L'esperto Risponde

La rubrica di consulenza ai lettori sulle principali questioni previdenziali

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

Franco Rossini 14/07/2022 Previdenza

I pensionati titolari di una pensione in regime di salvaguardia possono conseguire una pensione aggiuntiva sulla base dei contributi versati dopo il pensionamento o per l'attività professionale eventualmente svolta con iscrizione alla cassa professionale.


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Con la collaborazione di

Franco Rossini
Consulente con specializzazione in diritto del lavoro e della previdenza

Bruno Benelli
Collaboratore Confals e autore di numerosi saggi ed approfondimenti in materia previdenziale.

Carmine Diotallevi
Formatore Spi Cgil, ex dipendente Inpdap con pluriennale esperienza sulle previdenza del pubblico impiego

Dario Seghieri
Esperto in previdenza sociale, da anni autore di libri e di articoli su diversi siti web di settore.

Rossini V

Rossini V

Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

Vorrei proporle il mio caso.
A circa due settimane dall’approvazione del mille proroghe, non riesco a trovare nessuno che sappia dirmi se posso considerarmi tra i salvati o no. Sono nato nel Settembre del 1952, da dipendente Enel, sono andato in esodo incentivato il 30/12/2010 con 37 anni e 10 mesi di contributi. Quando andai per poter versare i contributi volontari mi fu detto che avevo già raggiunto, e superato, la quota per poter andare in pensione, per cui anche arrivando a 40 anni di contributi, non avrei avvicinato la mia finestra per l’andata in pensione che sarebbe stata il 01/10/2013. Con questi dati cosa mi devo aspettare? Quei famosi mesi di “aspettativa di vita” mi riguardano o no?
Almeno ora spero in una risposta esauriente e ringrazio anticipamente.

 

Mi sembra ci siano buone probabilità di entrare nell'emendamento sugli esodati (art. 6, comma 2-ter, Dl 216/2011 come convertito dalla legge 14/2012): da quanto afferma maturerà infatti i requisiti per l'accesso al pensionamento a Settembre 2012 con il raggiugimento di "quota 96" (perchè raggiungerà i 60 anni di età). La decorrenza della pensione avverrà il 1 Ottobre 2013.

L'innalzamento dei requisiti sull'aspettativa di vita (art. 12, comma 12-bis, Dl 78/2010 come convertito dalla legge 122/2010) - 3 mesi a partire dal 1 Gennaio 2013 - non riguarda le finestre di decorrenza bensì i soli i requisiti di maturazione per l'accesso come stabiliti  dalla Tabella B, Allegato 1, alla legge 243/04 come modificata dalla legge 247/07 [è la tabella istitutiva delle cd. "quote"].

Ritengo quindi che possa fare salva la previgente disciplina e confermare quanto da lei detto.

Un saluto!

 

Sono un lavoratore esodato da Unicredit Banca , cessato dal servizio il 31/12/2008, e sono a carico del fondo di solidarieta' di categoria in base al D.M. 158/2000 dal 1° Gennaio 2009.
In base ai calcoli fatti dall'istituto a cui ho dato l'autorizzazione a richiedere per mio conto il modello ecocert all'INPS , staro' nel fondo di solidarieta' dall' 1/01/2009 al 31/12/2012 . Compio 60 anni a Giugno 2012 .
Dall' 1/01/2013 avrei maturato il requisito per la pensione con 60 anni di eta' e 37 anni e circa 6 medi di contributi , come da documentazione dell'accordo con la banca in mio possesso ed inoltre comunicatomi anche dall'INPS con lettera del 26/03/2009.
In questa lettera , l'INPS di Milano Missori tra l'altro mi dice anche di presentare domanda di pensione in tempo utile e prima dell/1/01/2013 , che l'assegno di sostegno al reddito e' stato calcolato con il sistema retributivo sulla base di numero 1966 contributi settimanali . A questo punto mi chiedo , potro' andare in pensione il 1° Gennaio 2013 ?

 

 

I lavoratori che in data antecedente al 4 Dicembre 2011 siano titolari di una prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore costituiti ai sensi dell'art. 2, comma 28, legge 662/1996 ( tra cui rientra quello relativo al personale dipendente dalle imprese di credito di cui al D.M. 28 aprile 2000, n. 158) sono potenzialmente esclusi dalla Riforma Fornero secondo quanto stabilito dall'art. 24, comma 14, lett. c), Dl 201/2011 come convertito dalla legge 214/2011.

 

L'esclusione dalla Riforma Fornero, come per tutti i lavoratori indicati nella clausola di salvaguardia, opera tuttavia nei limiti di un plafond di risorse stanziate ai sensi dell'art. 24, comma 15, del citato decreto. Per conoscere il numero e le modalità di coloro che ne potranno beneficiare è necessario attendere la promulgazione di un decreto interministeriale entro il 30 Giugno 2012.

