L'esperto Risponde

La rubrica di consulenza ai lettori sulle principali questioni previdenziali

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

Franco Rossini 14/07/2022 Previdenza

I pensionati titolari di una pensione in regime di salvaguardia possono conseguire una pensione aggiuntiva sulla base dei contributi versati dopo il pensionamento o per l'attività professionale eventualmente svolta con iscrizione alla cassa professionale.


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Con la collaborazione di

Franco Rossini
Consulente con specializzazione in diritto del lavoro e della previdenza

Bruno Benelli
Collaboratore Confals e autore di numerosi saggi ed approfondimenti in materia previdenziale.

Carmine Diotallevi
Formatore Spi Cgil, ex dipendente Inpdap con pluriennale esperienza sulle previdenza del pubblico impiego

Dario Seghieri
Esperto in previdenza sociale, da anni autore di libri e di articoli su diversi siti web di settore.

Rossini V

Rossini V

Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

La Pensione di anzianità era un istituto che consentiva il collocamento a riposo per coloro che avessero raggiunto una determinata età anagrafica unitamente a 35 anni di contributi. La riforma pensionistica del Dicembre 2011 ha abolito dal 2012 l'istituto.

L'uscita anticipata a 64 anni

Domenica, 17 Dicembre 2017
La Riforma Fornero ha riconosciuto la possibilità di un pensionamento anticipato all'età di 64 anni per i lavoratori dipendenti del settore privato che hanno maturato la vecchia quota 96 entro il 2012.
E' stato pubblicato in Gazzetta il decreto che stabilisce le procedure per accedere alla quinta salvaguardia per 17 mila potenziali interessati.

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Dopo 4 mesi di attesa il decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 89 di ieri ha indicato che i 17mila esodati rientranti nel V contingente di salvaguardia previsto dall'articolo 1 comma 194, della legge 147 2013 dovranno presentare le domande entro il 15 giugno.

Il provvedimento prevede che i lavoratori rientranti nella categoria degli autorizzati alla contribuzione volontaria o in mobilità dovranno inviare la richiesta all'INPS - lettere a), e) ed f) del comma 194. Le altre categorie, cioè i lavoratori che hanno sottoscritto un accordo di incentivo all'esodo oppure coloro che hanno risolto unilateralmente rapporto di lavoro - lettere b), c) e d) del comma 194 - dovranno presentare istanza di accesso alle direzioni territoriali del Lavoro competenti per residenza del lavoratore o per presentazione degli accordi sottoscritti.

Il decreto ha anche indicato la suddivisione dei 17 mila posti disponibili tra le diverse tipologie di lavoratori salvaguardati. 900 i posti disponibili per i prosecutori volontari (lettera a); 9000 i posti per i prosecutori volontari senza contributo accreditato o accreditatabile al 6 dicembre 2011 (lettera f); mille i posti peri i collocati in mobilità ed autorizzati alla prosecuzione volontaria (lettera e); 5200 le posizioni disponibili per i lavoratori che hanno risolto unilateralmente rapporto di lavoro (lettera d); 400 gli esodati che abbiano stipulati accordi incentivo all'esodo entro il 30 giugno 2012 (lettera b) e 500 gli esodati che abbiano risolto rapporto di lavoro dopo il 30 giugno e fino al 31 dicembre 2012 (lettera c).

Sono una lavoratrice che con più di 60 anni di età nel maggio 2014 con 35 anni di contributi comprensivi della malattia e della disoccupazione che ho accumulato durante il mio arco di attività lavorativa. Volevo sapere se posso accedere alla pensione anticipata fruendo del regime sperimentale donna ai sensi della legge 243 2004. Carla

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Ai fini della valutazione della contribuzione utile per il perfezionamento di 35 anni di contributi per accedere al regime sperimentale donna di cui alla legge 243/2004 sono utili i contributi obbligatori, da riscatto, da ricongiunzione, i contributi volontari, quelli figurativi ad eccezione della contribuzione accreditata per malattia e disoccupazione, tenuto conto che per tali lavoratrici l'applicazione di sistema contributivo è limitata alle sole regole di calcolo dell'assegno ai sensi di quanto stabilito dal messaggio Inps 219/2013. 

