Si tratta di due interventi da tenere in considerazione in quanto costituiscono un anticipo del futuro riconoscimento del lavoro di cura svolto per accudire i disabili che il Governo si è impegnato, nella seconda metà del 2017 ad attuare con i sindacati nell'accordo siglato lo scorso 28 settembre. Destinatari delle agevolazioni, che entrambe partiranno dal 1° maggio 2017, sono sia i lavoratori dipendenti, anche del pubblico impiego, sia i lavoratori autonomi iscritti presso le gestioni speciali (Art.Com.Cd) nonchè presso la gestione separata dell'Inps che accudiscano da almeno sei mesi i soggetti sopra indicati conviventi affetti da gravi disabilità cioè da handicap la cui la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravita'.
I lavoratori che si trovano in tali condizioni potranno fruire a partire dal 1° maggio 2017 e sino al 31 dicembre 2018, nel rispetto di un vincolo di bilancio, al raggiungimento dei 63 anno di età unitamente al possesso di almeno 30 anni di contributi dell'APe sociale, cioè di un sussidio di accompagnamento alla pensione il cui valore è rapportato alla misura della pensione determinata al momento della richiesta di APE entro un massimale di 1.500 euro lordi al mese (circa 1.250 euro netti mensili). Il sussidio sarà erogato per 12 mesi l'anno e cesserà al raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia, ovvero a 66 anni e 7 mesi (più i futuri adeguamenti alla speranza di vita) o, se viene raggiunta prima, alla pensione anticipata. In alternativa, sempre dal 1° maggio 2017, i lavoratori in questione potranno pensionarsi in anticipo al raggiungimento di 41 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica se hanno svolto almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del 19° anno di età. In tal caso essi conseguiranno una pensione vera e propria senza limiti, tetti o decurtazioni entro però un vincolo di risorse annualmente fissato dalla Legge di Bilancio. L'agevolazione sulla quota 41 sarà strutturale, non scadrà il 31 dicembre 2018 come, invece, è previsto per l'APE sociale. La documentazione da produrre per dimostrare l'assistenza al disabile da oltre sei mesi sarà resa disponibile attraverso un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri atteso entro il prossimo marzo.
A queste due misure si aggiunge una terza tutela contenuta nell'ottava salvaguardia. Chi ha fruito nel 2011 del congedo straordinario biennale per assistere un figlio affetto da gravi disabilità ai sensi dell'articolo 42, co. 5 del Dlgs 151/2001 potrà pensionarsi con le regole ante fornero ove la prestazione avesse avuto decorrenza entro il 6 gennaio 2019. Per il conseguimento dell'indicato beneficio, come accaduto per la settima salvaguardia, è opportuno rimarcare che il congedo deve essere stato fruito per assistere il figlio disabile e quindi non può essere invocato ove il congedo sia stato richiesto per assistere il coniuge disabile. Per accedere al beneficio il lavoratore dovrà presentare domanda di ammissione entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio, cioè entro il 2 marzo 2017. A pena di decadenza.