil, ex dipendente Inpdap con pluriennale esperienza sulle previdenza del pubblico impiego

Dario Seghieri
Esperto in previdenza sociale, da anni autore di libri e di articoli su diversi siti web di settore.

Rossini V

Rossini V

Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

Sono un ex bancario e di seguito i miei dati essenziali: Data di nascita: 16.08.1953; Inizio attività lavorativa in banca: 04.06.1973; Termine att. lavorativa: 30.11.2009; Dal 1.12 2009 sono stato collocato nel Fondo di Solidarietà fino al 30.09.2013 in quanto, secondo una prima comunicazione dell'Inps, dal 1.10.2013 avrei dovuto passare alla pensione. Nello scorso mese di agosto ho pertanto fatto apposita domanda tramite CAf che mi è stata respinta. Nella stessa si asseriva che pur essendo stato salvaguardato dalla riforma Fornero mi avrebbe successivamente comunicato la nuova data di decorrenza della pensione. Attualmente sono quindi senza assegno e senza pensione. Ho letto che avrebbero dovuto liquidare dall'inizio dell'anno almeno le mensilità riguardanti il 2013 ma ad oggi non ho ricevuto nulla. Ho scritto e sollecitato l'Inps senza ottenere alcuna risposta (sic!). E' possibile avere qualche ragguaglio più preciso nel merito? Ringraziando anticipatamente porgo cordiali saluti. Antonio

Il lettore, pur essendo un "quotista" salvaguardato rispetto alla Riforma Fornero, è soggetto alle regole di decorrenza fissate nell’articolo 12, commi 1 e 2 del Dl 78/2010 convertito con legge 122/2010. Tali regole prevedono che la pensione venga liquidata decorsi 12 mesi dalla data di perfezionamento del requisito. Cio' può produrre un periodo di vuoto economico tra l'originaria decorrenza e quella nuova risultante dall'applicazione del Dl 78/2010.

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 12 comma 5 bis del citato decreto legge e del recente Decreto Ministeriale numero 76353 del 16 Ottobre 2013 il lettore può beneficiare della proroga dell’assegno di assistenza al reddito per l'intero periodo di slittamento della decorrenza prodotto dall’applicazione del Dl 78/2010.  

Per fruire del beneficio è sufficiente inoltrare domanda di pensione richiedendo nella stessa di avvalersi del beneficio di cui all'articolo 12, comma 5, del DL 78 2010 convertito in legge 122/2010.  Si ricorda infatti che, secondo il messaggio Inps 21116 del 24 Dicembre 2013, i lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà vengono ammessi al prolungamento a condizione che:

  • siano titolari di assegno straordinario con decorrenza compresa tra il 1° novembre 2008 e il 31 maggio 2010;
  • la decorrenza della pensione, sulla base delle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con legge n.122 del 2010, sia compresa nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013;
  • abbiano presentato domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con legge n.122 del 2010;
  • non abbiano intrapreso nuova attività di lavoro.

Quanto alla tempistica di liquidazione delle mensilità maturate ciò dipende dall'Inps. In genere si assiste alla corresponsione delle somme dovute in occasione dell'inizio del pagamento dell'assegno pensionistico.


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Sono un dipendente bancario con 1820 settimane di contributi al 31.3.2014 e 57 anni di età. La mia banca mi vuole collocare in prepensionamento nel fondo di solidarietà di settore con la vecchia disciplina. Il capo del personale mi ha detto che potrei rientrare perchè prima della legge fornero avrei maturato il diritto a luglio 2018 (secondo la legge 201/2011). Posso aderire al fondo garantendomi la pensione dopo i 5 anni? Giovanni

Si ritiene che la risposta sia negativa anche se non è possibile dare certezza. L' articolo 24, comma 14, lettera c) del Dl 201/2011 convertito con legge 214/2011 e l'articolo 22, del Dl 95/2012 convertito con legge numero 135/2012, hanno salvaguardato un numero complessivo pari a 19.310 lavoratori le cui imprese abbiano stipulato entro il 4.12.2011 accordi sindacali che prevedono l’accesso ai fondi di solidarietà di settore (anche successivamente alla predetta data).

Il messaggio Inps numero 5673 del 5 Aprile 2013 ha tuttavia precisato che il plafond in questione ha esaurito la sua capienza con la decorrenza del 1° Luglio 2013. In altre parole l’ultimo lavoratore che può beneficiare con certezza della vecchia disciplina pensionistica è colui che è entrato nel fondo di solidarietà di settore entro il 1° Luglio 2013 sulla base degli accordi sindacali siglati.

