Decreto Agosto, Ecco le novità previdenziali contenute nella legge di conversione

Vittorio Spinelli Mercoledì, 14 Ottobre 2020
Il provvedimento definitivo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed in vigore da oggi. Confermato l'impianto del provvedimento che imbarca però alcune modifiche in materia di smart working, congedi covid1-9 e ammortizzatori sociali.
E' vigore da oggi la legge di conversione n. 126/2020 del dl n. 104/2020 "c.d. decreto Agosto". Il provvedimento dopo il passaggio in parlamento ha visto la conferma di tutte le principali misure già previste nell'impianto originario a cui sono state aggiunte, in sede di esame parlamentare, alcune modifiche. Queste quelle più mirabili.

Lavoro agile

E' introdotto il diritto allo svolgimento della prestazione lavoratori in modalità agile ai genitori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, per il periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, convivente e minore di anni quattordici, disposta a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico o in occasione di talune attività sportive. Qualora questo non sia possibile a causa della natura della prestazione lavorativa, i medesimi soggetti hanno diritto ad un congedo straordinario per la durata della quarantena, con relativa indennità pari al 50% della retribuzione (qui i dettagli).

Tale diritto è riconosciuto fino al 30 giugno 2021 e anche in assenza degli accordi individuali, anche ai genitori lavoratori dipendenti privati con almeno un figlio con disabilità grave nonché, dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020, ai soggetti rientranti nelle condizioni di disabilità o di rischio per la salute. Il diritto allo svolgimento del lavoro in modalità agile può essere realizzato anche attraverso la destinazione a mansione diversa o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Pensioni

In materia previdenziale viene ribadito il diritto al riconoscimento dell'incremento al milione (art 38 della legge n. 448/2001) a favore degli invalidi civili totali, dei ciechi civili assoluti dei sordomuti e dei titolari di pensione di inabilità previdenziale ai sensi della legge 222/1984 a partire dai 18 anni anziché dai 60 anni (sul quale l'Inps ha già impartito istruzioni con la Circ. n. 107/2020).

Da segnalare la riapertura dei termini per le domande di pensionamento anticipato da parte di lavoratori poligrafici: qualora tali termini siano scaduti dopo il 31 gennaio 2020, la suddetta domanda può essere presentata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, quindi entro il 13 dicembre 2020. Una ulteriore modifica apportata sede di conversione del provvedimento dispone l'applicazione nei confronti dei marittimi che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa e che siano associati in qualità di soci di cooperative di pesca del trattamento previdenziale e assistenziale previsto per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne.

Sono state, inoltre, apportate alcune modifiche al trattenimento in servizio del personale dirigente medico (qui i dettagli) mentre viene confermata la rateizzazione in 24 mesi del 50% della contribuzione previdenziale sospesa dai precedenti provvedimenti di contrasto al covid-19.

Lavoro e Cassa Integrazione

Non ci sono sostanziali novità sull'integrazione salariale COVID-19 rispetto alle misure originariamente contenute nel dl 104/2020. In particolare, è ribadito il prolungamento, per un massimo di 18 settimane complessive, dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga previsti per l'emergenza con l'azzeramento del contatore dal 13 luglio 2020. La seconda tranche di 9 settimane può essere soggetta all'applicazione di un'addizionale in funzione della riduzione del fatturato subito dall'impresa. Confermata la decontribuzione per le assunzioni stabili, fino al 31 dicembre 2020, per i datori di lavoro non agricoli, e quella per i datori di lavoro privati, non agricoli, che non richiedono la proroga della CIG e abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale previsti dai precedenti decreti.

Sino al 31 dicembre 2020, ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero del nuovo esonero dal versamento dei contributi previdenziali, resta precluso l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo e per giustificato motivo oggettivo, fatte salve alcune ipotesi specifiche. In aggiunta, sino alla stessa data, sarà possibile rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per un periodo massimo di 12 mesi, per una sola volta e senza indicare le ordinarie causali previste dal Decreto Dignità, fermo restando il limite massimo di 24 mesi.

Ammortizzatori sociali

Confermata l'estensione degli indennizzi COVID-19 a favore degli stagionali del turismo, degli stabilimenti terminali, dello spettacolo e dei marittimi, la proroga di due mesi degli ammortizzatori sociali in scadenza (naspi e dis-coll); l'ulteriore mensilità del REM; nonché una previsione specifica per i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti che, nella stagione sportiva 2019-2020, hanno percepito retribuzioni contrattuali lorde non superiori a 50.000 euro. Essi, infatti, potranno accedere al trattamento di integrazione salariale per un periodo massimo complessivo di 9 settimane. Infine si è prevista la concessione di una indennità di mobilità in deroga a favore dei lavoratori nelle aree di crisi complessa di Sicilia e Campania.

Da segnalare, invece, l'abrogazione nel corso della conversione in legge della facoltà per il datore di lavoro di revocare in ogni tempo il licenziamento intimato per motivi economici facendo contestualmente richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale COVID-19.

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Documenti: Il testo del dl n. 104/2020 coordinato con la legge di conversione n. 126/2020

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