 

Ritengo dunque che, nei limiti di quanto predetto, possa stare relativamente tranquillo perchè farebbe salva la previgente disciplina pensionistica. In particolare, maturando quota 96 a Giugno 2012 (con il raggiungimento dei 60 anni di età) la pensione dovrebbe decorrere, per effetto delle nuove finestre di accesso pari a 12 mesi come stabilite dall'art 12, comma 1, lett.a)  DL 78/2010 come convertito dalla legge 122/2010, dal Giugno 2013.

La domanda di pensione è opportuno presentarla nel periodo della finestra di 12 mesi.

 

Esodato Poste, Le comunico tutti i dati in mio possesso per capire una volta per tutte se sono escluso dalla riforma Fornero, come mi auguro. Data di nascita: 07/10/1952. Ultimo giorno di lavoro: 31/12/2010. Anzianita' contributiva: anni 36 mesi 9 giorni 22:
Firma accordo dinnanzi a Direzione Provinciale del Lavoro Mantova: 14/12/2010 (verbale di conciliazione e transazione a sensi art.2113 c.c. e art.411 c.p.c. 3° comma). Con la previgente normativa raggiungerei quota 96 ad ottobre 2012 per avere il trattamento pensionistico a partire dal 1 novembre 2013 (finestra). Sandro

Il lettore rispetta a mio avviso tutti i requisiti per essere considerato un lavoratore esodato ai sensi dell'articolo 6 comma 2-ter Dl 216/2011 come convertito dalla legge 14/2012. Percepirà la pensione dal 1° Novembre 2013 secondo quanto stabilito dalla previgente disciplina. In linea generale la domanda di pensione può essere presentata durante il periodo compreso tra il raggiungimento dei requisiti e l’apertura della finestra di uscita.

Ho interrotto il rapporto di lavoro il 29 aprile 2010 firmando un accordo di mobilità (tipo mobilità L223/91 art 24)-
L’INPS ha accettato la richiesta di mobilità in data 06/05/2010. (domanda n- 6022486/700005) (2010/400047)-
La data della pensione di anzianità (40 anni di contributi), è prevista il 24/11/2012 con decorrenza 01/04/2013
Con il D.L. 78/2010 di luglio, la mia nuova decorrenza slittava al 01/12/2013, con 8 mesi in cui non avrei percepito né l’indennità di mobilità, né la pensione. Oggi con la nuova normativa, come mi colloco? Mantengo la data dell’01/12/2013?

 

I lavoratori collocati in mobilità sulla base di accordi stipulati in data antecedente il 4 dicembre 2011 e che maturano il diritto al pensionamento, calcolato secondo la previgente disciplina, durante la fruizione dell'indennità di mobilità fanno salva la previgente disciplina (Art. 24, comma 14, Dl 201/2011 convertito dalla legge 214/2011) nei limiti tuttavia di un plafond di risorse stanziate ai sensi del successivo comma 15 del citato decreto.

Ritengo dunque che possa accedere alla pensione con la decorrenza del 1 Dicembre 2013.

Sono una esodata nata il 14 gennaio 1953,ho sottoscritto l'accordo per l'esito incentivato con l'azienda nel gennaio 2010 ed ho lasciato il lavoro nell'aprile 2010. Maturerò il vecchio requisito cioè 60 anni + 3 mesi nell'aprile 2013, e 40 anni +2 mesi sempre in aprile 2013. Sono stata autorizzata il 1 aprile del 2010 al versamento dei contributi volontari per il raggiungimento dei 40 annil. Ho versato poco + di un anno e poi ho interrotto i versamenti perchè troppo onerosi., Ora mi chiedo e chiedo a Lei: alla luce della normativa potrò avvalermi delle vecchie norme ed andare in pensione a 60+ 3 mesi( con finestra maggio 2014) anche se ho smesso di versare i contributi volontari?.

 

Ritengo che la risposta possa essere positiva: l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria rimane infatti valida sino al momento del pensionamento ancorchè i contributi non siano stati versati nei termini perentori. In altri termini l’autorizzazione concessa non decade mai e i versamenti volontari, anche se interrotti, possono essere ripresi in qualsiasi momento, anche se il periodo di contribuzione risulterà nullo, senza dover presentare una nuova domanda.

Dovrebbe dunque fare salva la previgente disciplina a sensi della clausola di salvaguardia di cui all'art. 24, comma 14, lett. d) del Dl 201/2011 come convertito dalla legge 214/2011.

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