Le categorie
Per quanto riguarda l'APE sociale le platee coinvolte sono sostanzialmente divise in due fasce, fermo restando, per entrambi, il requisito anagrafico di 63 anni. Il primo investe coloro che risultano disoccupati a seguito di licenziamento e senza ammortizzatori sociali da almeno 3 mesi, i lavoratori o lavoratrici che assistono da almeno 6 mesi coniuge, genitore o figlio/a conviventi in condizione di handicap grave e gli invalidi civili, con un grado di invalidità pari o superiore al 74%. Per tutti, oltre al requisito anagrafico di 63 anni, è necessario aver maturato 30 anni di versamenti contributivi. Il secondo gruppo comprende, invece, lavoratori e lavoratrici che svolgono attività gravose e pesanti, quali sono: edili, conduttori di gru, di mezzi pesanti, di convogli ferroviari, personale viaggiante, conciatori di pelli e pellicce, infermieri e ostetriche ospedalieri adibiti a turni, addetti alla cura e assistenza di persone non autosufficienti, insegnanti dei nidi e delle scuole di infanzia, facchini, addetti ai servizi di pulizia e operatori ecologici. In questi casi, però, oltre ai 63 anni di età, bisogna aver maturato, invece che 30 anni di anzianità contributiva, ben 36 anni di anzianità contributiva, di cui 6, in via continuativa, in una di queste attività. A seguito del correttivo contenuto nella manovra finanziaria in corso di conversione in Parlamento il requisito delle continuità dei sei anni potrà essere ricercato negli ultimi sette anni di lavoro.
La misura dell'Anticipo agevolato
I soggetti appena indicati potranno contare su reddito ponte gratuito del valore pari alla pensione maturata al momento della domanda entro però un massimo di 1.500 euro lordi mensili erogato per 12 mensilità annue (la tredicesima, dunque, non viene corrisposta a differenza di una normale pensione). Come dire che chi avesse diritto ad una pensione di 2.500 euro lorde potrà riscuotere il massimale di 1.500 e non un euro di più. Cifra che sarà comunque soggetta al prelievo irpef. Il reddito ponte durerà sino al raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia (di regola 66 anni e 7 mesi) o all'eventuale maturazione di altro diritto a pensione diretta (es. pensione anticipata) se avviene prima del pensionamento di vecchiaia. A quel punto il reddito ponte cesserà ed il lavoratore avrà diritto all'assegno pieno pari a 2.500 euro lordi mensili. L'operazione non prevede l'accredito di contribuzione figurativa sul conto previdenziale dell'assicurato. Pertanto l'importo dell'assegno non verrà arricchito ulteriormente a differenza di accade, ad esempio, con la naspi o con l'indennità di mobilità. In caso di premorienza i superstiti dell'assicurato titolare di ape sociale avranno diritto alla normale pensione indiretta.
Le predette categorie di lavoratori, con l'inserimento però anche degli addetti ai lavori usuranti, avranno diritto al pensionamento anticipato con 41 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica se hanno lavorato almeno 12 mesi prima del 19° anno di età (cd. lavoratori precoci). Tra le questioni da chiarire ampio spazio è occupato dai documenti che dovranno essere forniti dagli interessati per dimostrare il possesso dei requisiti richiesti.
C'è poi la problematica dei lavoratori del comparto scuola che difficilmente riusciranno a conoscere entro il 1° settembre 2017, unica finestra annuale per cessare il servizio e andare in pensione, l'esito della domanda di pensionamento anticipato con l'APE sociale o la quota 41. Con il rischio di dover restare un altro anno sul posto di lavoro se non verranno inseriti correttivi ad hoc. Ancora peggio per l'ape volontario per il quale neanche è stato licenziato lo schema di DPCM da parte della presidenza del Consiglio. Insomma la sensazione è che il Governo sia stato colto impreparato nella gestione dei risvolti sulle uscite anticipate e il grande ritardo testimonia le difficoltà applicative degli strumenti.