Come precisato dall’Inps tuttavia in considerazione della natura dinamica dei rapporti e della permanenza individuale nei Fondi di solidarietà (oltre all'ipotesi di decesso, si pensi alla cessazione per nuova occupazione incompatibile con le prestazioni erogate dai Fondi medesimi, ecc.) è possibile che ¡l numero dei beneficiari della salvaguardia in argomento subisca delle variazioni in diminuzione. Ciò potrebbe determinare nei prossimi mesi l’inclusione nella salvaguardia anche di lavoratori che sono entrati nei fondi di solidarietà di settore successivamente alla data 1° Luglio 2013. Ma su tale eventualità non esiste attualmente certezza in quanto ciò dipenderà dalle operazioni di monitoraggio dell'Inps. 

La Direzione centrale pensioni continuerà ad effettuare l'attività di monitoraggio con cadenza mensile al fine di tenere conto delle eventuali disponibilità che si dovessero verificare nel plafond assegnato, aggiornando i dati relativi alla categoria.


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Ai fini della salvaguardia della legge in oggetto faccio parte della categoria: a) Lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011. Criteri di ammissione: perfezionamento dei requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità ordinaria o in deroga, e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014. Ho ricevuto lettera di certificazione del diritto alla salvaguardia.

Faccio presente: 1) di avere svolto attività lavorativa a tempo determinato dal 01/06/2012 al 31/10/2012; 2) di avere in essere un contratto a tempo determinato con efficacia dal 02/01/2014 al 30/06/2014. Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede se il contratto a tempo determinato in essere, può essere portato a termine senza incorrere nella esclusione dalla salvaguardia, chiedo inoltre se per la categoria (a) nella quale io sono ricompreso esiste un limite al conseguimento di reddito dovuto ad attività lavorativa e se per il futuro posso accettare occasioni di lavoro. Vincenzo

Con riguardo ai lavoratori in mobilità (ordinaria o in deroga) di cui alla terza salvaguardia (articolo 1, comma 231, lettera a) della legge 228/2012 e del Dm 22 Aprile 2013) si rappresenta che non sono stati previsti tra i criteri di ammissione la circostanza di non aver ripreso alcuna attività lavorativa (evidentemente compatibile con il mantenimento nelle liste della mobilità come ad esempio tramite contratti di lavoro a tempo determinato) per il periodo successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro (cfr: messaggio Inps 12577 del 2 Agosto 2013). Né tantomeno sono stati previsti limiti reddituali annuali derivanti da tali attività che non devono essere superati.

Tali criteri sono stati previsti invece per i lavoratori di cui alle lettere b) e c) del sopracitato comma 231 (cioè dei lavoratori cessati dal servizio con incentivo all'esodo a seguito di accordi individuali e collettivi e per i prosecutori volontari della contribuzione). Situazioni che non riguardano, evidentemente, il lettore che ha già avuto conferma di inclusione nel contingente di cui alla lettera a). Alla luce di ciò si ritiene che il contratto a tempo determinato non sia di ostacolo alla fruizione della salvaguardia.


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Sono nato il 14/04/1957 e sono ad esporre quanto segue: Ero dipendente di Unicredit e ai primi di Settembre del 2007 ho aderito all'esodo propostomi dalla Banca, con uscita dal servizio il 1/07/2010. Dopo aver esperito tutte le formalità burocratiche richieste a verifica della congruità dei contributi versati, certificatomi dall'Inps, di raggiungere i requisiti richiesti dalla legge vigente nei 60 mesi previsti dal fondo interbancario e dopo aver ricevuto il benestare dall'Inps ho firmato per l'uscita dal lavoro a decorrere dal 01/07/2010. Nel frattempo interveniva prima la legge Prodi, con nuove modalità di uscita, poi la Tremonti ed in ultimo la Fornero.

Con la legge Prodi che era migliorativa in quanto introduceva le 4 finestre l'istituto ci comunicava che le regole d'uscita firmate a suo tempo non sarebbero cambiate. Con la legge Tremonti invece il tutto veniva riguardato in quanto cambiavano le regole, non più 4 finestre ma una unica e dopo 12 mesi successivi al raggiungimento dei 40/anni di contribuzione, quindi veniva spostata la mia uscita dal 01/07/2010 al 01/01/2011. Nel marzo 2011 ricevevo comunicazione dall'Inps che al 31/12/2015 sarebbe cessato l'assegno di sostegno dal fondo interbancario e avrei ricevuti l'assegno pensionistico Inps, in quanto sarebbe si finito i 60/mesi di assegno di sostegno ma raggiungevo i 40/anni di contribuzione più i 12/mesi della finestra d'uscita.

