L'esperto Risponde

La rubrica di consulenza ai lettori sulle principali questioni previdenziali

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

Franco Rossini 14/07/2022 Previdenza

I pensionati titolari di una pensione in regime di salvaguardia possono conseguire una pensione aggiuntiva sulla base dei contributi versati dopo il pensionamento o per l'attività professionale eventualmente svolta con iscrizione alla cassa professionale.


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Con la collaborazione di

Franco Rossini
Consulente con specializzazione in diritto del lavoro e della previdenza

Bruno Benelli
Collaboratore Confals e autore di numerosi saggi ed approfondimenti in materia previdenziale.

Carmine Diotallevi
Formatore Spi Cgil, ex dipendente Inpdap con pluriennale esperienza sulle previdenza del pubblico impiego

Dario Seghieri
Esperto in previdenza sociale, da anni autore di libri e di articoli su diversi siti web di settore.

Rossini V

Rossini V

Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

sono nato il 23/01/1957 ed ho iniziato a lavorare il 17/07/1973 dal 1991 al 1998 sono stato titolare di una partita iva, nei miei contributi, mancano per negligenza dell'azienda in cui lavoravo 3 mesi ,
Negli ultimi anni ho fatto parecchia cassa integrazione ordinaria, ed è appena terminato il 31 gennaio 2012 un biennio di cassa integrazione speciale, attualmente sono in cassa integrazione straordinaria,l'azienda ha già annunciato la chiusura dello stabilimento produttivo presso il quale lavoravo, e se durante questo anno (di cigs) uscira' il30% del personale, ci sarà un ulteriore anno di cigs, seguirà la mobilità prevista nei termini dilegge( che se non erro nel mio caso sarà di anni tre(3). Alla luce di quanto appena esposto, ed in considerazione della riforma Fornero, e delle successive modifiche apportate con il decreto milleproroghe,(alla voce lavoratori precoci) quando potrò andare in pensione? e quando sarà il momento , subirò penalizzazioni ?e se si, di quanto saranno queste penalizzazioni? Ivano

 

Raggiungerà i requisiti per il pensionamento anticipato non prima della primavera/estate (a seconda della presenza o meno dei 3 mesi di contribuzione menzionati) del 2016 con 42 anni e 10 mesi di contribuzione. Per quella data dovrebbe avere 59 anni di età anagrafica.

Da quanto espone c'è effettivamente il rischio che si incorra nella penalizzazione posto che il requisito contributivo minimo richiesto non viene raggiunto esclusivamente tramite prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria (nel caso di specie ci sarebbero infatti almeno 4 anni di prestazioni straordinarie tra cigs e mobilità), come invece richiede l'emendamento "precoci" nel milleproroghe.

 

La penalizzazione potrebbe risultare pari a circa il 2 - 3% (l'importo varia a seconda anche dei mesi) sulle quote di anzianità contributive maturate antecedentemente il 1o gennaio 2012.   

Lavoro presso una fabbrica chimica, e sarei dovuto andare in pensione il 7 Gennaio 2013 compreso l'anno di Berlusconi, questo se non fosse intervenuta la riforma pensionistica della Sig. Fornero (pensionata di lusso).
Detto ciò, vorrei cortesemente sapere quando potrò andare in pensione. Di seguito inserisco i dati necessari per il calcolo della data di pensionamento: Data di nascita 7 Gennaio 1952;  data primo impiego 01-01-1979;
contributi versati al 31-12-2011 n. 1682;
con sentenza passata in giudicato nell'anno 2005 mi sono state riconosciute 618 settimane di esposizione all'amianto, parì, a quanto mi si dice, a 309 settimane accreditabili ai fini pensionistici;
lavoratore turnista in ciclo continuo dal 05-11-1979, con numero di notti variabile da 73 a 76 negli ultimi dieci anni; Mario

 

I lavoratori turnisti a ciclo continuo con il numero di notti indicati sono considerati lavori usuranti ai sensi dell'articolo 1 del  Dlgs 67/2011 e sono soggetti, ancora oggi, al sistema delle quote come disciplinato dalla tabella B di cui all'allegato 1 della legge 247/07.

L'articolo 24, comma 17, Dl 201/2011 come convertito dalla legge 214/2011 è intervenuto sulla questione innalzando di un anno i requisiti per i lavoratori notturni con un numero di notti variabili tra 72 e 77 giorni l'anno ed eliminando il sistema transitorio dal 1° Gennaio 2012 come previsto dal Dlgs 67/2011.

 

In definitiva, nel caso specifico, l'accesso al pensionamento sarà possibile dal 1° Gennaio 2012 raggiungendo quota 97 con almeno 61 anni di età e dal 1° Gennaio 2013 con quota 98 con almeno 62 anni di età. Ciò significa che sarà indispensabile attendere almeno sino al 7 Gennaio 2014, con il compimento dei 62 anni,  per maturare il diritto alla pensione. Non solo. Dal 1° Gennaio 2013 scatta inoltre l'adeguamento di 3 mesi all'aspettativa di vita Istat come espressamente richiamato dall'articolo 1, comma 4 del Dlgs 67/2011 anche per gli usuranti. Si dovrà quindi attendere il 7 Aprile 2014 per maturare il diritto alla pensione. Secondo quanto disposto dall'art. 24, comma 17-bis del Dl 201/2011 come convertito dalla legge 214/2011, la decorrenza del trattamento sarà soggetta poi all'ulteriore slittamento di 12 mesi (le cd. finestre di accesso) così come introdotte dall'articolo 12, comma 2, Dl 78/2010. Il trattamento pensionistico dovrebbe così decorrere dal 1° maggio 2015.

