L'esperto Risponde

La rubrica di consulenza ai lettori sulle principali questioni previdenziali

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

Franco Rossini 14/07/2022 Previdenza

I pensionati titolari di una pensione in regime di salvaguardia possono conseguire una pensione aggiuntiva sulla base dei contributi versati dopo il pensionamento o per l'attività professionale eventualmente svolta con iscrizione alla cassa professionale.


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Con la collaborazione di

Franco Rossini
Consulente con specializzazione in diritto del lavoro e della previdenza

Bruno Benelli
Collaboratore Confals e autore di numerosi saggi ed approfondimenti in materia previdenziale.

Carmine Diotallevi
Formatore Spi Cgil, ex dipendente Inpdap con pluriennale esperienza sulle previdenza del pubblico impiego

Dario Seghieri
Esperto in previdenza sociale, da anni autore di libri e di articoli su diversi siti web di settore.

Rossini V

Rossini V

Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

Sono un lavoratore esodato bancario, ho raggiunto i requisiti per la pensione con la quota 97 nel 2014 e sarei dovuto andare in pensione dal 1° Ottobre 2014. Ho fatto domanda di pensione tramite il patronato ma l'Inps mi ha comunicato che io la pensione la prenderò a luglio 2015. E quindi sono da diversi mesi senza alcun sostegno reddituale. Mi è stato ribadito più volte che la mia pensione non può avere decorrenza anteriore e quindi non posso ottenere gli arretrati per questo buco temporale. Al patronato in cui mi sono rivolto mi hanno detto pero' che c'è un fondo che dovrebbe coprire questo periodo. Come stanno realmente le cose? Giacomo Kamsin  Il patronato ha ragione. Per quanto riguarda i lavoratori con prestazioni a carico dei fondi di solidarietà di settore, l'articolo 12, comma 5 bis del DL 78 2010 ha previsto il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al perfezionamento della decorrenza del trattamento pensionistico sulla base di quanto stabilito dall'articolo 12 commi 1 e 2 del predetto decreto. Il prolungamento in ogni caso non può avere durata superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del DL 78 2010 e la data di decorrenza del trattamento pensionistico computata in base alle norme novellate dal citato decreto che ha introdotto la finestra mobile. 

Nella domanda di pensione il lettore dovrà indicare che intende avvalersi della facoltà di cui all'articolo 12 comma 5 del DL 78 2010 per fruire della proroga dell'assegno al reddito.

Si ricorda che il DM 85708/2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 dicembre 2014 ha disposto il prolungamento nei confronti dei lavoratori per i quali il medesimo prolungamento abbia inizio in una data ricompresa tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre 2014. In pratica il lettore riceverà a breve la copertura dei mesi intercorrenti tra la decorrenza originaria della pensione (1° Ottobre 2014) e il 31 Dicembre 2014; mentre le mensilità relative al 2015 saranno coperte con un ulteriore decreto (che sarà adottato probabilmente entro l'estate).

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L'ultimo lavoratore in posizione utile per essere incluso nella graduatoria dei 5 mila lavoratori salvaguardati dal posticipo delle decorrenze disposte dalla salvaguardia della legge 111/2011 ha risolto il rapporto di lavoro il 30 Novembre 2009.

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L'INPS con il messaggio 3591 del 26 marzo 2014 ha aggiornato la normativa applicabile ai lavoratori salvaguardati ai sensi dell'articolo 24 commi 14 e 15 della legge 214 2011 e successive modifiche. 
Il messaggio, nell'individuare le modalità di ricalcolo degli assegni di solidarietà di settore, precisa alcuni aspetti sino ad oggi non chiari relativi alle normativa di salvaguardia. 

In particolare il messaggio precisa con riferimento ai lavoratori che perfezionano il diritto a pensione in presenza del requisito di anzianità contributiva non inferiore a quarant'anni indipendentemente dall'età anagrafica gli effetti dell'articolo 18, comma 22, della legge 111 2011.
L'articolo citato aveva stabilito il posticipo delle decorrenze di un mese qualora il requisito contributivo fosse stato perfezionato nel 2012; di due mesi si perfezionato nel 2013 e di 3 mesi se perfezionato dal 2014 in poi. Il comma 22 quater del citato articolo 18 aveva tuttavia salvaguardato da detto posticipo 5mila soggetti. In pratica il posticipo delle decorrenze non avrebbe trovato applicazione per 5 mila lavoratori.