Purtroppo ancora una volta devo assistere al ribaltone, Legge Fornero, ora mi chiedo, si sono tra i 65.000 salvaguardati, cioè tra coloro che vanno con le vecchie regole, però ho un dubbio che mi assilla continuamente che alcuni dicono che è stato superato, ed è quello dell'aspettativa di vita, cioè dell'allungamento dei 12 mesi dopo i 40/anni di contribuzione, qualcuno dice che chi ha versato 40/anni di contribuzione è esente ( sempre parlando dei salvaguardati) dall'aspettativa di vita e quindi dopo 12 mesi dal raggiungimento dei 40/anni riceverà pensione Inps, oppure sarà accompagnato con ulteriore assegno di sostegno fino al raggiungimento della tanto agognata pensione. Noto inoltre che nei vostri calcolatori nonostante io sia un quarantista mi viene spostata la data pensionistica di tre mesi avanti e cioè ad aprile 2016 anziché Gennaio 2016. Domenico

Si conferma prima di tutto che lettore è tra salvaguardati, cioè tra coloro che possono mantenere le regole di pensionamento e di decorrenza vigenti alla data del 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore della Riforma Fornero.  Si ricorda tuttavia che - con specifico riguardo alle regole di decorrenza - l'articolo 18, comma 22-ter del DL 98/2011 convertito con legge 111/2011 ha ulteriormente incrementato le finestre di decorrenza dei lavoratori che raggiungono i requisiti per la pensione di anzianità indipendentemente dal requisito anagrafico (cioè con i vecchi 40 anni di contributi). L'intervento citato ha disposto l'aumento di un mese della finestra di decorrenza qualora il requisito contributivo viene raggiunto nel 2012, di 2 mesi se raggiunto nel 2013 e di 3 mesi se raggiunto dal 2014 poi. Per tale ragione la data di decorrenza della pensione, nonostante il lettore sia un salvaguardato, si sposta di 3 mesi, ad aprile del 2016 anziché che a gennaio 2016. 

L'articolo 18, comma 22-quater del citato decreto legge ha tuttavia esentato dall'applicazione del predetto incremento, 5 mila lavoratori che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1º gennaio 2012. I lavoratori potenzialmente inclusi sono:

a) i lavoratori collocati in mobilità ordinaria o lunga sulla base di accordi sindacali stipulati prima del 30 giugno 2011 che maturino i requisiti per la pensione entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità, e;

b) i lavoratori titolari della prestazione straordinaria a carico di fondi di solidarietà di settore alla data del 6 luglio 2011.

Qualora il lettore rientrasse in tale contingente (lettera b) potrebbe pertanto vedere mantenuta la finestra di decorrenza del primo gennaio 2016. 

Per fruire del beneficio, anche se l’Inps non ha diffuso comunicazioni ufficiali, si ritiene sufficiente indicare nella domanda di pensione, la richiesta di usufruire della deroga prevista ex articolo 18, comma 22-quater del Dl 98/2011 convertito con legge 111/2011. L’Inps provvederà al monitoraggio delle domande pervenute per la fruizione del beneficio sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il superamento del numero di 5000 domande di pensione, l'Inps non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate a fruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 22-quater.


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Sono una lavoratrice del settore privato nata nel settembre del 1959 con circa 36 anni di contributi versati. Volevo sapere se potrò fruire del regime sperimentale donna ed andare in pensione a 57 anni. Francesca

Si ritiene che la risposta sia negativa. Secondo quanto precisato nella Circolare Inps 35/2012 l'opzione può essere esercitata a condizione che la prestazione pensionistica decorra entro il 31 dicembre 2015. Nel caso di specie la lettrice raggiungere il diritto alla pensione nel 2015 e quindi la finestra si aprirebbe nel 2016. Tuttavia una mozione approvata dal Parlamento ad inizio anno ha impegnato ufficialmente il governo a chiedere all'Inps l'estensione del regime sperimentale a tutte le donne che maturano i requisiti 57/35 entro il 31.12.2015.  Se la Circolare sarà rivisitata la lettrice potrà essere ammessa al regime.


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