I soggetti coinvolti
Il nuovo termine riguarda in primo luogo i contribuenti nella cd. zona rossa di cui all'articolo 5 del DL 9/2020 (ora abrogato a seguito della legge numero 27/2020) che hanno beneficato della sospensione dei versamenti in scadenza tra il 23 febbraio ed il 30 aprile 2020 nonché le categorie economiche che maggiormente hanno patito la crisi economica dovuta al lockdown (imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator settori dello sport, dell’arte e della cultura, del trasporto e della ristorazione, dell’educazione e dell’assistenza e della gestione di fiere ed eventi) e che, quindi, hanno goduto (su tutto il territorio nazionale) della sospensione dei contributi previdenziali in scadenza tra il 2 marzo ed il 30 aprile 2020 (ai sensi dell'articolo 61 co. 1 del DL 18/2020 convertito con legge 27/2020). Prima della modifica queste categorie avrebbero dovuto versare la contribuzione sospesa entro il 31 maggio 2020. Ora il nuovo termine slitta al 16 settembre. Peraltro nell'elenco della categorie beneficiarie della predetta sospensione la legge di conversione numero 27/2020 del decreto legge "Cura Italia" ha aggiunto anche gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite.
Per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche si allunga anche il periodo di sospensione (fermo restando la data di versamento al 16 settembre rispetto al precedente 30 giugno 2020): prima del Dl Rilancio la sospensione riguardava i contributi in scadenza nel periodo tra il 2 Marzo ed il 31 Maggio 2020; ora la sospensione arriva sino al 30 Giugno 2020.
Settore florovivaistico
L’articolo 78, comma 2-quinquiesdecies, del decreto-legge n. 18/2020 e ss.mm.ii., introdotto dalla legge di conversione n. 27/2020, ha inserito tra i beneficiari della sospensione contributiva anche le imprese del settore florovivaistico (su tutto il territorio nazionale). In tal caso tuttavia la sospensione opera per la contribuzione in scadenza nel periodo temporale dal 30 aprile 2020 al 15 luglio 2020 e il versamento della contribuzione sospesa deve essere attuato entro il 31 luglio, senza applicazione di sanzioni e interessi, o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020. Per queste imprese, infatti, stranamente il DL 34/2020 non ha previsto lo slittamento del termine al 16 settembre.
I soggetti con limiti dimensionali
Slitta dal 31 maggio al 16 settembre il versamento della contribuzione sospesa nel periodo tra l'8 ed il 31 Marzo 2020 per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente (ai sensi dell'articolo 62, co. 2 del DL 18/2020 convertito con legge 27/2020). Slitta, infine, dal 30 giugno al 16 settembre il versamento dei contributi sospesi per quei contribuenti che hanno beneficiato del più recente articolo 18 del DL 23/2020 (DL "Impresa"), commi 1 e 2, a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, sede legale od operativa in Italia, anche se hanno intrapreso l'attività dopo il 31 marzo 2019. Questa sospensione, come si ricorderà, opera con riferimento alla contribuzione in scadenza ad aprile e maggio 2020 (anche disgiuntamente) a condizione che si sia registrata una riduzione del fatturato tra il 33 ed il 50% a seconda della dimensione aziendale.
Attività di riscossione
L'Inps informa, inoltre, che sono sospesi sino al 31 agosto 2020 (dal precedente termine del 31 maggio) i termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di addebito, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2020. I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Si prevede, inoltre, che il beneficio della rateizzazione dei piani di dilazione in essere all’8 marzo 2020 e dei provvedimenti di accoglimento emessi per le richieste di dilazione presentate fino al 31 agosto 2020, verrà meno in caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, anziché cinque.
Documenti: Circolare Inps 64/2020