 

Mi sembra corretto in linea generale anche il computo dei benefici concessi dall'esposizione all'amianto: 309 settimane (il coefficiente è pari infatti a 1.5, legge 252/92) che dovrebbero portare il maturato contributivo complessivo ad oltre 38 anni ad oggi.

ho 37anni di contributi sono stato in mobilita e mi sto pagando i contributi volontari vorrei sapere se sono esonerato dalla riforma monti grazie, Ernesto.

 

Coloro che alla data del 4 Dicembre 2011 sono stati autorizzati al versamento dei contributi volontari sono esclusi dalla Riforma Fornero ai sensi dell'art. 24, comma 14, lett.d) Dl 201/2011 come convertito dalla legge 214/2011 nei limiti delle risorse stanziate ai sensi del comma 15 del citato decreto. Ritengo che possa accedere alla pensione dunque al raggiungimento dei 40 anni di maturato contributivo.

Sono un'insegnante nata nel 1956 ed al 31 dicembre 1995 avevo 18 anni e 3 mesi di contributi. Nel frattempo ho anche riscattato un anno e due mesi per aspettativa non retribuita. Inoltre mi sono stati riconosciuti 2 anni e sette mesi di supervalutazione per servizio prestato all'estero. L'anno prossimo, al compimento del 57 anno, potrò optare per il pensionamento anticipato con 35 anni di contribuzione? Oppure, quando potrò andare in pensione con i 41 anni e rotti previsti dalla riforma Fornero?
Infine che differenza ci sarà a livello economico fra le due pensioni? Daniela

 

L'art. 24, comma 14, del Dl 201/2011 come convertito dalla legge 214/2011 lascia intatta la disciplina del pensionamento sperimentale (art. 1, comma 9, legge 243/04) per le lavoratrici donne che raggiungano entro il 31 Dicembre 2015, 35 anni di maturato contributivo e 57 anni di età (58 se lavoratrici autonome). Ritengo dunque che, in presenza dei predetti requisiti, tale possibilità possa essere utilizzata anche nel suo caso.

 

Il pensionamento anticipato, secondo la nuova Riforma Fornero, potrà invece essere raggiunto in presenza di un maturato contributivo minimo pari a 41 anni e 1 mese nel 2012, 41 anni e 5 mesi dal 2013, 41 anni e 6 mesi dal 2014, 41 anni e 10 mesi dal 2016. Tale pensionamento, pur potendo essere ottenuto indipendentemente dall'età anagrafica, prevede una penalizzazione sul trattamento pensionistico se, alla data del pensionamento, non siano stati raggiunti 62 anni di età anagrafica. La penalizzazione è dell'1% all'anno per ciascun anno prima dei 62 anni e del 2% per ogni anno prima dei 60 anni di età anagrafica. 

La penalizzazione appena menzionata non viene tuttavia applicata sino al 31 Dicembre 2017 qualora l'anzianità contributiva minima (i 41 anni e i mesi appena menzionati, per intenderci) sia ottenuta tramite prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria. La "sterilizzazione" della penalizzazione è il recente frutto del cd. emendamento sui lavoratori precoci contenuto nell'art. 6, comma 2-quater, Dl 216/2011. 

 

Infine, venendo al trattamento economico, se opta per il pensionamento sperimentale subirà una decurtazione di circa un 10 - 15% del trattamento pensionistico per effetto del calcolo con il sistema totalmente contributivo pro rata (requisito indispensabile per l'accesso a tale pensionamento). Si tratta tuttavia di un dato molto approssimativo. Se attende invece il pensionamento anticipato - rientrando nell'emendamento precoci o raggiungendo almeno i 62 anni di età anagrafica ( requisiti tali da escludere le menzionate penalizzazioni di cui al paragrafo precedente) -  non ci sarà alcuna decurtazione ad eccezione di quella derivante dal passaggio al sistema di calcolo contributivo pro rata per tutte le anzianità maturate successivamente al 1° Gennaio 2012.

sono un ex bancario di 56 anni e 36 di contributi, esodato al 1/03/2011 e dovrei andare in pensione dal 1/03/2016, volevo gentilmente sapere se con le nuove disposizioni in materia è cambiato qualcosa. Angelo

 

Al momento attuale, da quanto dice, non è cambiato nulla per la sua posizione. L'emendamento sugli esodati (art. 6, comma 2-ter, Dl 216/2011 come convertito dalla legge 14/2012) concede infatti il beneficio della salvaguardia delle previgenti norme solo in favore di coloro i quali avrebbero maturato la decorrenza del trattamento pensionistico, calcolato secondo la previgente disciplina, entro il 6 Dicembre 2013.

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