Ebbene con riferimento a tali soggetti l'Inps ha per la prima volta ufficialmente indicato che dal monitoraggio effettuato è risultato che l'ultima data di cessazione del rapporto di lavoro utile per poter accedere al beneficio è quella del 30 novembre 2009.  Pertanto i lavoratori quarantisti che sono cessati dal servizio in data successiva al 30 novembre 2009 sconteranno l'ulteriore posticipo della decorrenza come disposto dal comma 22 ter dell'articolo 18. Coloro invece che sono cessati entro il 30 novembre 2009 non subiranno l'applicazione delle cosidette "finestrine". 

Di particolare importanza il messaggio inps 3195/2014 pare ammettere gli interessati allo slittamento della decorrenza di cui alla legge 111/2011 alla fruizione del beneficio individuato dell'articolo 12 comma 5 bis della legge 122 2010 il quale, lo si ricorda, prevede il prolungamento del sostegno al reddito per il periodo dello spostamento della decorrenza con oneri a carico del Fondo sociale per l'occupazione la formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Si tratta questa di una precisazione importante in quanto sino ad oggi le sedi inps non avevano chiarito se il prolungamento dell'assegno al reddito avesse potuto coprire anche l'ulteriore slittamento prodotto dalla legge 111/2011 (oltre a quello determinato dalla legge 122/2010).

Alla morte di mia madre, mio padre ha ricevuto la pensione di reversibilità. Volevo sapere se alla sua morte la pensione potrà essere fruita da altri soggetti e se si, quali. Edoardo

La risposta è negativa. La pensione di reversibilità non può essere a sua volta reversibile una volta che muore il soggetto in capo al quale era maturato il diritto alla prestazione. In altri termini il diritto si estingue con il decesso del superstite del dante causa.


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Ho quasi 64 anni e 30 di contributi e sono attualmente disoccupato. Volevo sapere se mi conviene effettuare il riscatto degli anni di laurea per accedere alla pensione. Oppure mi conviene chiedere la contribuzione volontaria? Nando.

Il lettore può scegliere tra il riscatto della laurea e il versamento dei contributi volontari al fine di incrementare l'anzianità contributiva per l'accesso alla pensione anticipata. Tuttavia dato che tali operazioni sono onerose bisogna stabilire se sono utili ai fini dell'accesso alla pensione. 

In linea generale queste operazioni possono essere consigliate qualora l'età dell'interessato sia abbastanza bassa e di conseguenza la pensione anticipata, tramite il riscatto o la contribuzione volontaria, possa essere maturata prima della pensione di vecchiaia per la quale, lo si ricorda, sono sufficienti solo 20 anni di contributi e 66 anni di età. 

Di conseguenza se l'età è particolarmente elevata, come in questo caso, non conviene effettuare né riscatto, né la contribuzione volontaria in quanto la pensione anticipata verrebbe a maturare dopo l'età pensionabile (supponendo sempre che ci siano almeno 20 anni di anzianità contributiva).


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Volevo sapere se era possibile effettuare una ricongiunzione dei contributi presso l'ex Inpdap. Sono un lavoratore autonomo. Al patronato però hanno detto che devo avere almeno 5 anni nella gestione INPDAP per ricongiungere. Cosa significa tutto cio'? Come stanno le cose realmente? Arturo

La ricongiunzione per il caso in questione è regolata dall'articolo 1 della legge 29 del 1979 che consente la ricongiunzione onerosa dei periodi assicurativi dei lavoratori autonomi presso l'assicurazione generale dei lavoratori dipendenti.

La ricongiunzione può essere effettuata da quei lavoratori autonomi che possiedono, all'atto della domanda, un periodo di contribuzione pari almeno a 5 anni immediatamente antecedente nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti oppure in due o più gestioni previdenziali diverse dall'Ago.

Il Ministero del Lavoro ha stabilito che il requisito del quinquennio contributivo da far valere dell'assicurazione generale obbligatoria immediatamente antecedente alla domanda di ricongiunzione va interpretata nel senso che l'interessato, nel periodo intercorrente tra la domanda di ricongiunzione e l'ultima iscrizione nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, debba possedere complessivamente 5 anni di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa) in qualità di lavoratore dipendente in una o più gestioni pensionistiche obbligatorie (Ago e gestioni alternative). 

Pertanto, qualora l'operazione di ricongiunzione debba comprendere anche periodi di lavoro autonomo, è ulteriormente richiesto che nel periodo intercorrente fra la domanda di ricongiunzione e l'ultima contribuzione da lavoro autonomo siano stati maturati almeno 5 anni di contribuzione in una o più gestioni dei lavoratori dipendenti. 

Nel caso di specie quindi qualora il richiedente, all'atto della domanda di ricongiunzione, sia iscritto in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi non può effettuare la ricongiunzione in oggetto.


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