Si ricorda che il regime sperimentale consente alle lavoratrici dipendenti di accedere alla pensione di anzianità con calcolo dell'assegno pensionistico attraverso le regole contributive a condizione che la finestra di decorrenza si apra entro il 31 dicembre 2015. Ciò comporta che i requisiti di 57 anni e 3 mesi di età e 35 anni di contributi debbano essere verificati alla data della 30 novembre 2014 (30 dicembre 2014 per le lavoratrici del pubblico impiego).


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Il Ministero della Funzione Pubblica fornisce ulteriori chiarimenti circa i periodi di contribuzione non utili ai fini della sterilizzazione delle penalità previste per l'accesso alla pensione anticipata entro il 31.12.2017 per i lavoratori che non hanno compiuto i 62 anni.

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Il Ministero della Funzione Pubblica, ha fornito ulteriori chiarimenti circa i periodi utili per evitare l'applicazione delle penalità previste nei pensionamenti anticipati con età anagrafiche inferiori a 62 anni ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 - comma 2- quater del Dl 216/2011 convertito con legge 14/2012 e successive modifiche ed integrazioni.

Si ricorda infatti che dal 2014 il pensionamento, indipendente dall'età anagrafica, è pari a 41 anni e 6 mesi per le donne, 42 anni e 6 mesi per gli uomini e qualora la decorrenza della prestazione pensionistica dovesse avvenire prima che il soggetto abbia compiuto i 62 anni, le quote di pensione retributive in possesso dal soggetto al 31.12.2011 subirebbero un taglio dell'1% per ogni anno di anticipo e del 2% per ogni ulteriore anno rispetto ai 60 anni.

Con l'intervento del Dl 216/2011 tuttavia gli effetti della penalizzazione sono stati congelati sino al 31.12.2017 a condizione però, che la contribuzione risulti composta da versamenti effettivi da lavoro, da altri periodi figurativi quali l'astensione obbligatoria per maternità, l'assolvimento degli obblighi di leva, i periodi d'infortunio, di malattia e di Cigo, i giorni fruiti per la donazione di sangue e di emocomponenti, i congedi parentali di maternità e paternità previsti dal relativo testo unico e i congedi e i permessi di cui all'articolo 33 della legge 104/92.

L'Inps, con il messaggio 219/13, ha ritenuto utili anche i «periodi lavorativi riscattati» finalizzati alla costituzione di rendita vitalizia.

Secondo le precisazioni fornite dal Ministero, l'elencazione dei periodi indicati nell'art. 6 - comma 2 - quater del Dl 216/2011, ha carattere tassativo e pertanto nel concetto di prestazione effettiva di lavoro sembra potersi ritenere compreso l'insieme di tutti i periodi effettivamente lavorati, includendo solo gli istituti esplicitamente citati nella norma; fanno eccezione le ferie, in quanto istituto a fruizione obbligatoria per il lavoratore.

Secondo il Ministero restano esclusi dal concetto giuridico di prestazione effettiva, i periodi che si collocano al di fuori del rapporto di lavoro in quanto la disposizione fa espresso riferimento ai periodi d'astensione e, presuppone l'esistenza del rapporto lavorativo, nonché i periodi di anzianità maturati in virtù di norme speciali che accordano particolari benefici.

In altri termini, una maternità verificatasi al di fuori del rapporto di lavoro e richiesta in accredito figurativo ai sensi dell'articolo 25 del Dlgs 151/01, farebbe scattare la penalità; parimenti, il servizio militare reso quando il lavoratore non risultava assicurato in alcun attività.

Non possono essere utili ai fini del computo dei periodi da conteggiare come «prestazione effettiva di lavoro», tutti quei periodi inerenti la fruizione di istituti facoltativi per il dipendente non espressamente menzionati come ad esempio: la licenza matrimoniale, il congedo per cure termali, l'astensione dal lavoro per giorni di sciopero, nonché i periodi riscattati non connessi ad attività effettivamente resa come quelli relativi ai periodi di studio.

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